Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00214 presentata da CALIGIURI BATTISTA (FORZA ITALIA) in data 14/06/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00214 presentata da BATTISTA CALIGIURI giovedì 14 giugno 2007 nella seduta n.170 Le Commissioni III e XIV, premesso che: da fonti giurisprudenziali della Corte europea, risulta che l' Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Mujahedin-e Khalq in persiano «OMPI»), è stata fondata nel 1965 e si è fissata l'obiettivo di sostituire il regime dello Scià di Persia, poi quello dei mullah, con un regime democratico. Nel 1981 essa ha partecipato al Consiglio nazionale della resistenza iraniana (NCRI), organo che si definisce come il «parlamento in esilio della resistenza» iraniana. Essa sarebbe stata composta da cinque organizzazioni separate, nonché da una sezione indipendente che costituiva un braccio armato operante in Iran e tutti i suoi aderenti hanno espressamente rinunciato a qualsiasi attività militare dal giugno 2001 ed essa non ha più, attualmente, alcuna struttura armata; sempre da fonti giurisprudenziali comunitarie, con ordinanza 28 marzo 2001, il Secretary of State for the Home Department (Ministro dell'Interno del Regno Unito) ha incluso la predetta OMPI nell'elenco delle organizzazioni vietate al sensi del Terrorism Act 2000 (legge del 2000 sul terrorismo). La OMPI ha proposto due ricorsi paralleli contro tale ordinanza, una in appello dinanzi alla Proscribed Organisations Appeal Commission (Commissione d'appello relativa alle organizzazioni vietate, POAC), l'altro per cassazione dinanzi alla High Court of Justice ( England and Wales ), Queen's Bench Division ( Administrative Court ) Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles) divisione della reale magistratura (formazione amministrativa); il 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1373 (2001), che stabilisce strategie dirette alla lotta contro il terrorismo con tutti i mezzi e, in particolare, contro il suo finanziamento. Il n. 1, lett. c) , di tale risoluzione dispone, segnatamente, che gli Stati congelino senza indugio i fondi e gli altri strumenti finanziari o risorse economiche delle persone che commettono o tentano di commettere atti di terrorismo, li agevolano o vi partecipano, delle entità appartenenti a tali persone o da esse controllate, e delle persone ed entità che agiscono in nome o dietro istruzione di tali persone o entità; ai sensi degli articoli 2 e 3 della posizione comune n. 2001/931, la Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato CE, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato e garantisce che i capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a loro disposizione; tale soluzione è stata portata avanti all'interno della Comunità, attraverso un punto di vista comune ed un regolamento: infatti, ritenendo che fosse necessario un regolamento per attuare a livello comunitario le misure descritte nella posizione comune n. 2001/931, il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato, sulla base degli articoli 60 CE, 301 CE e 308 CE, il regolamento (CE) n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo; da tale regolamento, emerge che, salvo le deroghe da esso previste, devono essere congelati tutti i fondi detenuti da una persona fisica o giuridica da un gruppo o da un'entità ricompresi nell'elenco di cui al suo articolo 2, n. 3. Allo stesso modo, è vietato mettere fondi o servizi finanziari a disposizione i cali persone, gruppi o entità. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il regolamento in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1, nn. 4, 5 e 6 della posizione comune n. 2001/931; sempre secondo fonti comunitarie, ai sensi dell'articolo 1, n. 4, della posizione comune n. 2001/931, l'elenco riportato nell'allegato è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrano che è stata adottata una decisione da parte di un'autorità competente nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, che si tratti dell'apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una, condanna per tali fatti. Conformemente all'articolo 1, n. 6, della posizione comune n. 2001/931, i nomi delle persone ed entità riportati nell'elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per, semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della posizione comune n. 2001/931, la Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato CE, ordina il congelamento, dei capitali e delle altre risorse; finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato e