Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00593 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 12/06/2007
Atto Camera Interpellanza 2-00593 presentata da TOMMASO FOTI martedì 12 giugno 2007 nella seduta n.168 Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dei trasporti, per sapere - premesso che: in svariate occasioni il Governo in carica ha dichiarato di voler promuovere una politica di liberalizzazioni, al fine di agevolare cittadini e operatori economici, e il noto decreto-legge n. 7 del 2007 è stato presentato come espressione di questo indirizzo; non è questa la sede opportuna per valutare la sincerità di tali intenti: nondimeno, non ci si può esimere dal segnalare che accanto al citato decreto-legge non mancano interventi di Ministri del Governo che vanno in senso diametralmente opposto rispetto a tali conclamati intenti e indirizzi; è il caso di un recente decreto del Ministro dei trasporti, il decreto ministeriale 6 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 20 dicembre 2006, che riguarda la formazione professionale dei conducenti dei mezzi che trasportano merci pericolose su strada; per affrontare l'argomento, occorre innanzitutto ricordare che nell'ordinamento comunitario la formazione dei conducenti che trasportano merci pericolose è disciplinata dalla direttiva 94/55/CE e il capitolo 8.2. dell'Allegato a questa direttiva, che reca le prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo, non prevede requisiti soggettivi di sorta per l'accreditamento dei soggetti che svolgono i corsi di formazione per gli autotrasportatori, ma, piuttosto, solo ed esclusivamente requisiti oggettivi dei corsi medesimi; è ovvio che questo regime è tale da massimizzare i vantaggi degli operatori economici del settore, e quelli dei cittadini, dato che lascia il settore aperto alla più ampia concorrenza, evitando qualsivoglia rendita di posizione per chi è già inserito nel mercato, e, al contempo, garantisce che la qualità della formazione venga costantemente controllata da parte delle pubbliche autorità competenti; come si vede, trattasi di una vera liberalizzazione, che al contempo è anche attenta alle esigenze di garanzia degli utenti; dati i noti rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento statale, sarebbe stato legittimo attendersi che il nostro ordinamento interno si conformasse a tali quanto mai condivisibili principi: come anzi sarebbe doveroso, dati gli obblighi pattizi che ci legano all'Unione europea, e dati i costanti e univoci indirizzi giurisprudenziali dei giudici comunitari e nazionali che addirittura prevedono la non applicazione delle norme interne che contraddicono quelle comunitarie: tanto più quando le seconde, come nel caso di specie, hanno carattere dettagliato, e, quindi, self-execuring ; peraltro, va segnalato che nessuna norma legislativa o di fonte primaria dell'ordinamento statale abilita il Governo, o i singoli Ministri, a discostarsi dalla richiamata direttiva comunitaria; alla luce di quanto sopra, risultava già di legittimità quanto meno dubbia la disciplina regolamentare vigente sino all'emanazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2006, oggetto della presente interpellanza, rappresentata dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, ove si prevedeva che la formazione professionale dei conducenti dei mezzi che trasportano merci pericolose su strada dovesse svolgersi per il tramite di corsi di formazione tenuti da organizzazioni private: ossia, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del decreto: a) autoscuole, b) enti pubblici operanti nel settore della formazione, c) istituti di formazione o società di servizi di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose; l'accreditamento di tali organismi veniva affidato alla Commissione prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 1997, che era composta da funzionari dell'Amministrazione centrale e da rappresentanti designati da organizzazioni imprenditoriali che operano nel settore; ma il decreto ministeriale 6 ottobre 2006 detta addirittura una disciplina ben più restrittiva, e, anzi, ingiustificatamente più restrittiva; infatti, l'articolo 4 del decreto ministeriale, che si occupa dei requisiti dei soggetti abilitati a svolgere i corsi per il conseguimento del CFP, ossia del certificato di formazione professionale necessario per il trasporto delle merci pericolose, dispone: Corsi di formazione per il conseguimento del CFP. 1. Il conseguimento del CFP è subordinato alla frequenza di un corso di formazione ed al superamento del relativo esame al termine del predetto corso, nel rispetto delle prescrizioni previste negli allegati A e B. 2. I corsi per il conseguimento dei CFP sono svolti da organismi legalmente costituiti, individuati quali: a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero; b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo di trasporto delle merci pericolose su strada, ovvero; c) istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strade, a condizioni che siano: di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione di merci pericolose, ovvero di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada, facenti parte della Consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ovvero; d) organizzazioni, comprese i corpi di docenti in esse operanti, che risultino già accreditate per l'effettuazione dei corsi di formazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8. 3. ogni corso di formazione, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 da parte degli organismi in esso citati, è soggetto ad approvazione da parte del S.I.I.T. - settore trasporti, territorialmente competente. 4. le richieste di approvazione dei corsi di formazione devono essere effettuate per iscritto al medesimo S.I.I.T. - settore trasporti e devono contenere tutte le informazioni previste dagli allegati A e B, nonché l'indicazione del tipo di organismo, così come indicato al precedente comma 2. 5. Il direttore del S.I.I.T. - settore trasporti emana le opportune disposizioni operative circa l'applicazione del presente decreto; l'articolo 8 del decreto, a sua volta, prevede: Norme transitorie. 1. Per sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, in tema di requisiti dei docenti, è applicato in alternativa a quanto previsto sull'argomento dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997. 2. Dopo due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto i docenti accreditati ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazione ed integrazioni devono dimostrare di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, secondo le modalità previste al comma 2 dell'articolo 5. 