Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00872 presentata da CANCRINI LUIGI (COMUNISTI ITALIANI) in data 22/03/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00872 presentata da LUIGI CANCRINI giovedì 22 marzo 2007 nella seduta n.132 CANCRINI. - Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con la legge 18 febbraio 1989, n. 56, avente per oggetto l'Ordinamento della professione di psicologo, si stabilisce che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati dal Ministero dell'Università e Ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti; nell'articolo 8 del decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale si regolamentano le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, si specifica che i corsi hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; gli allievi che frequentano le Scuole di Specializzazione in psicoterapia sono obbligati a svolgere uno specifico tirocinio formativo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e, laddove il sistema di accreditamento è stato realizzato, anche presso le strutture private accreditate dalla Regione; inoltre, i tirocinanti svolgono un'attività all'interno di tutte queste strutture supervisionata dai docenti delle scuole che rappresenta una risorsa importante per la struttura; la Direttiva n. 2 del 1 o agosto 2005 della Funzione Pubblica la quale effettua una ricognizione delle norme che regolano il tirocinio formativo e di orientamento esplicita che «il tirocinio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) , della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro» ma che le strutture «potranno eventualmente valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo eventualmente ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio»; presso le stesse strutture i tirocinanti pre lauream e post lauream delle università pubbliche e private svolgono un tirocinio in psicologia senza che sia previsto un costo per le Università medesime e i tirocinanti stessi spesso vengono utilizzati nonostante non siano abilitati all'attività professionale; alcune ASL non accettano l'assicurazione che l'allievo già paga per proprio conto attraverso la scuola e pretendono l'assicurazione INAIL sugli infortuni, mentre la legge n. 626 sulla sicurezza dovrebbe riguardare solo i contratti di apprendistato e non i tirocini e che le medesime ASL pretendono anche che il tirocinante si sottoponga, a pagamento, alla visita medica, che può essere sostituita a tutti gli effetti da un'autocertificazione; nel corso degli anni è accaduto che, dopo una iniziale disponibilità da parte delle ASL, alcune Aziende hanno iniziato a pretendere dalle scuole di specializzazione in psicoterapia un corrispettivo in denaro (o in prestazioni) per l'ospitalità dei loro tirocinanti e il Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia dispone di un ampio dossier e di un numeroso elenco di casi riportati dalle scuole al proprio Coordinamento; recentemente, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha segnalato tale situazione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e Ricerca chiedendo il rispetto della normativa e la cessazione di ogni attività o iniziativa contraria alla stessa -: quali interventi si intendano attuare, eventualmente attraverso la Conferenza Stato-Regioni, per risolvere questa situazione che non permette il rispetto delle specifiche convenzioni stipulate tra la ASL e le scuole di specializzazione, in considerazione del fatto che in psicoterapia il tirocinio, oltre ad essere obbligatorio per legge, assume una funzione strategica e di formazione, e che le ASL dovrebbero in ogni caso favorire lo svolgimento dei tirocini presso le loro strutture, escludendo dalle proposte di Convenzione qualsiasi forma di pagamento per il tirocinante. (5-00872)