garantisce che i capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a loro disposizione; il 2 maggio 2002 il Consiglio ha adottato, ai sensi degli articoli 15 UE e 34 UE, la, posizione comune 2002/340/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931. Il suo allegato aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica la posizione comune n. 2001/931. Il punto 2 di tale allegato, intitolato «gruppi e entità», comprende, tra gli altri, il nome della ricorrente, identificata come segue: «Organizzazione Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Consiglio nazionale di resistenza (NCR), Società musulmana degli studenti iraniani]». Con decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001, e che abroga la decisione 2001/927/CEE, il Consiglio ha adottato un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il detto regolamento. Il nome della predetta Organizzazione compare in questo elenco negli stessi termini impiegati nell'allegato della posizione comune n. 2002/340; il 17 giugno 2002, il Consiglio ha adottato, da un lato, la posizione comune n. 2002/462/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2002/340 e, dall'altro, la decisione 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, e che abroga la decisione 2002/334 ( Gazzetta Ufficiale L 160, pag. 26). Il nome della Organizzazione de qua è stato confermato negli elenchi previsti, rispettivamente, dalla posizione comune n. 2001/931 e dal regolamento n. 2580/2001; con sentenza 15 novembre 2002, la POAC ha respinto il ricorso proposto dalla Organizzazione avverso l'ordinanza dello Home Secretary 28 marzo 2001 di cui sopra ritenendo, segnatamente, che nulla le imponesse di sentire previamente la ricorrente, dato che una simile udienza era anche impraticabile o non auspicabile nell'ambito di una normativa diretta contro organizzazioni terroristiche. Secondo la stessa decisione, il regime legale del Terrorism Act 2000 prevede una leale possibilità di sentire il punto di vista della ricorrente dinanzi alla POAC; da allora, il Consiglio ha adottato diverse posizioni comuni e decisioni che aggiornano gli elenchi controversi. Negli atti così adottati ha sempre confermato il nome della OMPI negli elenchi controversi; per contrastare questa situazione, comprendente anche il blocco di fondi dell'OMPI a causa di detta iscrizione nella lista, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2002, la Organizzazione ha proposto un ricorso nell'ambito del quale ha chiesto che il Tribunale di prima Istanza (caso T-228/02) voglia: annullare le posizioni comuni 2002/340 e 2002/462, nonché la decisione 2002/460, per le parti che la riguardano; di conseguenza, dichiarare inapplicabili nei suoi confronti tali posizioni comuni e la detta decisione; condannare il Consiglio a risarcirle il danno subito nella misura di un euro; condannare il Consiglio alle spese ed il procedimento si è svolto con discussione orale; il Tribunale adito dalla ricorrente ha rilevato che determinate salvaguardie e determinati diritti, incluso il diritto ad una giusta udienza, l'obbligo di dichiarare le ragioni e il diritto ad un'effettiva protezione giuridica sono, come fatti di principio, pienamente applicabili nel contesto dell'adozione di una decisione comunitaria di bloccare i fondi ai sensi del regolamento n. 2580/2001; il Tribunale ha ritenuto che in nessun momento precedente l'azione giuridica ci sia stata evidenza addotta contro l'OMPI ed a questa notificata, nemmeno la iniziale decisione di congelarne i fondi o la conseguente decisione di mantenerne il congelamento menziona informazioni specifiche o documenti d'archivio che dimostrino che una decisione che giustifichi il mantenimento all'interno della lista sia stata presa nei riguardi della stessa da parte di una competente autorità nazionale; da ciò deducendo che la decisione del Consiglio impugnata non contiene sufficienti motivazioni; in conclusione, il Tribunale ha ritenuto che la decisione di congelare i fondi dell'OMPI non contenga sufficienti dichiarazioni delle motivazioni e che sia stata adottata nel corso di un procedimento durante il quale non è stato rispettato il diritto della ricorrente ad una giusta udienza, né che essa è stata messa in condizione di portare a conoscenza del Consiglio le proprie ragioni, in assenza di qualunque dichiarazione, né di avvalersi dei propri diritti di agire per le vie legali, né che i documenti prodotti prima dell'avvenuta presentazione del ricorso né le risposte fornite all'udienza del Consiglio e del Regno Unito in risposta alle domande