Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00953 presentata da MONTANI ENRICO (LEGA NORD PADANIA) in data 18/04/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00953 presentata da ENRICO MONTANI mercoledì 18 aprile 2007 nella seduta n.146 MONTANI e FUGATTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la legge 25 febbraio 1992, n. 210 stabilisce, all'articolo 1, che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nel modi stabiliti dalla legge; nello specifico, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992 precisa che i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo devono presentare all'ASL competente le relative domande, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV; con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695; in risposta alla sollecitazione della Corte costituzionale di cui sopra, l'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ha stabilito che l'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695; i soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 362 del 1999; i richiamati termini perentori per la presentazione delle domande di indennizzo rischiano di compromettere l'integrale tutela del diritto all'indennizzo riconosciuto in via generale dalla legge n. 210 del 1992 ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; non si può, infatti, omettere di ricordare che il diritto all'indennizzo ha trovato esplicito riconoscimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 307 del giugno 1990, con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1996 n. 51 sull'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 2043 del codice civile, da contagio e da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica; se, infatti, ignorantia legis non excusat, sia la legge n. 210 del 1992 che, ancora di più, la legge n. 362 del 1999 sono state accompagnate da una scarsa pubblicizzazione, favorendo così tra i cittadini una diffusa inerzia nella possibilità di fare valere i propri diritti nel confronti dello Stato; la stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 118 del 15-18 aprile 1996, ha riconosciuto, riferendosi alla legge n. 210 del 1992, che la limitazione temporale prevista dall'articolo 2, comma 2, in connessione con l'articolo 3, comma 7, «ha stabilito una limitazione temporale, che equivale ad una riduzione parziale del danno indennizzabile: limitazione che risulta inammissibile alla stregua della natura del diritto che deve essere riconosciuto ai danneggiati, un diritto - come si è visto - che il legislatore può modellare equitativamente soltanto circa la misura»; a detta della Corte, in sostanza, la limitazione temporale dei diritto all'indennizzo «non soltanto si è posta contro il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, ma ha altresì contraddetto la sentenza n. 307 del 1990 di questa Corte, nella quale il riconoscimento dell'obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica noti trovava particolari limitazioni di carattere temporale»; tale limitazione temporale nel diritto a richiedere il riconoscimento ad un indennizzo per il danno subito appare tanto più grave per quei soggetti che siano stati danneggiati da trattamenti (come le vaccinazioni) qualificati come obbligatori dalla legge: come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella già citata sent. n. 118 del 1996 in relazione alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, «per la collettività è in questione noti soltanto il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà per una causa qualunque, ma l'obbligo di ripagare il sacrificio che taluno si trova a subire per un beneficio atteso dall'intera collettività. Sarebbe contrario al principio di giustizia, come risultante dall'articolo 32 della Costituzione, alla luce del dovere di solidarietà stabilito dall'articolo 2, che il soggetto colpito venisse abbandonato alla sua sorte e alle sue sole risorse o che il danno in questione venisse considerato come un qualsiasi evento imprevisto al quale si sopperisce con i generali strumenti della pubblica assistenza, ovvero ancora si subordinasse la soddisfazione delle pretese risarcitorie del danneggiato all'esistenza di un comportamento negligente altrui, comportamento che potrebbe mancare»; sulla base di tali premesse, nella passata legislatura la XII Commissione della Camera aveva approvato una proposta di legge, l'AC 1145, finalizzata esplicitamente ad eliminare il vincolo temporale di tre anni per la presentazione delle domande di indennizzo; nel passaggio al Senato, il provvedimento è stato assorbito in altre iniziative vertenti su analoga materia, senza tuttavia trovare definitivo riconoscimento in un testo di legge-: quali siano gli orientamenti del Ministro della salute sul tema affrontato nelle premesse, e se ritenga prioritaria l'approvazione di una norma di legge finalizzata a sopprimere i citati vincoli temporali alla presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 210 del 1992 e all'articolo 3, comma 1 della legge n. 362 del 1999. (5-00953)