Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00527 presentata da VILLONE MASSIMO (L'ULIVO) in data 27/03/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00527 presentata da MASSIMO VILLONE martedì 27 marzo 2007 nella seduta n.130 VILLONE, SALVI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: un documento dell'Accademia Pontificia ha sollecitato i cattolici ad esercitare l'obiezione di coscienza a difesa dei valori religiosi nell'ambito della propria attività di lavoro e professionale; l'invito è esteso a chi ricopra cariche elettive, sia titolare di funzioni pubbliche, sia pubblico dipendente; l'art. 98, primo comma, della Costituzione dispone che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente le modifiche al concordato del 1929, reca un protocollo addizionale in cui le parti contraenti concordano che non debba più considerarsi in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano; pertanto, i principi e le regole propri della religione cattolica non sono come tali riferibili alla "Nazione" di cui all'art. 98, primo comma, citato; conseguentemente, in vista del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, nemmeno potrebbero tali principi e regole essere assunti a fondamento dell'azione amministrativa; l'art. 28 della Costituzione pone il principio della diretta responsabilità di funzionari e dipendenti dello Stato; l'art. 54, secondo comma, della Costituzione stabilisce che "i cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore"; la sollecitazione proveniente dall'Accademia Pontificia si configura per la sua ampiezza e portata non tanto come il memento di un diritto individuale all'obiezione, ma piuttosto come una sollecitazione a forme di disobbedienza civile; qualora la sollecitazione proveniente dall'Accademia fosse ampiamente accolta, ne verrebbe evidentemente grave nocumento all'azione amministrativa e all'efficace presenza dello Stato nella civile convivenza; si configura una violazione del principio secondo cui lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani (art. 7 della Costituzione); tale principio è infatti leso per l'invito rivolto a pubblici dipendenti, funzionari e titolari di cariche pubbliche a tenere o non tenere nell'esercizio delle proprie funzioni comportamenti determinati con effetti ricadenti nell'ambito dell'ordinamento statuale; nelle fonti che disciplinano i rapporti tra Stato e Chiesa sono numerosi e dettagliati i limiti posti allo Stato verso la Chiesa, mentre non lo sono altrettanto i limiti nel senso opposto; siffatti limiti sono comunque, sia per lo Stato che per la Chiesa, specificazione del principio dell'indipendenza e sovranità di ciascuno nel proprio ordine; dunque l'assenza di specifica menzione non esclude affatto che i limiti medesimi sussistano anche per la Chiesa nei confronti dello Stato, discendendo dal principio anzidetto di indipendenza e sovranità; la posizione assunta dall'Accademia Pontificia appare lesiva del quadro delle regole che disciplinano il rapporto tra Stato e Chiesa; a tale lesione è chiamato anzitutto ad opporsi il Governo, trattandosi di applicazione di trattati e di rapporti con uno Stato estero, si chiede di sapere: quale iniziativa il Governo intenda assumere per tutelare in futuro l'indipendenza e la sovranità dello Stato nel proprio ordine, ai sensi dell'art. 7 della Costituzione e dei Patti Lateranensi; quale iniziativa il Governo intenda assumere per evitare che la posizione assunta dall'Accademia Pontificia possa recare nocumento all'attività delle amministrazioni e all'esercizio di pubbliche funzioni, con conseguente violazione delle norme costituzionali e legislative che le disciplinano. (3-00527)