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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00482 presentata da IOVENE NUCCIO (L'ULIVO) in data 15/03/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00482 presentata da NUCCIO IOVENE giovedì 15 marzo 2007 nella seduta n.125 IOVENE, PISA, NIEDDU, DI SIENA, BELLINI, BRUTTI Paolo, ANGIUS, CASSON, BRUTTI Massimo, BATTAGLIA Giovanni, ROSSA - Al Ministro dell'interno - Premesso che: l'inchiesta pubblicata nella giornata del 14 marzo 2007, da "La Repubblica", a cura di Massimo Lugli, "Ho comprato sul web una pistola fuorilegge pronta per uccidere", ha portato alla luce un gravissimo fenomeno di acquisto di armi via Internet ; da quanto emerge dall'inchiesta giornalistica basta andare sul sito www.artemis-cutlery.com e trovarsi in un vero e proprio negozio on-line di oggetti da offesa vietati in Italia: armi elettriche che emettono scariche da 250 fino a 950 volt, coltelli a serramanico, a lama fissa o da lancio, bastoni, manganelli telescopici, spray paralizzanti, e, sopratutto, pistole e revolver ; il giornalista racconta di aver ordinato, e di aver ricevuto per posta due settimane dopo, un revolver "Gomm Cogne Sapl" calibro 12 per 50 a colpo singolo e 14 cartucce con pallottole di gomma dura disponibili in doppia versione: una con un proiettile singolo del tipo usato da alcune Polizie straniere e l'altro a pallettoni. Il tutto per la modica cifra di 240,00 euro; in Italia la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, il commercio di armi e di munizioni, o parti di esse, sono vietati senza regolare licenza; il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" al Capo IV "Delle Armi" all'articolo 30 definisce armi quelle proprie, cioè quelle da sparo e tutte quelle armi la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; sempre il regio decreto 773, all'articolo 31, stabilisce che non si possono fabbricare armi né introdurle nello Stato senza licenza del Questore; l'articolo 35 vieta "la vendita o la cessione di armi a privati che non siano in possesso di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore e l'articolo 38 obbliga chi detiene armi, munizioni o materiale esplodente a farne immediata denuncia alle autorità di pubblica sicurezza"; la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", all'articolo 2 definisce quali "armi comuni da sparo le rivoltelle a rotazione, le pistole a funzionamento automatico e quelle denominate "da bersaglio da sala", sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule; l'articolo 17 (Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza) vieta "la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto nulla osta dal Prefetto (...) Di ogni spedizione la ditta deve dare comunicazione all'Ufficio di Pubblica Sicurezza"; considerato che: in Italia è la Prefettura l'ente che autorizza il rilascio e il rinnovo del porto di arma corta per difesa personale. A tal fine viene rilasciato un libretto avente validità quinquennale e una licenza da rinnovare annualmente. Le domande vanno inoltrate al Prefetto, corredate dalla relativa documentazione richiesta. Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale. Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 43 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773); per tale autorizzazione il richiedente deve produrre la seguente documentazione: domanda rivolta al Prefetto; allegati, in carta semplice, comprovanti l'effettiva necessità di difesa personale; stato di famiglia; certificato di residenza ovvero autocertificazione; certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalla sezione del Tiro a Segno Nazionale in bollo, oppure per coloro i quali abbiano prestato il servizio militare di leva, produrre copia del congedo militare o del foglio matricolare; certificato medico, in bollo, rilasciato dalla ASL di residenza ovvero dalle altre strutture sanitarie e dai medici previsti dall'art. 3 del decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1998, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dello stesso decreto e quindi l'idoneità psicofisica al porto d'armi; due fotografie, formato tessera, di cui una autenticata in carta semplice; indicazione del numero di cartucce che il richiedente prevede di acquistare nelle armerie, nell'anno di validità della licenza, con la motivazione di tale previsione; le armi vendute on-line sono vere e proprie armi e non hanno niente a che vedere con le innocue repliche, le cosiddette "soft air" pistole giocattolo ad aria compressa; la pistola acquistata on-line dal giornalista de "La Repubblica" è fabbricata vicino a Brescia ma spedita da un Paese dove la vendita è libera, Quinta do Poço Albufeira in Portogallo; sempre da quanto riporta l'inchiesta pubblicata, c'è l'ulteriore rischio che con una piccola modifica casalinga le sfere o le ogive di gomma dura possano essere sostituite dai micidiali pallini di piombo e che, da come avverte lo stesso costruttore, un colpo di questo revolver può provocare gravissime ferite e persino uccidere; tali pacchi arrivano per posta ordinaria con i rischi che questo comporta; l'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale delle armi che esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate in Italia nonché su tutte le questioni di carattere generale e normative relative alle armi, per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato da "La Repubblica"; se l'azienda italiana che commercializza i suoi prodotti dall'estero abbia le autorizzazioni necessarie; se non si ritenga quello denunciato un modo per aggirare le stringenti norme italiane sul commercio, l'esportazione e la detenzione della armi; quali urgenti iniziative si intendano intraprendere per bloccare un commercio illegale nel Paese e garantire la sicurezza dei cittadini. (3-00482)

 
Cronologia
lunedì 5 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo, del quotidiano La Repubblica, viene rapito a Kabul da un gruppo di talebani. Sarà liberato dopo quattordici giorni di prigionia.

giovedì 22 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 316 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 13.500 del Governo, sostitutivo dei commi da 1- quater a 8 dell'articolo 13 e soppressivo degli articoli da 13-bis a 15, nonchè 6 e 12 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (A.C. 2201), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.