Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00143 presentata da CACCIARI PAOLO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 15/03/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00143 presentata da PAOLO CACCIARI giovedì 15 marzo 2007 nella seduta n.127 La VIII Commissione, premesso che: la Convenzione Marpol 73/78 fissa dei limiti alla presenza di zolfo previsti nei carburanti delle navi; la Direttiva 1999/32/CE, peraltro in fase di revisione su proposta del Parlamento Europea, fissa particolari limiti in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo; il decreto 18 dicembre 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO 2 per il periodo 2008-2012. ( Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2007 - Supplemento Ordinario n. 35); il decreto 2 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recepisce la direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. ( Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007 - Supplemento Ordinario n. 47); la legge 6 febbraio 2006, n. 57 autorizza la adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 ( Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 - Supplemento Ordinario n. 49); il decreto 2 febbraio 2006, n. 113, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti modifica il decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, come modificata dalle Direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE. ( Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006); il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119 attua la direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi ( Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005); le emissioni da navi derivanti dall'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, nuocendo alla salute umana, provocando danni all'ambiente, a beni pubblici e privati e al patrimonio culturale e contribuendo all'acidificazione; gli uomini e la natura nelle zone costiere e nelle vicinanze dei porti sono particolarmente colpiti dalle nocività causate dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Si rendono pertanto necessarie misure specifiche in materia; i problemi causati dalla combustione di carburante ad alto tenore di zolfo nelle navi hanno due dimensioni: la prima ha attinenza con la natura transfrontaliera a lungo raggio dell'inquinamento (impatto del particolato secondario sulla salute e acidificazione mediante deposito di zolfo), la seconda con impatti locali (innanzitutto danni alla salute causati dallo SO 2 e dal particolato primario). Benché tali problemi siano in certa misura collegati, le azioni per risolverli non sono necessariamente le stesse ed è di conseguenza opportuno farne menzione separatamente; in talune aree portuarie e costiere le emissioni di navi danno luogo a elevate concentrazioni di particolato (PM 10 e PM 2,5 ) e di SO 2 . Sono di conseguenza necessarie misure specifiche (ad esempio limiti più severi al tenore di zolfo dei combustibili usati in aree costiere e portuarie e approvvigionamento elettrico da terra) per risolvere i problemi locali; nell'area lagunare di Venezia trova collocazione una intensa e continuativa attività portuale e recenti rilevazioni ARPAV hanno messo in evidenza il forte impatto delle emissioni in atmosfera prodotte nell'ambito dalla medesima attività portuale; la laguna di Venezia è uno degli ecosistemi lagunari più estesi (550 Kmq di superficie) e più importanti d'Europa e dell'intero bacino del Mediterraneo, un'area umida naturale con un immenso patrimonio biologico, faunistico e floristico e con alcune specie animali e vegetali rare o minacciate d'estinzione; forse in nessun altro luogo nel nostro Paese si trovano condensati in modo così eloquente eccellenze archeologiche, architettoniche e naturalistiche, come nella Laguna di Venezia. E più che altrove quì si percepisce la fragilità e la complessità dell'insieme. La città di Venezia e la sua laguna, infatti, sono incluse nella lista dei 100 Siti Storici di Interesse Mediterraneo» approvata dalle Parti Contraenti del Piano d'Azione del Mediterraneo (PAM) nel 1987, in applicazione della «Dichiarazione di Genova» del 1985; la conservazione della natura nel particolare contesto della laguna veneta deve allora passare attraverso il mantenimento delle attività umane, così come l'obiettivo della sopravvivenza delle comunità lagunari non può prescindere dall'impegno per l'arresto dei processi di degrado ambientale ed il recupero dell'equilibrio dinamico dell'ecosistema lagunare, tanto che il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha inserito Venezia città e la sua laguna nella Lista dei 378 beni del «Patrimonio Mondiale dell'umanità» da salvaguardare (codice Id n. 394 1987), impegna il Governo ad equiparare i limiti di zolfo presenti nei carburanti delle navi che transitano per il Porto di Venezia a quei limiti fissati dalla Convenzione Marpol per le navi transitanti nel Mar Baltico, ovvero ad una presenza massima di zolfo pari allo 0,5 per cento. (7-00143) «Cacciari».