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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00051 presentata da FLUVI ALBERTO (L' ULIVO) in data 18/04/2007

Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00051 presentata da ALBERTO FLUVI mercoledì 18 aprile 2007 pubblicata nel bollettino n.167 La VI Commissione, premesso che: un'attenta e preoccupata riflessione è imposta dai numerosi episodi, anche assai recenti, di pressoché immediato ed automatico reintegro in carica, ad opera delle rispettive assemblee, di amministratori di banche e di imprese di investimento dei quali era stata dichiarata la sospensione a termini di legge (articolo 26 del TUB, Testo unico bancario, e articolo 13 del TUF, Testo unico della finanza) a seguito della perdita dei requisiti di onorabilità; la preoccupazione risulta condivisa dal Governo, considerata la risposta resa nel question time del 7 febbraio 2007 in Commissione Finanze all'interrogazione Fluvi n. 5-00661 («anche alla luce della recente evoluzione normativa, è in fase di predisposizione una complessiva rivisitazione della materia»); il punto critico consiste non nella parallela formulazione dell'articolo 26 del TUB e dell'articolo 13 del TUF, che si limitano a demandare al Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle «cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica», bensì appunto nei due paralleli regolamenti (rispettivamente, decreti ministeriali 18 marzo 1998, n. 161, e 11 novembre 1998, n. 468) che - nei casi di condanna con sentenza non definitiva, di applicazione provvisoria di una misura di prevenzione e di applicazione di una misura cautelare di tipo personale - dispongono quanto segue: «Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione... L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni»; anche ferme restando le disposizioni di legge, occorre pertanto intervenire a livello di regolamentazione, nel senso di indurre le assemblee delle banche e delle imprese di investimento ad una maggiore e più attenta riflessione sui motivi che hanno condotto alla sospensione degli amministratori e sulla convenienza del loro reintegro alla luce degli interessi della società nonché dei risparmiatori e degli investitori, impegna il Governo ad integrare la normativa regolamentare prevista in materia secondo i seguenti criteri: a) le assemblee delle banche e delle imprese di investimento, prima di poter deliberare sull'eventuale reintegro degli amministratori e degli altri esponenti aziendali sospesi, attendono il deposito delle motivazioni delle sentenze non definitive di condanna. In ogni caso, anche ove le motivazioni della sentenza non siano state depositate, le assemblee delle banche e delle imprese di investimento procedono a deliberare sull'eventuale reintegro decorso un periodo non inferiore a 45 e non superiore a 90 giorni dalla pronuncia della sentenza; b) di motivare in ogni caso analiticamente le deliberazioni di reintegro, dopo le sospensioni dovute a qualsiasi ragione di legge. (8-00051) «Fluvi».

 
Cronologia
venerdì 30 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 161 voti favorevoli e 153 contrari, l'articolo unico del d.d.l. S.1427, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 19 aprile
  • Politica, cultura e società
    Si svolge a Firenze il IV Congresso dei Democratici di sinistra. La maggioranza guidata dal segretario Fassino approva la mozione che guarda al superamento dei DS e alla costituzione di un più ampio partito di centrosinistra, che si ponga come unione dei riformisti di matrice socialdemocratica e cattolica. Contro la mozione della maggioranza si candida alla segreteria Fabio Mussi, che annuncia che non aderirà alla fase costituente del Partito democratico.