Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00871 presentata da MAZZARACCHIO SALVATORE (FORZA ITALIA) in data 21/03/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00871 presentata da SALVATORE MAZZARACCHIO mercoledì 21 marzo 2007 nella seduta n.131 MAZZARACCHIO e DI VIRGILIO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: dopo l'applicazione di ticket sui medicinali di fascia A (quelli a carico del Servizio Sanitario) sono comparse le prime delibere che spingono alla prescrizione dei «generici» in misura maggiore rispetto alla normativa nazionale, come strumento per mantenere la spesa nei limiti stabiliti dal Ministero; le regole nazionali prevedono che, se per un preparato di fascia A esiste anche il «generico» (stessa molecola, non con nome commerciale) che costa meno, l'assistito ha diritto ad avere gratis questo generico, oppure può scegliere il corrispettivo «di marca» pagando, però, la differenza tra il prezzo inferiore e quello più alto; ora, alcune regioni hanno deciso di coprire per gli assistiti soltanto il prezzo del generico (o il prezzo di riferimento più basso) non solo in riferimento alla medesima molecola di «marca» ma per tutte le medicine di una stessa categoria, anche se a base, quindi, di molecole diverse da quelle del generico; i provvedimenti riguardano innanzitutto gli «inibitori della pompa protonica». Abruzzo, Liguria, Puglia, Calabria, Sardegna, Lazio, hanno deciso nuovi limiti di prescrizione; la Puglia obbliga i medici di famiglia, nonché specialisti ospedalieri e ambulatoriali a prescrivere farmaci di costi non superiori al prezzo minimo di riferimento per la cura giornaliera: 0,90 euro. La differenza la pagherà l'assistito; l'Agenzia italiana del farmaco, ha già espresso critiche, perché la rimborsabilità di fascia A costituisce un livello essenziale di assistenza, quindi non può essere modificato dalle regioni con il rischio di produrre 21 prontuari regionali. Contrari anche i medici di medicina generale che si sentono limitati nell'autonomia di scelta terapeutica -: se non ritenga di adottare le opportune iniziative per assicurare la soluzione della situazione esposta in premessa che appare, ad avviso dell'interrogante, caratterizzata da iniquità in quanto consente ad alcuni governi regionali di adottare regole che causano non opportune differenziazioni di trattamento tra gli ammalati. (5-00871)