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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00057 presentata da REALACCI ERMETE (L' ULIVO) in data 31/05/2007

Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00057 presentata da ERMETE REALACCI giovedì 31 maggio 2007 pubblicata nel bollettino n.185 Le Commissioni riunite V e VIII, premesso che: l'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevede un vincolo ai prelevamenti dai conti di tesoreria statale per i soggetti individuati nell'elenco del conto economico consolidato per il triennio 2005-2007 indicati nell'allegato 1; in particolare, tali soggetti non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2 per cento; il richiamato elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2005, contempla l'elenco delle amministrazioni pubbliche cui si applica il limite del 2 per cento all'incremento delle spese nel 2005 di cui all'articolo 1, comma 5, della medesima legge finanziaria; l'articolo 1, comma 19, della legge finanziaria 2005, prevede la facoltà per i soggetti interessati di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe ai vincoli di cui al precedente comma 18 per effettive e motivate esigenze; il decreto 21 febbraio 2005 del Ministro dell'economia e finanze prevede, all'articolo 2 (Deroghe annuali) che gli enti e le amministrazioni titolari di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, che nel corso del 2004 hanno effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a 10 milioni di euro, sono autorizzati ad effettuare nel corso dell'anno 2005 prelievi in deroga al limite del 102 per cento; tale deroga viene estesa dal medesimo provvedimento per gli anni 2006 e 2007 a favore degli enti e amministrazioni che nel corso degli anni 2005 e 2006 abbiano effettuato prelevamenti non superiori al medesimo limite di euro 10 milioni annui; in materia è intervenuta la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che, all'articolo 1, comma 695, attraverso una novella all'articolo 1, comma 6, della legge finanziaria 2005, ha escluso dall'ambito di applicazione del vincolo di cui al precedente comma 5, le aree naturali protette; la novella di cui sopra andrebbe opportunamente interpretata in sistematica coerenza con i commi 18 e 57 della legge finanziaria 2005; è evidente la volontà legislativa diretta alla non applicabilità alle aree naturali protette oltre che del limite del 2 per cento all'incremento delle spese delle amministrazioni pubbliche, anche del richiamato vincolo sui prelevamenti dai conti di tesoreria disposto dall'articolo 1, comma 18; il decreto 21 febbraio 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze dispone all'articolo 2, comma 2, che, nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, o indifferibili dalla cui mancata effettuazione derivi un danno; la novella contenuta nel comma 695 autorizza gli enti parco ad impegnare le somme a disposizione oltre i limiti stabiliti del 2 per cento; la diversa interpretazione resa dal Ministero dell'economia e delle finanze nel senso di continuare a ritenere operante per gli enti parco il vincolo di cui all'articolo 1, comma 18, della finanziaria 2005, sta di fatto incidendo negativamente sulla capacità di spesa dei medesimi, comportando un accrescimento delle disponibilità liquide e dei residui passivi; in base a quanto indicato nel documento del MEF «La Finanziaria 2007: Effetti sulla finanza pubblica» relativamente all'impatto del provvedimento di cui al comma 695 della medesima, relativamente al triennio 2007-2009, esso è già quantificato, trovando adeguata copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;
impegnano il Governo: a) ad adottare ogni possibile iniziativa volta ad evitare l'applicazione alle aree naturali protette del vincolo ai prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 311 del 2004; b) ad assicurare l'operatività delle deroghe di cui all'articolo 1, comma 19, della medesima legge; c) ad assicurare l'operatività della deroga di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2005, ove ne ricorressero i presupposti; d) ad attivarsi presso le amministrazioni competenti considerando l'opportunità, nel rispetto dei criteri formulati nel Sistema Europeo dei Conti (Sec95), istituito con Regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio del 26 giugno 1996, di escludere gli enti gestori delle aree protette dall'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore «Amministrazioni Pubbliche», i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'allegato 1 della legge n. 311 del 2004. (8-00057) «Realacci, Francescato, Mariani, Di Gioia, Misiti, Lomaglio, Cacciari, Duilio, Stradella».

 
Cronologia
sabato 12 maggio
  • Politica, cultura e società
    Si svolge a Roma in piazza San Giovanni il Family Day, la giornata della mobilitazione cattolica per la famiglia. Contemporaneamente si svolge una manifestazione in piazza Navona denominata Coraggio Laico, che ricorda la maggioranza del NO al referendum sul divorzio del 12 maggio 1974.

sabato 9 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il presidente Presidente degli Stati Uniti George W. Bush si reca in visita ufficiale in Italia