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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00187 presentata da BENVENUTO ROMOLO (L' ULIVO) in data 30/05/2007

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00187 presentata da ROMOLO BENVENUTO mercoledì 30 maggio 2007 nella seduta n.161 Le Commissioni VI e VIII, premesso che: la legge finanziaria 2007 ha introdotto (articolo 1, commi 344-349), dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007, una specifica agevolazione fiscale per incentivare gli interventi finalizzati a conseguire il risparmio energetico negli edifici esistenti, consistente in una detrazione dall'imposta sul reddito, pari al 55 per cento delle spese sostenute per eseguire gli interventi di riqualificazione energetica, fruibile sino ad un ammontare massimo variabile in funzione dei diversi lavori realizzati (100.000, 60.000 o 30.000 euro); l'operatività dell'agevolazione è demandata, genericamente, alle modalità dettate dalla legge n. 449/1997 e successive modificazioni, relative alla detrazione Irpef del «36 per cento» per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ed al relativo regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale 41/1998 e successive modificazioni (comma 348), e, più in particolare, per quanto concerne le specifiche modalità attuative della nuova detrazione, alle disposizioni del decreto interministeriale emanato il 19 febbraio 2007 (comma 349); tale ultimo provvedimento ha, tra l'altro, previsto: 1) l'inclusione, tra i soggetti ammessi all'agevolazione, dei titolari di redditi d'impresa che sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; 2) nell'ambito degli adempimenti necessari per fruire dell'agevolazione, l'invio all'Enea, entro 60 giorni dall'ultimazione di lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, della copia dell'attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati (articolo 4, decreto ministeriale 19 febbraio 2007); in merito alle specifiche modalità operative della nuova detrazione, sono sorte diverse problematiche che necessitano di una tempestiva soluzione interpretativa, tenuto conto del ristretto termine temporale di vigenza dell'agevolazione (31 dicembre 2007 o, comunque, periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007); andrebbe, in particolare, chiarito quale sia l'operatività della detrazione, in presenza di più comproprietari, o detentori, che sostengono le spese di riqualificazione energetica sul medesimo edificio, o unità immobiliare; non è chiara, inoltre, la sussistenza o meno dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera impiegata negli interventi agevolati; andrebbe meglio definito il concetto di «fine dei lavori», dal quale decorre l'obbligo di invio della prescritta documentazione tecnica all'Enea e di «edificio esistente» sul quale devono essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica agevolati; sussistono incertezze applicative per i titolari di reddito d'impresa, per i quali le spese agevolabili sono quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; nonché circa le modalità operative della detrazione, in caso di trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi, impegnano il Governo: a definire con maggiore dettaglio le questioni di cui in premessa e, in particolare, a precisare, anche mediante ulteriori atti di natura amministrativa, che: a) in presenza di più soggetti (comproprietari o detentori) che sostengano le spese per eseguire gli interventi agevolati sul medesimo edificio, o unità immobiliare, il valore massimo della detrazione spettante (fissato dalla norma in 100.000, 60.000 o 30.000 euro, in funzione dei lavori realizzati) opera per ciascun contribuente interessato e non per singolo immobile; b) non sussiste l'obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata nell'esecuzione degli interventi; c) il concetto di «fine dei lavori», dal quale decorre il termine dei 60 giorni per l'invio della documentazione all'Enea, può coincidere con la data di rilascio dell'attestato di certificazione-qualificazione energetica; d) per i titolari di reddito d'impresa, le spese detraibili debbono imputarsi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in base al criterio di competenza, stabilito dall'articolo 109, comma 2, del TUIR - decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 (rilevando la data di ultimazione dell'intervento); e) per «edificio esistente» può intendersi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2645- bis, comma 6, del codice civile, l'edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ossia il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e della copertura; f) in caso di trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati, la detrazione deve trasferirsi all'acquirente, per le quote residue; g) in caso di impossibilità a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2007, è possibile presentare uno stato di avanzamento con relativa percentuale di spese sostenute sulla quale operare la relativa detrazione fiscale. (7-00187)«Benvenuto, Leddi Maiola, Borghesi, Strizzolo».

 
Cronologia
sabato 12 maggio
  • Politica, cultura e società
    Si svolge a Roma in piazza San Giovanni il Family Day, la giornata della mobilitazione cattolica per la famiglia. Contemporaneamente si svolge una manifestazione in piazza Navona denominata Coraggio Laico, che ricorda la maggioranza del NO al referendum sul divorzio del 12 maggio 1974.

sabato 9 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il presidente Presidente degli Stati Uniti George W. Bush si reca in visita ufficiale in Italia