Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00047 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 03/04/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00047 presentata da MARCO LION martedì 3 aprile 2007 pubblicata nel bollettino n.162 La Camera, premesso che: negli ultimi quindici anni le evoluzioni degli accordi multilaterali sul commercio hanno imposto tre successive riforme della politica agricola comunitaria (PAC) che ne hanno, di fatto, stravolto l'originaria impostazione, trasformandola da politica di sostegno alla produzione agricola, in politica di aiuto al reddito degli agricoltori; a seguito dell'ultima riforma della PAC, realizzata nel 2003 secondo il principio del cosiddetto disaccoppiamento, gli agricoltori interessati alle principali produzioni agricole ricevono un aiuto al reddito, la cui concessione è indipendente dallo svolgimento dell'attività produttiva; nell'ambito del nuovo contesto venutosi a creare a seguito della riforma della PAC, specie nei settori maggiormente esposti alla concorrenza estera, sono sempre più numerosi gli agricoltori che ritengono più conveniente abbandonare la produzione e ricevere l'aiuto al reddito previsto dalla stessa PAC; nell'attuale fase di crescente apertura dei mercati, una larga parte dell'agricoltura italiana e, in specie quella interessata alla produzione di prodotti agricoli di base, accusa evidenti ed insormontabili difficoltà a misurarsi con la concorrenza unicamente sotto il profilo dei costi di produzione; in questo contesto, a livello nazionale, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale sono stati regolamentati importanti aspetti inerenti l'etichettatura e l'indicazione dell'origine di alcuni tra i prodotti alimentari maggiormente esposti a forme di concorrenza sleale e di frodi; di recente, la Commissione europea ha trasmesso una nota al Governo italiano con la quale si chiede se vi sia l'intenzione di procedere all'abrogazione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca», prospettando, in caso di risposta contraria, la possibilità di formalizzare nei confronti dell'Italia un procedimento di infrazione relativo alla citata legge; gli articoli 1 e 1- bis del decreto-legge n. 157 del 2004, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, prevedono, in generale, l'indicazione obbligatoria, nell'etichettatura dei prodotti alimentari, del luogo di origine o provenienza e impongono regole specifiche relative all'utilizzo delle denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «passata di pomodoro», affidando a un decreto interministeriale la definizione delle modalità e requisiti per l'introduzione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o provenienza relativamente a questi ultimi prodotti; l'articolo 1- ter del citato decreto-legge, aggiunto dalla legge di conversione, prevede, con riferimento specifico agli oli di oliva vergini e extravergini, l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive, demandando anche in questo caso a un decreto interministeriale la determinazione delle modalità di attuazione della disposizione; la Commissione europea ritiene che le disposizioni sopra richiamate non siano compatibili con l'ordinamento comunitario in quanto indurrebbero i consumatori a preferire i prodotti nazionali; ritiene altresì che esse siano contrarie alla previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE, secondo la quale il luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare deve essere obbligatoriamente apposto sull'etichetta solo se il consumatore potrebbe essere indotto in errore circa l'origine o la provenienza del prodotto; le argomentazioni della Commissione europea non paiono in alcun modo condivisibili, in quanto le disposizioni del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004, non mirano a creare una condizione di preferenza per i prodotti nazionali, ma a garantire la corretta e trasparente informazione dei consumatori e a prevenire fenomeni di contraffazione; tali disposizioni rispondono pertanto pienamente alle finalità della politica dei consumatori dell'Unione europea, che è volta a stabilire prescrizioni di base in materia di salute e sicurezza e a tutelare gli interessi economici del pubblico al fine di assicurare un elevato livello di protezione e soddisfare le aspettative dei cittadini in tutta l'Unione; nel medesimo senso, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, stabilisce che qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori; alcune considerazioni specifiche merita la commercializzazione dell'olio di oliva, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002; nelle premesse del regolamento si fa riferimento alle peculiari qualità proprie dell'olio di oliva e alle relative conseguenze commerciali; in tal senso si chiarisce che a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica e si evidenzia la necessità di pervenire ad un regime obbligatorio di designazione dell'origine; in proposito, si rileva altresì che «bisogna tenere conto del fatto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla qualità e sul sapore dell'olio» e, di conseguenza, si segnala che se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell'olio, è opportuno che tale informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell'olio d'oliva; in attesa della realizzazione di un regime obbligatorio di designazione dell'origine per le categorie di oli d'oliva in questione, occorre adottare iniziative minime di rango nazionale che vadano in quella direzione; alla luce di queste considerazioni risultano assolutamente valide e compatibili con il diritto comunitario le disposizioni di cui all'articolo 1- ter del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, relative all'obbligo, per gli oli di oliva vergini e extravergini, di riportare nell'etichetta l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive, in modo da evidenziare e valorizzare, con un preciso riferimento al territorio, l'origine del prodotto; occorre