poste dal tribunale, hanno messo l'OMPI in condizione di condurre una revisione giuridica, dal momento che essa non è stata messa nemmeno in condizione di determinare con una certa esattezza quale sia la decisione nazionale sulla base della quale è stata emessa la decisione contestata; il Tribunale, quindi, è giunto alla conclusione che l'intera procedura che ha determinato le decisioni a carico dell'OMPI sia viziata e illegittimamente adottata, precisando che ai fini del ricorso in esame, il sindacato giurisdizionale del Tribunale stesso ha riguardato quindi solo gli atti già adottati, ancora vigenti ed impugnati al momento della chiusura della fase orale, vale a dire la posizione comune n. 2005/936, impugnata, e la decisione 2005/930, impugnata, anche qualora i detti atti fossero stati a loro volta abrogati e sostituiti da atti diversi al momento della pronuncia della presente sentenza; in tale ipotesi, infatti, da un lato la ricorrente conserverebbe un interesse ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati, in quanto l'abrogazione di un atto di un'istituzione non equivale ad un'ammissione della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc , a differenza di una sentenza di annullamento, in forza della quale l'atto annullato è eliminato retroattivamente dall'ordinamento giuridico ed è considerato come mai esistito. Dall'altro, come ammesso dal Consiglio in udienza, in caso di annullamento degli atti impugnati, in tale situazione il Consiglio sarebbe tenuto ad adottare le misure rese necessarie dall'esecuzione della sentenza, conformemente all'articolo 233 CE, il che potrebbe comportare che essa modifichi o revochi, se del caso, gli eventuali atti che hanno abrogato e sostituito gli atti adottati successivamente alla chiusura della fase orale; in conclusione, la sentenza del Tribunale di Prima Istanza ha riconosciuto l'illegittimità dell'inserimento nella lista della ricorrente ed ha chiarito che l'inserimento dell'OMPI nella lista è stato un atto illegale - con efficacia retroattiva - sin dal 2002, quando l'Organizzazione venne ivi inserita - ipoteticamente, in risposta alla richiesta del regime iraniano - condannando alle spese il Consiglio; dunque, è stata riconosciuta l'illegittima inclusione dell'OMPI da parte del Consiglio nella lista delle organizzazioni i cui fondi sono congelati, per la lotta al terrorismo e ciononostante, il Consiglio e gli Stati membri sostengono che la sentenza si riferisca solo alla questione di ordine procedurale e non avrebbe altro effetto che quello di esortare il Consiglio a migliorare per il futuro le sue procedure; inoltre sostengono che il tribunale ha annullato la decisione del Consiglio impugnata, ma non ne avrebbe, annullata un'altra, sempre del Consiglio, la 2006/379, che avrebbe abrogato la precedente 2005/930, per cui il Consiglio avrebbe deciso di fatto, di mantenere l'OMPI nella lista; detta libera interpretazione e illegittima decisione, contro la sentenza del: Tribunale di Prima Istanza, causante il protervio mantenimento dell'Organizzazione nella lista arreca alla stessa danni economici e d'immagine e risulta - ad avviso degli interroganti - totalmente illegittima ed inaccettabile. Per questo, si rende opportuno sensibilizzare le istituzioni europee affinché il principio di legalità sia rispettato da tutte le istituzioni medesime, soprattutto alla luce della mancata esecuzione di una decisione - del Tribunale di prima istanza - di un'Autorità deputata alla salvaguardia dei diritti ed alla, corretta applicazione dei Trattati della CEE, in quanto detta questione investe gli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle CEE e dell'attuazione degli accordi e trattati comunitari; il Consiglio, convenuto e soccombente, deve rispettare senza ulteriori indugi e manifeste deroghe, né influenze politiche, la decisione del Tribunale di prima Istanza del 12 dicembre 2006 che ha annullato, come sopra, la decisione del Consiglio stesso 2005/930/CE del 21 dicembre 2005, impegnano il Governo ad assumere le più opportune iniziative presso le competenti istituzioni europee per dare corretta attuazione alla sentenza del Tribunale di Prima Istanza del 12 dicembre 2006, sul caso T-228/02, per rimuovere dalla lista di cui alla decisione impugnata, secondo quanto detto in premessa, l'Organizzazione dei Mojahedin del popolo dell'Iran ed anche dalla lista connessa alla decisione 2006/379 ed opporsi, quindi, ad ogni proposta di includere l'Organizzazione predetta nelle liste terroristiche. (7-00214) «Caligiuri, Craxi, Paoletti Tangheroni».