Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00436 presentata da SATTA ANTONIO (POPOLARI-UDEUR) in data 26/03/2007
Atto Camera Interpellanza 2-00436 presentata da ANTONIO SATTA lunedì 26 marzo 2007 nella seduta n.134 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per sapere - premesso che: il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo della pensione per i dipendenti statali e stabilisce che, dal 1 o gennaio 1993, la pensione si compone di una quota A, che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate al 31 dicembre 1992, calcolato secondo la normativa precedente, e una quota B, che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate a partire dal 1 o gennaio 1993, calcolato secondo le norme più svantaggiose del citato decreto legislativo; l'indennità di amministrazione, istituita nell'ambito della perequazione dei trattamenti del pubblico impiego e per il riconoscimento delle specifiche professionalità, è stata, perciò, da sempre, corrisposta in via fissa e continuativa, al pari dello stipendio. La natura stipendiale dell'indennità di amministrazione è stata anche confermata dal C.C.N.L. integrativo del 16 maggio 2001, che stabilisce: «l'indennità di amministrazione è corrisposta per 12 mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente»; diverse sentenze della Corte dei conti, tra cui la n. 33/A03 del 23 gennaio 2003 - Sez. Sicilia, la n. 202 del 24 marzo 2005 - Sez. Lombardia e la n. 408 del 27 gennaio 2006 - Sez. Sicilia, hanno stabilito che l'indennità di amministrazione sia computata nella quota A della pensione, con effetto dal 1 o gennaio 1996; la sentenza n. 467/2006 della Corte dei conti - Sez. Sardegna, stabilisce, per contro, che «l'indennità di amministrazione è divenuta pensionabile dal 1 o gennaio 1996, ma solo per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile, previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge n. 177/76 e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 724/94. In sintesi, gli elementi retributivi, resi pensionabili dal 1 o gennaio 1996, sono assoggettati a contribuzione e confluiscono in pensione solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18 per cento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73»; con tale sentenza, che non prevede espressamente la computabilità in quota A dell'indennità di amministrazione, ma solamente in quota B, è stato rigettato il ricorso dei pensionati Inpdap delle agenzie fiscali, al contrario di quanto è previsto per i pensionati Inps, per i quali è stabilita la piena pensionabilità di tutti gli emolumenti, a qualunque titolo percepiti; i pensionati Inpdap, nonostante abbiano svolto nella loro vita lavorativa pari compiti ed assunto pari responsabilità rispetto ai lavoratori gestiti dall'Inps, sono fortemente penalizzati a causa di una norma discriminante, che l'interpellante ritiene incostituzionale -: quali urgenti provvedimenti normativi i Ministri interpellati intendano adottare, al fine di riconoscere integralmente l'indennità di amministrazione nella quota A della pensione, con la relativa corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, almeno dal 1 o gennaio 2001, ponendo fine, in tal modo, ad una ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento da parte dell'Inpdap rispetto all'Inps. (2-00436) «Satta».