Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00488 presentata da MARINI GIULIO (FORZA ITALIA) in data 20/03/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00488 presentata da GIULIO MARINI martedì 20 marzo 2007 nella seduta n.127 MARINI GIULIO - Al Ministro della difesa - Premesso che: con la nota prot. M_D/GMIL_01/UCGA/1/20103/N del 29 dicembre 2006 il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha impartito disposizioni in merito alla modalità di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilendo che il diritto in questione dovrà essere esercitato dal personale militare solo ed unicamente avvalendosi di un permesso per motivi personali e, come tale, assoggettato alla relativa disciplina in materia di recupero per il completamento dell'orario di servizio; secondo la consolidata giurisprudenza dei Tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, azionabile da chiunque possieda un qualificato interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha in primo luogo una finalità strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante in quanto, consentendo la conoscenza degli atti sulla cui base l'amministrazione ha formato la propria volontà ed ha assunto la conseguente determinazione, favorisce sia una più approfondita valutazione sull'opportunità di agire in giudizio a tutela della propria posizione sia la possibilità di censurare l'attività amministrativa per profili non direttamente percepibili dal provvedimento finale ed è costante insegnamento che la legittimazione all'accesso vada riconosciuta a chiunque possa dimostrare che il procedimento, o gli atti endoprocedimentali, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomo atteggiarsi del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita autonomo rispetto alla situazione legittimante l'impugnativa; con la legge 15/2005 il diritto di accesso assurge, seppure indirettamente a norma di rango costituzionale e per tale motivo merita la più ampia tutela; la determinazione emanata dall'amministrazione della difesa, a parere dell'interrogante, lede in maniera irrimediabile gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi dei destinatari titolari del diritto di accesso agli atti amministrativi che, per loro natura attengono indiscutibilmente alla sfera giuridica dello stesso richiedente e, quindi al suo stato giuridico e di servizio comunque prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare, non potendosi in alcun modo, diversamente opinando, fargli assumere le caratteristiche di atti prodotti dal privato, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per impartire apposite disposizioni affinché la predetta determinazione sia annullata e, nel contempo, siano stabilite regole chiare per l'esercizio del diritto di accesso dei militari agli atti dell'amministrazione della difesa in modo tale che non vengano lesi i diritti del singolo, ovvero non possa verificarsi l'ipotesi di una responsabilità amministrativa nella lesione o nella limitazione dell'esercizio del diritto dicui sopra conseguentemente all'esecuzione di un ordine giudiziale ovvero dell'accoglimento della domanda del militare da parte dell'amministrazione della difesa. (3-00488)