anzi dare piena attuazione a tale previsione; è infatti del tutto evidente che in ragione delle particolari condizioni agronomiche e territoriali del sistema olivicolo ed oleario italiano, i costi che sono necessari per ottenere un olio d'oliva autenticamente nazionale, realizzato con olive raccolte in ambito regionale e spesso su territori difficili, con tecniche che puntano soprattutto alla qualità e alla genuinità, utilizzando varietà selezionate e manodopera qualificata, possono risultare superiori a quelli necessari per il semplice taglio ed imbottigliamento di oli ottenuti in Paesi terzi a condizioni molto meno costose; risulta tuttavia che il Governo abbia inserito nel disegno di legge comunitaria per il 2007 un articolo che abroga le disposizioni del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004, in materia di indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e di etichettatura degli oli di oliva, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3- bis (classificazione merceologica del vitello), l'articolo 1- bis (indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine dei prodotti alimentari) e l'articolo 1- ter (obbligo di indicazione in etichetta, per gli oli di oliva vergini e extravergini, del luogo di coltivazione e di molitura delle olive); la decisione adottata dal Governo, se confermata, appare fortemente discutibile, in quanto, sia pure in caso di avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea, occorre, in base alle considerazioni sopra evidenziate, difendere la normativa nazionale contro le richieste della Commissione anche di fronte alla Corte di giustizia delle Comunità europee; più in generale occorre in ogni caso avviare idonee iniziative, in collaborazione con gli altri paesi membri dell'Unione e, in particolare, con i paesi dell'area mediterranea, per rafforzare, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, la tutela dell'origine dei prodotti agroalimentari; occorre altresì, a livello nazionale, introdurre idonei strumenti per garantire il processo di tracciabilità dell'olio d'oliva commercializzato in Italia e potenziare le strutture già operanti nella lotta alle contraffazioni; da ultimo, si deve rilevare che l'articolo 9 del disegno di legge comunitaria per il 2007 prevede anche l'abrogazione dell'articolo 1, della legge 3 aprile 1961, n. 286, «Disciplina delle bevande analcooliche vendute con denominazioni di fantasia»; con tale previsione si concede la possibilità di utilizzare coloranti nelle bibite che fanno riferimento alla presenza di agrumi nel loro contenuto, ma che sono poste in commercio con denominazione di fantasia, in quanto il loro contenuto di agrumi è inferiore al 12 per cento; la norma che verrebbe abrogata stabilisce che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento; è del tutto evidente che in mancanza di tale divieto sarà sempre più facile trarre in inganno il consumatore, presentandogli bevande prive di succo di agrumi, ma non distinguibili da quelle che invece lo contengono in percentuale significativa, visto che anche nei colori esse saranno simili a quelle autentiche; il danno si ripercuoterà anche sul sistema agrumicolo nazionale, in quanto i produttori di bevande analcoliche, invece di utilizzare i succhi di agrumi, potranno fare ricorso più facilmente ai poco costosi correttivi di origine chimica, impegna il Governo: 1) a mantenere le disposizioni recate dagli articoli 1, 1- bis e 1- ter del decretolegge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con particolare riferimento all'obbligo di indicare, nell'etichettatura dei prodotti alimentari, il luogo di origine o provenienza e, nel caso degli oli di oliva vergini ed extravergini, il luogo di coltivazione e di molitura delle olive; 2) a difendere, comunque, rispetto ai rilievi avanzati dalla Commissione europea, la validità e la compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni di cui agli articoli 1, 1- bis e 1- ter del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004, anche affrontando, nel caso in cui sia avviata una procedura di infrazione, il giudizio della Corte di giustizia; 3) per quanto concerne in modo specifico l'olio di oliva vergine e extravergine, a dare piena attuazione all'obbligo di indicare in etichetta il luogo di coltivazione e molitura delle olive, come previsto dall'articolo 1- ter del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004; 4) ad adottare tutte le iniziative affinché nelle sedi comunitarie siano superati gli ostacoli che, ad oggi, hanno impedito l'attuazione delle legislazione nazionale in materia di indicazione, in etichetta, dell'origine delle materie prime e dei prodotti alimentari, con particolare riferimento all'olio di oliva vergine ed extravergine; 5) a porre in essere iniziative coordinate con gli altri paesi membri, in particolare dell'area mediterranea, interessati alla tutela dell'origine dei prodotti alimentari, al fine di indirizzare in tal senso la politica comunitaria; 6) a mantenere le disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, «Disciplina delle bevande analcooliche vendute con denominazioni di fantasia»; 7) ad adottare ulteriori iniziative per assicurare la rintracciabilità dell'origine degli oli di oliva, a prevedere specifici interventi per favorire la qualificazione dei prodotti ottenuti attraverso la trasformazione di materie prime agricole di origine nazionale e a potenziare gli strumenti di contrasto alle contraffazioni a danno dei consumatori; 8) a dare piena attuazione al piano nazionale annuale di controllo, finalizzato alla verifica del rispetto delle norme di commercializzazione degli oli di oliva commestibili, comprese le verifiche sulla designazione dell'origine. (8-00047) «Lion, Dozzo, Buonfiglio, Zucchi, Misuraca, Bellotti, Delfino, Lombardi, D'Ulizia, Fundarò, Servodio, Alessandri, Baratella, Bellanova, Brandolini, Cosenza, Vincenzo De Luca, Giuseppe Fini, Fiorio, Fogliardi, Franci, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro».