Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02852/012 presentata da MUSI ADRIANO (L'ULIVO) in data 24/07/2007
Atto Camera Ordine del Giorno 9/2852/12 presentato da ADRIANO MUSI martedì 24 luglio 2007 nella seduta n.193 La Camera, premesso che: il provvedimento in esame reca importanti disposizioni volte a intervenire nel settore della previdenza e in materia di lavoro, soprattutto con riferimento ai costi effettivi del lavoro; la legislazione in materia appare notevolmente complessa e meritevole di
interventi di semplificazione, attuazione e integrazione al fine di rendere la stessa applicabile; in questo contesto appare da segnalare il caso della legislazione sui cosiddetti «trasfertisti»; l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distingue l'indennità di trasferta o missione corrisposta ai trasfertisti «occasionali» (che, ai sensi del comma 5, non concorre a formare il reddito entro il limite di franchigia di euro 46,48 al giorno se le trasferte sono effettuate in Italia ed euro 77,47 al giorno se all'estero) dall'indennità spettante ai trasfertisti «abituali», tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (che, ai sensi del comma 6, concorre in ogni caso a formare il reddito nella misura del 50 per cento); il citato comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 rinvia l'individuazione delle categorie di lavoratori e delle condizioni di applicabilità delle disposizioni relative ai trasfertisti «abituali» ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a tutt'oggi non emanato; in assenza del citato decreto interministeriale, la materia trova la propria disciplina in una serie di massime giurisprudenziali ed in alcune circolari ministeriali, che lasciano aperti ampi margini interpretativi relativamente alla normativa da applicare alla trasferta, sia che si presenti in «forma abituale» che in «forma occasionale»; come da consolidata giurisprudenza, gli elementi che caratterizzano la trasferta «occasionale» consistono nell'esatta individuazione della sede di lavoro e nella temporaneità della durata della stessa; l'amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 per il settore dell'edilizia, in ordine al limite temporale dei 240 giorni oltre i quali non può configurarsi il lavoro «in trasferta», non potendosi adottare criteri generalizzati, ha precisato che «è lecito pensare che il dipendente in trasferta presso un cantiere vi permanga fino alla fine dei lavori, e, quindi, anche per un periodo superiore a 240 giorni»; nel settore edile, in particolare nelle piccole imprese, gli operai strutturali sono usualmente assunti presso la sede legale e il 97,7 per cento (dato Istat 2001, relativo all'ambito di operatività delle imprese edili) svolge generalmente la propria attività lavorativa nel comune di appartenenza ed è inviato in trasferta a seguito di specifiche occasioni di lavoro; pertanto, relativamente al settore edile, il personale operaio, proprio in relazione alla temporaneità e variabilità della propria applicazione all'esterno della sede legale, non può essere considerato trasfertista (cfr. Cassazione 19 novembre 2001, n. 14470); limitatamente ad alcune province, le interpretazioni fornite dagli organi accertatori escludono di parlare in generale di trasferta nel settore dell'edilizia per situazioni di abituale lontananza lavorativa dalla sede aziendale ed escludono la trasferta per coloro che svolgono abitualmente la loro prestazione lavorativa fuori sede in ragione della particolare specializzazione di attività di impresa; da tale impostazione conseguirebbe necessariamente una drastica riduzione del numero delle assunzioni presso la sede principale dell'impresa, con l'inevitabile conseguenza di incrementare il numero delle assunzioni per il singolo cantiere; in virtù del suddetto incremento, si determinerebbe un aumento del numero dei licenziamenti per fine lavori, con ripercussioni dirette anche in relazione al numero di domande di disoccupazione speciale edile a causa dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; la condotta degli organi ispettivi sta arrecando un grave pregiudizio al settore
delle costruzioni, vincolando le imprese a porre in essere sempre più frequentemente rapporti di lavoro a tempo determinato, con conseguenze dirette sui livelli occupazionali del comparto; a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto legislativo n. 314 del 1997 è stato unificato il regime previdenziale e fiscale dell'indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori che vengono inviati, per l'espletamento di compiti inerenti le proprie mansioni, al di fuori del comune nel quale si trova la propria sede di lavoro; appare opportuno adottare iniziative volte a precisare l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le indennità corrisposte ai lavoratori edili, assunti presso la sede del proprio datore di lavoro ed inviati, per l'espletamento di compiti inerenti le proprie mansioni, al di fuori del comune nel quale si trova la propria sede di lavoro, impegna il Governo a dare seguito a quanto indicato in premessa. *9/2852/12.Musi, Vannucci.