Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00131 presentata da BONELLI ANGELO (VERDI) in data 21/03/2007
Atto Camera Mozione 1-00131 presentata da ANGELO BONELLI mercoledì 21 marzo 2007 nella seduta n.131 La Camera, premesso che: la legge n. 9/91 ha liberalizzato la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, prevedendo che tale energia elettrica venisse ritirata dall'Enel, oggi Gestore dei servizi elettrici - GSE, e che i prezzi di ritiro venissero definiti dal Cip includendo, per i primi otto anni di esercizio degli impianti di nuova realizzazione, un incentivo differenziato per fonte. Il provvedimento Cip n. 6/92, in applicazione della legge n. 9/91, ha quindi definito i prezzi di ritiro della suddetta energia elettrica e i rispettivi criteri di aggiornamento; in questi anni il provvedimento Cip n. 6/92 sta espletando al massimo i propri effetti in termini di quantità di energia elettrica ritirata e, di conseguenza, in termini di costi sostenuti dal sistema; nel 2006, il GSE ha ritirato circa 50 TWh di energia elettrica Cip n. 6/92 (di cui l'80,5 per cento prodotta da fonti assimilate), con un impatto sulle tariffe elettriche pari a circa 3 miliardi di euro. Si stima che l'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 inizierà a diminuire a partire dal 2009, ma esisteranno impianti Cip n. 6/92 fino al 2020; uno degli elementi di riferimento in base al quale definire il prezzo dell'energia Cip 6/92 è il cosiddetto Costo Evitato di Combustible (CEC). L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, ha previsto di fare riferimento, ai fini dell'aggiornamento del valore del CEC, all'accordo Snam/Confindustria (poi Snam/Unapace): «Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi»; a seguito della scadenza del contratto Snam/Unapace, l'Autorità ha definito un nuovo criterio di aggiornamento del valore del CEC, adottato con la deliberazione n. 249/06, prevedendo altresì di aggiornare, con successivi provvedimenti, il valore della componente CEC per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta; l'impatto della deliberazione n. 249/06 atteso per l'anno 2007 è una riduzione del valore della componente CEC (e conseguentemente del prezzo di ritiro dell'energia elettrica di cui al provvedimento Cip n. 6/92) per circa 12-15 euro/MWh rispetto al valore che la medesima componente avrebbe avuto applicando i previgenti criteri. Complessivamente, tale riduzione si traduce in un minore onere a carico del sistema elettrico pari a mezzo miliardo di Euro nel solo 2007; nei confronti dell'iniziativa dell'Autorità sono state presentate numerose istanze cautelari presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che, qualora accolte, potrebbero inficiare - o quanto meno procrastinare - la possibilità, per tutti i consumatori del mercato elettrico, di beneficiare di tale riduzione; riduzione che, peraltro, discende da un adeguamento di soli parametri tecnici, con i quali si tiene conto dell'andamento dei prezzi degli ultimi anni; l'articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che il Ministro dello sviluppo economico «provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a [...] ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica»; impegna il Governo: a) a sostenere la deliberazione adottata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tutte le sedi, eventualmente anche con interventi ad adiuvandum; b) nell'attuazione del mandato di cui all'articolo 1, comma 1118, della legge finanziaria 2007, a tenere conto delle decisioni assunte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di Aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. (1-00131) «Bonelli, Trepiccione, Francescato, Camillo Piazza, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Zanella».