Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00797 presentata da SASSO ALBA (L' ULIVO) in data 11/04/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00797 presentata da ALBA SASSO mercoledì 11 aprile 2007 nella seduta n.142 SASSO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la legge n.62 del 2000 non ha introdotto nel nostro ordinamento il finanziamento della scuola paritaria in quanto il problema dei contributi alle scuole non statali viene trattato esclusivamente al comma 13 che testualmente prevede: «A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.»; tali contributi, che per la scuola dell'infanzia risalgono alla legge n.1073 del 1962 e alla legge n.444 del 1968 (poi confluite nel Testo Unico del 1994), erano dipendenti dall'accoglimento gratuito di alunni di disagiate condizioni economiche o dalla somministrazione a loro della refezione scolastica; ulteriori interventi finanziari per la scuola dell'infanzia, preesistenti alla legge 62 riguardavano l'erogazione di sussidi per il sistema prescolastico integrato; per la scuola primaria gli unici finanziamenti preesistenti la legge di parità riguardavano le scuole parificate che stipulavano particolari convenzioni con le quali fra l'altro assumevano con l'Amministrazione scolastica, impegni in materia di accoglienza gratuita degli alunni, di organizzazione delle attività didattiche, di formazione delle classi; per la scuola secondaria di primo e di secondo grado non sono mai stati previsti con legge contributi di alcun tipo e solo per via amministrativa, prima nel 1998 e nel 1999; in relazione alla sperimentazione dell'autonomia scolastica, e poi con la legge di bilancio del 2000 furono istituiti i capitoli 3691 e 3692 per sostenere particolari progetti di innovazione; per le scuole elementari parificate dal 1994, data di entrata in vigore del Testo Unico, si è in attesa del regolamento governativo di attuazione che avrebbe dovuto superare le disposizioni di carattere amministrativo che risalivano, nel caso in questione, ai regi decreti del periodo fascista. Nell'assenza di tale nuova regolamentazione hanno continuato a valere le norme precedenti; con la legge n. 27 del 2006 sono state soppresse le scuole elementari parificate e dell'infanzia non statali convenzionate. La regolamentazione delle convenzioni che regolano i contributi (articolo 1 - bis , comma 6 della legge n.27 del 3 febbraio 2006) è stata rinviata, per la scuola primaria, ancora ad un futuro regolamento secondo quanto previsto dall'articolo 345 del Testo Unico, e per la scuola dell'infanzia a quanto precettivamente disposto dall'articolo 339 del Testo Unico del 1994 -: se i contributi alle scuole dell'infanzia (paritarie già convenzionate), ivi compresi quelli di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria), continuano ad essere erogati secondo quanto stabilito dall'articolo 339 del Testo Unico del 1994 tuttora vigente; se per l'erogazione dei contributi alle scuole primarie (paritarie già convenzionate) per l'anno 2007 è stato predisposto il sopracitato regolamento o, in assenza dello stesso, si continuano ad applicare in via provvisoria le norme che regolavano le precedenti convenzioni.(3-00797)