Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00520 presentata da DURANTI DONATELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 09/05/2007
Atto Camera Interpellanza 2-00520 presentata da DONATELLA DURANTI mercoledì 9 maggio 2007 nella seduta n.154 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: tra i principi fondamentali della Costituzione, all'articolo 4 secondo comma, è sancito «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Successivamente l'articolo 13 sancisce «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». L'articolo 14 comma secondo afferma «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2001 n. 1, per la produzione normativa dispone che «Quanto alla precisione, le disposizioni individuano, in modo chiaro, i fatti giuridici oggetto di regolazione, gli effetti che ad essi si connettono, definiscono in modo univoco le situazioni soggettive, attive e passive, che ne derivano, evitano formulazioni dal significato incerto o non pienamente capaci di garantire la corrispondenza dell'elemento disciplinato al nomen juris utilizzato»; nel tenore del recente decreto contro la violenza negli stadi infatti non è oggettivamente riscontrabile, così come nelle determinazioni assunte dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive dell'Interno in materia, cosa debba esattamente intendersi per qualsiasi altro materiale assimilabile a striscioni e bandiere, compreso quello per le coreografie, quali le dimensioni massime degli stessi e in quale luogo o distanza i fatti di cui all'articolo 3 ed all'articolo 7 debbano intendersi commessi. Ciò lascia ampi margini d'incertezza nell'esatta individuazione da parte del fruitore della manifestazione calcistica di ciò che è vietato o consentito, affidando alla mera discrezione delle forze dell'ordine l'applicazione della legge; alle società sportive inoltre viene lasciata ampia discrezionalità nel vaglio preliminare delle richiesta da inoltrare successivamente al Dirigente del G.O.S. o all'ufficio del Gabinetto del Questore per il rilascio del nulla osta; ne consegue che, in astratto, dette società sportive possono inoltrare all'Autorità le richieste di nulla osta a seconda dei propri interessi politici, religiosi ed economici, comunque personali, e che la pubblica amministrazione gode di un potere discrezionale meramente soggettivo nel rilascio del provvedimento autorizzatorio, con grave lesione dei doverosi principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità che ne regolamentano la funzione; ciò risulta essersi verificato in occasione della partita di calcio Taranto-Ancona del 29 aprile 2007 quando in luogo pubblico, distante dallo stadio ove si doveva svolgere la competizione, un gruppo di pacifici tifosi, tra cui bambini, è stato avvicinato da una pattuglia della Polizia di Stato la quale ha effettuato l'identificazione personale di soggetti per poi, come da intenzioni manifestate, procedere all'irrogazione delle sanzioni, in quanto essi avrebbero indossato magliette con stampato, nella parte frontale, l'articolo 21 della Costituzione italiana ritenute, anche dagli agenti della Digos chiamati a riforzo, integrare fattispecie proibite; risulta agli interpellanti che nell'occasione le Forze dell'Ordine hanno cercato di impedire le riprese fotografiche di quanto stava accadendo invocando un imprecisato divieto. Un agente in borghese seduto nell'autovettura di pattuglia, intervenuto nel colloquio, ha rifiutato di fornire le proprie generalità richieste espressamente dall'avvocato intervenuto. Solo a seguito di chiarimenti avuti tra il legale, chiamato dai tifosi e l'ispettrice Capo pattuglia, si sono evitati, così come confermato dall'Ispettrice, i provvedimenti sanzionatori di cui al citato decreto; la disomogeneità nell'applicazione del decreto-legge n. 8 del 2007 ha comportato, nei confronti dei tifosi del Potenza Calcio, «rei» di aver indossato delle magliette bianche con scritto il medesimo articolo della Costituzione durante la partita del 28 aprile 2007, secondo quanto riportato anche dalla stampa, il procedimento di identificazione degli stessi da parte della Questura di Potenza in attesa di valutare i provvedimenti da adottare -: se il Ministro interpellato sia a conoscenza di tale situazione e di tali episodi che contrastano palesemente con l'articolo 2- bis del decreto-legge citato, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2007, n. 41; quali azioni intenda intraprendere per evitare la discrezionalità nell'applicazione del decreto-legge in questione, che va a discapito dei diritti costituzionalmente tutelati di cittadini e cittadine. (2-00520) «Duranti, Mascia, Franco Russo, Smeriglio, Daniele Farina, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Lombardi, Deiana, Perugia, Mantovani, Khalil detto Alì Rashid, Caruso, De Cristofaro, Acerbo, Rocchi, Cacciari, Burgio, Cannavò, Migliore, Pegolo, De Simone, Folena, Frias, Andrea Ricci, Mungo, Dioguardi, Olivieri, Cardano, Falomi».