3. Gli organismi accreditati per l'effettuazione dei corsi per il conseguimento del CFP, ai sensi del decreto dei Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare ad operare per altri due anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le richieste ai sensi del decreto dei Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, presentate alla data di pubblicazione del presente decreto possono essere trattate con riferimento alla normativa previgente; è dunque evidente che, per effetto dell'articolo 4 del decreto, potranno svolgere i corsi in parola solo ed esclusivamente gli istituti che sono espressione delle associazioni di autotrasportatori rappresentate nella Consulta ex decreto legislativo n. 284 del 2005; ora, in primo luogo non è dato comprendere perché debbano essere previsti requisiti così restrittivi per le organizzazioni dei trasportatori di merci pericolose, quando ogni autoscuola può liberamente svolgere l'attività di formazione in parola: ed è appena il caso di ricordare che le autoscuole spesso sono realtà di limitatissimo rilievo sotto il profilo organizzativo; in secondo luogo, non è dato comprendere perché vengano previsti requisiti più restrittivi per le organizzazioni dei trasportatori di merci pericolose rispetto a quelli previsti per le organizzazioni dei produttori di dette merci; in altri termini, non è dato comprendere perché debbano essere sfavorite, e, anzi, gravemente pregiudicate le organizzazioni degli autotrasportatori, ossia proprio quelle dei soggetti che svolgono l'attività che è oggetto dei corsi di formazione, e, invece, favorite le organizzazioni dei produttori, che di tale attività sono fruitori, e che peraltro nella più parte dei casi rispetto agli autotrasportatori si trovano in posizione di predominanza economica; né è dato comprendere neppure perché degli istituti di formazione delle associazioni di categoria dei trasportatori di merci pericolose vengano ammessi a svolgere corsi di formazione solo ed esclusivamente quelli che promanano dalle associazioni di categoria che siedono nella Consulta dell'autotrasporto ex decreto legislativo n. 284 del 2005: mentre, ricordiamolo, non vengono previsti limiti di sorta per le associazioni di categoria dei produttori; nella predetta Consulta infatti possono sedere solo rappresentanti delle associazioni di categoria che abbiano al contempo i seguenti tre requisiti: a) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria; b) non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate; c) organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province; si tratta di requisiti estremamente gravosi (in concreto, non più di due o tre delle associazioni di autotrasportatori attualmente esistenti li possiedono), e che tutt'al più possono forse essere richiesti per un organismo consultivo come la Consulta; questi requisiti non possono invece essere in alcun modo richiesti per lo svolgimento di un'attività quale quella della formazione: anche a prescindere dal fatto che è non è dimostrato che solo le associazioni di autotrasporto per così dire maggiori e più antiche possano svolgere tale compito (in nessun punto del decreto si revoca in dubbio che anche associazioni sorte di recente, o di minore diffusione abbiano operato correttamente nel settore), così facendo si viene a violare il principio della libertà sindacale, ex articolo 39 Costituzione, e quello della libertà di impresa, ex articolo 41 Costituzione; a questa stregua, infatti, in sostanza si provvede ad ingessare la rappresentanza sindacale della categoria dei trasportatori nelle sole associazioni esistenti già in passato, e già diffuse in passato, dato che si consente solo ad esse di svolgere un'attività particolarmente qualificante quale la formazione: in modo ancora una volta scarsamente consono anche al principio della libertà sindacale previsto dalla nostra Costituzione; le nuove associazioni di autotrasportatori si trovano quindi a essere impossibilitate ad affermarsi e a diffondersi, dato che solo le associazioni più vecchie e più diffuse possono svolgere la predetta attività; né pare in alcun modo consono al decreto legislativo 284 del 2005 che i criteri di selezione ivi previsti solo per la partecipazione alla Consulta di cui s'è detto vengano utilizzati in via regolamentare anche per abilitare allo svolgimento dei corsi di formazione: così facendo, si viola sia la lettera, sia lo spirito della legge; inoltre, in palese violazione del principio del legittimo affidamento del privato, per effetto dell'articolo 8 del decreto i soggetti già accreditati in passato, pur avendo operato senza rilievi di sorta, ove non possiedano gli stringenti requisiti previsti nel nuovo decreto si vedranno revocare i propri accreditamenti: e ciò, peraltro, senza indennizzi o risarcimenti di sorta; peraltro queste peculiari previsioni paiono anche ben poco coerenti con le premesse del decreto in questione, ove si legge che esso decreto viene emanato per «l'esigenza di attuare una organica collaborazione fra l'Amministrazione dello Stato e le associazioni di categoria e gli operatori del settore per lo studio e la predisposizione di norme in materia di trasporto di merci pericolose»: esigenza che non può certo fondare la modifica dei requisiti necessari per poter ottenere l'accreditamento allo svolgimento dei corsi di formazione per gli autotrasportatori, né la revoca degli accreditamenti già rilasciati -: quali siano le ragioni per cui è stato emanato un decreto ministeriale siffatto, che, invece di disporre la liberalizzazione del settore, pare inteso a favorire solo ed esclusivamente i soggetti che in esso settore erano già radicati in passato, ponendo limiti all'accesso al settore più gravosi e più stringenti di quelli che vigevano in passato, e così impedendo l'accesso al settore medesimo a ogni nuova organizzazione degli operatori del trasporto; quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati al fine di rendere coerente la disciplina del settore ai principi comunitari e a quelli stessi dell'ordinamento italiano, eliminando le segnalate ingiustificate restrizioni all'accesso al settore della formazione dei conducenti dei veicoli che operano il trasporto su strada; se sia stato predisposto apposito capitolo di bilancio per fare fronte alle richieste di indennità che verranno avanzate ai sensi dell'articolo 21- quinquies della legge n. 241 del 1990 dai soggetti in passato accreditati allo svolgimento dell'attività di formazione in parola quando si vedranno revocati gli accreditamenti. (2-00593)«Foti».