Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00594 presentata da VILLONE MASSIMO (L'ULIVO) in data 19/04/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00594 presentata da MASSIMO VILLONE giovedì 19 aprile 2007 nella seduta n.144 VILLONE, SALVI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: il comma 593 della legge finanziaria per il 2007 dispone che "Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita"; l'intento del legislatore era quello di porre un tetto di carattere generale agli emolumenti pubblici a qualunque titolo percepiti; tale carattere generale costituiva appunto il messaggio da dare all'opinione pubblica nel contesto di una legge finanziaria che chiamava il Paese a pesanti sacrifici; dunque l'intento era quello di dare un forte segnale in chiave di moralizzazione ed equità distributiva; una recente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri reca le linee applicative della norma citata; la direttiva sostanzialmente esclude dall'applicazione del comma 593 gli emolumenti percepiti da organi dello Stato o di enti pubblici, ovvero concernenti la titolarità di cariche pubbliche di ogni tipo in quanto non assimilabili ad "incarichi"; siffatta interpretazione riduce drasticamente l'ambito di applicazione della norma, mentre erano possibili interpretazioni diverse e più equilibrate; ne vengono infatti esclusi tutti i percettori delle retribuzioni più elevate a carico dell'erario, dai presidenti di autorità ai consiglieri di amministrazione, agli alti dirigenti dello Stato, che giungono anche a varie centinaia di migliaia di euro all'anno; ne deriva un effetto particolarmente inaccettabile e odioso nel momento in cui è ancora aperto il confronto sui contratti nel pubblico impiego, per i quali l'aumento non potrà andare oltre i pochi euro mensili, che certo per moltissime famiglie significherà non sottrarsi alla sindrome della quarta settimana; la norma rimane in sostanza applicabile al solo caso di consulenze ed incarichi a soggetti esterni; tale interpretazione si pone in contrasto con lo spirito e la lettera della norma; in ogni caso l'effetto che ne deriva è in contrasto evidente con l'orientamento politico manifestato dalla maggioranza al momento dell'approvazione della legge finanziaria; è altrettanto stridente il contrasto con il proposito manifestato nel programma elettorale dell'Unione di combattere sprechi e costi impropri della politica, proposito più volte richiamato dallo stesso Presidente del Consiglio; sembra indiscutibile che abbia ancora una volta prevalso la pressione di lobby burocratiche e di alti e altissimi funzionari, che già riuscirono ad evirare sostanzialmente la norma nella formulazione finale del maxiemendamento al momento dell'approvazione della legge finanziaria, come fu riportato e commentato dalla stampa; la clientela di Stato è clientela non meno di qualsiasi altra; si ha ora notizia dell'intenzione del Governo di presentare un disegno di legge per la riduzione dei costi della politica; la serietà dell'intento troverebbe significativa conferma se si abbandonasse la linea seguita con la direttiva richiamata, per un atteggiamento più rigoroso, si chiede per sapere: a quanti e quali casi di riduzione di emolumenti pubblici la norma si ritenga tuttora applicabile a seguito della direttiva; a quanti e quali casi la norma non si ritenga applicabile, pur raggiungendo gli emolumenti a qualunque titolo percepiti una cifra pari o superiore ai duecentocinquantamila euro annui; se nell'annunciata proposta legislativa volta alla riduzione degli sprechi e dei costi impropri della politica si intenda riprendere il tema del tetto agli emolumenti a carico diretto o indiretto del pubblico erario, anche riscrivendo la disciplina riduttivamente formulata dal Governo con il maxiemendamento all'atto dell'approvazione della legge finanziaria. (3-00594)