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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00619 presentata da PASTORE ANDREA (FORZA ITALIA) in data 02/05/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00619 presentata da ANDREA PASTORE mercoledì 2 maggio 2007 nella seduta n.145 PASTORE - Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture - Risultando all'interrogante che: il Consiglio comunale di Pescara, con deliberazione n. 276 del 18 dicembre 2006, ha approvato un progetto per la realizzazione del cosiddetto "Ponte del Mare" che unirà le due riviere di Pescara con una doppia campata ciclopedonale di attraversamento del porto canale, da effettuarsi a completo carico di privati con ricorso a contratti di sponsorizzazione o a questi assimilabili ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 163/2006 (codice dei contratti pubblici) nonché dell'art. 119 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico dell'ordinamento delle autonomie locali); il ricorso a contratti di sponsorizzazione, per la realizzazione di un'opera pubblica per una spesa prevista di circa 6 milioni di euro (a fronte di una previsione del piano triennale delle opere pubbliche di soli 990.000 euro) pone di per sé notevoli problemi circa l'applicabilità del modello delle sponsorizzazioni ad operazioni siffatte; alcuni consiglieri comunali di Pescara hanno diffidato il Sindaco dal dare seguito alla procedura, con atto datato 13 febbraio 2007, e tale diffida è stata comunicata all'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici; peraltro il Sindaco di Pescara ha più volte dichiarato di voler accelerare la realizzazione di tale progetto, nonostante quanto fondatamente denunciato nella diffida; i contratti di sponsorizzazione sono stati tipizzati dal citato art. 26 del codice dei contratti pubblici in via generale, dopo essere stati disciplinati solo per interventi sui beni culturali, e sono da considerarsi comunque contratti "a prestazioni corrispettive" in quanto lo sponsor ne riceve un vantaggio economicamente valutabile (di immagine, pubblicitario e simile) e, pur non essendo a tali contratti applicabili, quanto meno in via diretta e precettiva, le norme in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori, essi sono invece soggetti ai principi del Trattato UE per la scelta dello sponsor , come stabilisce lo stesso art. 26, e cioè alle regole della trasparenza, della par condicio e della non discriminazione tra i diversi operatori interessati e quindi a procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dello o degli sponsor ; la necessità di ricorrere a procedure aperte e trasparenti per individuare il soggetto con cui stipulare il contratto di sponsorizzazione è di assoluta evidenza solo che si considerino i lavori preparatori del Codice dei contratti pubblici; il riferimento ai principi del Trattato è infatti stato introdotto nel testo definitivo dell'art. 26 proprio su invito del Consiglio di Stato, formulato in sede di parere sullo schema del codice, ad esplicitare la necessità di un confronto tra gli eventuali sponsor ; se poi si dovesse ritenere che nel caso di specie manca il requisito dell'onerosità, cioè il ritorno pubblicitario per il privato, allora si sarebbe fuori, per definizione, dai contratti di sponsorizzazione o a questi assimilabili, e si rientrerebbe nel noto fenomeno del cosiddetto mecenatismo, cioè di veri e propri atti di liberalità, che, se di una certa consistenza, dovrebbero comunque rivestire forme ed avere requisiti del tutto particolari (ad esempio formali deliberazioni di accettazione, il ricorso ad atti pubblici di donazione); dando per acquisita, nel caso di specie, la qualificazione giuridica dell'intervento dei privati come vera e propria sponsorizzazione e quindi ferma restando in via preliminare la necessità di individuare lo sponsor con procedure ad evidenza pubblica, bisogna comprendere se la formulazione dell'art. 119 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non limiti la possibilità di ricorso a questa forma contrattuale solo per fornire consulenze o servizi aggiuntivi e non anche per la realizzazione di opere pubbliche; sorgono poi, a giudizio dell'interrogante, ulteriori e insuperabili perplessità sulla procedura successiva che l'amministrazione comunale intenderebbe seguire per la realizzazione dell'opera pubblica; da dichiarazioni molteplici del Sindaco di Pescara, sia in sede istituzionale che in interviste e conferenze stampa, l'amministrazione comunale intenderebbe procedere alla realizzazione dell'opera non direttamente, dopo aver cioè acquisito al proprio patrimonio i proventi delle sponsorizzazioni ma attribuendo agli sponsor il ruolo e la responsabilità della realizzazione stessa, riservando al Comune una mera funzione di supervisione, non meglio qualificata, senza necessità di ricorrere a quelle procedure, anche di livello europeo, richieste in materia di opere pubbliche, a ciò si aggiunga che non appare nemmeno concepibile che possa darsi inizio alla realizzazione di un'opera pubblica, soprattutto se di tale entità, senza che l'ente pubblico abbia la certezza e la garanzia dei finanziamenti, la piena responsabilità dell'opera stessa e, in particolare, senza che l'opera venga realizzata ed ultimata in un contesto di certezza tecnica e giuridica, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di una simile vicenda o di vicende analoghe attuate da amministrazioni locali; se non ritengano che la procedura seguita nel caso di specie sia del tutto anomala, palesemente illegittima ed al di fuori dei canoni previsti dalla legislazione vigente, quella interna e, in particolare, quella comunitaria; se non ritengano che sia inammissibile che la realizzazione di un'opera pubblica di rilevante impatto sul territorio e di considerevole valore economico sia affidata, senza garanzie e senza ricorrere a procedure competitive, a privati e non invece debba essere riservata alla piena responsabilità dell'ente locale; se non intendano, per quanto di competenza, investire con urgenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per la vigilanza per i contratti pubblici della problematica in esame; se non ritengano necessario, prima che si dia seguito ad una simile abnorme procedura, intervenire con azioni di competenza sull'ente locale per impedire il compimento di ulteriori atti che potrebbero determinare l'attuazione, ancorché parziale e limitata, di una deliberazione che contrasta con i principi più elementari in materia di realizzazione di opere pubbliche. (3-00619)

 
Cronologia
venerdì 20 aprile
  • Politica, cultura e società
    Si svolge a Roma il Congresso della Margherita, che si conclude con la decisione di confluire nel Partito democratico.

mercoledì 2 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, in seconda lettura, la proposta di legge costituzionale Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (C.193-B), che sarà approvata definitivamente dal Senato il 25 settembre (legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1).

sabato 5 maggio
  • Politica, cultura e società
    Gli aderenti alla mozione-Mussi del IV congresso dei DS decidono di uscire dal partito e fondano il nuovo movimento Sinistra Democratica.