Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00064 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 28/06/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00064 presentata da FEDERICO PALOMBA giovedì 28 giugno 2007 pubblicata nel bollettino n.198 La II Commissione, premesso che: si prende atto che non è stata ancora assunta alcuna decisione in merito all'applicazione delle norme processuali contenute nella legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»); tale situazione era stata già segnalata dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, la quale, con nota del 17 marzo 2007, aveva sollecitato il Ministro della giustizia a rendere applicabile le norme della legge 149 del 2001; la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007, che si è pronunciata sulla questione di quale sia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), l'organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento. La competenza - ha statuito la Corte - spetta al Tribunale per i Minorenni; tale nuova competenza e l'esigenza di adeguare il processo minorile ai principi dell'articolo 111 della Costituzione riformato rendono ormai inderogabili l'introduzione di nuove regole processuali nella giustizia minorile; la legge n. 149 del 2001, pertanto, si rivela oggi non esaustiva delle nuove esigenze se non addirittura foriera di gravi difficoltà operative; la normativa del 2001 dispone, infatti, che le parti siano assistite obbligatoriamente da un difensore, anche nominato d'ufficio, ma non detta le necessarie regole a gestire un processo che, per la presenza degli avvocati, non può svolgersi secondo l'attuale disciplina né prevede la necessaria copertura finanziaria per le spese della difesa d'ufficio; i magistrati minorili esprimono profonda preoccupazione per la mancata attuazione del diritto di difesa nel processo minorile, segnatamente in materie tanto delicate quali quelle concernenti l'adottabilità e il controllo giurisdizionale sull'esercizio della potestà, impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili, siano applicabili le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, in relazione ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983 e ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile. (8-00064) «Palomba».