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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00540 presentata da SAPORITO LEARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 29/03/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00540 presentata da LEARCO SAPORITO giovedì 29 marzo 2007 nella seduta n.133 SAPORITO, MATTEOLI, STORACE, COLLINO, SAIA, MANTOVANO, MARTINAT, VIESPOLI, MANTICA, PARAVIA, VALENTINO, VALDITARA, DIVELLA, BALBONI, LOSURDO, FLUTTERO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione - Premesso che: la Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del 19 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002 n. 145 (disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra il pubblico e privato), nella parte in cui dispone che "i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione"; nella predetta sentenza, la Corte ha statuito che la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti ed all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato, conformemente peraltro a quanto già statuito con la sentenza n. 193/2002; la Corte ha deciso che: "l'esistenza di una preventiva fase valutativa si presenta essenziale anche per assicurare, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo giurisdizionale. Ciò anche al fine di garantire - attraverso la esternazione delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall'organo politico - scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione dell'attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa"; tale sentenza, per quanto è dato conoscere dagli organi di stampa, ha ricevuto il plauso del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione "perché stabilisce che non ci deve essere un rapporto di sudditanza tra politica e amministrazione", nonché il plauso del precedente Ministro, Franco Bassanini, che ha sottolineato che "grazie alla Corte costituzionale, si tornerà a legare le valutazioni ai risultati oggettivi dell'attività dirigenziale"; le predette considerazioni appaiono assolutamente condivisibili, salvo rilevare che l'art. 41 del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2006 n. 286, ha introdotto una forma di spoils system ben più radicale di quella censurata dalla Corte costituzionale, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale e non generale attribuiti in base al comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; tale norma prevede, in modo indistinto ed apodittico, per tutte le indicate tipologie di incarichi che questi, se "conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano, ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; questa disposizione, oltre ad introdurre una forma di risoluzione del rapporto non assistita da nessuna motivazione o garanzia procedimentale, che si palesa in pieno e plateale contrasto con i principi di diritto sopra richiamati e già oggetto di precedenti sentenze della Corte (quali, ad esempio, la n. 313 del 1996), determina un trattamento deteriore rispetto a quello riservato a tutti gli altri lavoratori, pubblici o privati, per i quali sono previsti meccanismi di tutela a garanzia dell'immotivato e ingiustificato recesso dal contratto; risulta agli interroganti che la palese violazione del dettato costituzionale insita nella norma sopra richiamata ha fatto sì che la maggior parte dei Ministri abbia evitato l'applicazione di questa "selvaggia" forma di spoils system che consente addirittura il recesso verbale ante tempus di un contratto a termine; tuttavia, alcuni Ministri hanno ritenuto di applicare questa disposizione sia ad alcuni dirigenti apicali, sia a dirigenti di seconda fascia, generando un contenzioso che, alla luce della giurisprudenza costituzionale evidenziata, non potrà che avere esito negativo per l'Amministrazione, si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per rimuovere gli effetti dell'applicazione di tale norma, considerato che la mancata reintegrazione di tali dirigenti nel loro posto di lavoro potrebbe configurare anche una fattispecie di responsabilità erariale, ove l'art. 41 della legge predetta dovesse essere sottoposto al vaglio del giudice costituzionale che, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, non potrà che dichiararne la piena incostituzionalità. (3-00540)





 
Cronologia
mercoledì 28 marzo
  • Politica, cultura e società
    La Conferenza episcopale italiana pubblica una nota sulle unioni di fatto, secondo la quale per i politici cattolici è «dovere morale» votare contro il riconoscimento di tali unioni, dovere che è «ancora più grave» nel caso delle unioni omosessuali.

venerdì 30 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 161 voti favorevoli e 153 contrari, l'articolo unico del d.d.l. S.1427, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.