Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00952 presentata da PORETTI DONATELLA (LA ROSA NEL PUGNO) in data 18/04/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00952 presentata da DONATELLA PORETTI mercoledì 18 aprile 2007 nella seduta n.146 PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, richiamato nell'articolo 54 della legge n. 289 dei 2002); questi ultimi possono chiedere all'assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE, così come determinata dall'articolo 25 della legge n. 328 del 2000 in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 109 del 1998; i Comuni, le ASL e le RSA calcolano l'ISEE dell'assistito con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, ignorando la previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 2- ter , del decreto legislativo n. 109 del 1998 secondo la quale ai fini del calcolo ISEE, per i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscano di prestazioni sociali agevolate, si deve prendere il considerazione la «situazione economica del solo assistito»; alcuni Comuni addirittura, in assenza dei regolamenti comunali finalizzati ad individuare la situazione economica dell'assistito ai fini della compartecipazione agli oneri, richiedono il pagamento dell'intero 50 per cento della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune; i comuni, le ASL e le RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui l'articolo 3, comma 2- ter del decreto legislativo n. 109 del 1998 fa riferimento, finalizzato ad «evidenziare la situazione economica del solo assistito»; tale prassi è a detta dell'interrogante, illegittima. Se così non fosse si giungerebbe al paradosso giuridico per cui l'inerzia della Presidenza del Consiglio dei ministri comporterebbe la disapplicazione di una legge ordinaria; del resto, tal è l'univoca interpretazione delle autorità consultate (pareri del Garante per la protezione dei dati personali: doc.; nota del direttore generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà della Giunta Regionale Toscana; i Comuni, le ASL e le RSA, in caso di insufficienza del reddito dell'assistito, chiedono ai congiunti dello stesso, il pagamento di parte o dell'intera retta in base agli articoli 433 e seguenti del codice civile e all'articolo 1 della legge n. 1580 del 1931; l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 pone espressamente il divieto di rivalersi, per il pagamento di contributi relativi a prestazioni agevolate, nei confronti dei congiunti dell'assistito, escludendo l'applicazione degli articoli 433 e seguenti del codice civile; l'articolo 1 della legge n. 1580 del 1931, che disponeva la possibilità di esercitare una azione di rivalsa, per le spese di spedalità e manicomiacali, nei confronti dei congiunti che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero, è stato abrogato da norma uguale e contraria che espressamente esclude tale possibilità (il summenzionato articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998). Ciò in applicazione dell'articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi) secondo cui la norma posteriore abroga quella anteriore con essa incompatibile; come segnalato più volte da Aduc (Associazione Diritti degli Utenti e Consumatori), numerose famiglie, stante la grave situazione di salute del proprio congiunto, sono costrette a pagare quanto richiesto, pur anche nella consapevolezza dell'ingiustizia ed illegittimità della pretesa, o a vedersi negato il rimborso di quanto indebitamente pagato -: se non intenda attivarsi perché sia finalmente adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni già in vigore, anche prevedendo idonee misure comparative a beneficio di coloro che si trovino o siano trovati nelle condizioni descritte in premessa. (5-00952)