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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00261 presentata da GOISIS PAOLA (LEGA NORD PADANIA) in data 27/07/2007

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00261 presentata da PAOLA GOISIS venerdì 27 luglio 2007 nella seduta n.196 La VII Commissione, premesso che: il Ministro della pubblica istruzione e il Direttore generale, riguardo alla specifica valutazione del servizio prestato in scuole di montagna, con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2006 e quello direttoriale del 16 marzo 2006 hanno rideterminato i criteri di valutazione dei titoli del personale docente in riferimento alle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, non solo per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, come disposto dall'articolo 1, comma 607, legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) ma anche, con effetti retroattivi, decurtando i punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/04 e relativi a servizi già espletati dai ricorrenti. Inoltre, in esecuzione dei citati decreti, la medesima Direzione generale ha bandito la successiva fase per la presentazione delle «domande di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento» nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009. Fase estesa anche alla rideterminazione dei punteggi già assegnati nelle graduatorie permanenti e definitive, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, con la conseguenza che i servizi di montagna, già dichiarati e riconosciuti per i predetti anni, sono stati ridotti del 50 per cento, in via automatica, a cura del sistema informativo, con onere di nuova dichiarazione dei servizi prestati esclusivamente in pluriclasse primaria; l'associazione Precari di Montagna (che conta 15.000 docenti) ha presentato ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, sia del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento», di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006), sia del decreto direttoriale del 16 marzo 2007 (recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II, e III fascia delle graduatorie»), con particolare riferimento all'articolo 3 del predetto decreto; i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie permanenti valide sia per l'immissione in ruolo sia per l'assegnazione degli incarichi di supplenza nelle scuole statali. Detti docenti, oltre ad essere iscritti nelle predette graduatorie, hanno insegnato, a partire dall'anno scolastico 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 nelle scuole «di montagna» e cioè in quelle scuole di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. Molti dei ricorrenti, inoltre, hanno insegnato, oltre che nelle zone di montagna, anche nelle scuole pluriclasse; i ricorrenti sono docenti dell'associazione Precari di Montagna hanno optato per l'insegnamento nelle predette scuole di montagna, con prevedibile maggiore dispendio di energie e maggiori costi rispetto alla possibilità di insegnamento in scuole vicine alla propria residenza, anche con la prospettiva di usufruire, nei criteri di valutazione dei titoli, come prevede l'articolo 1 legge n. 143 del 4 giugno 2004, dell'attribuzione del doppio punteggio (24 punti anziché 12); il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605 lettera c) e 607, articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1 o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007»; il decreto direttoriale in contrasto col dettato normativo giustificato da una erronea lettura della sentenza n. 11/7 della Corte costituzionale ha stabilito che «A decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11/7 (omissis) è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»; il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale avrebbe superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 (commi 605 e 607 Finanziaria 2007); il Tar Lazio ha accolto l'istanza di sospensiva del bando per l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui prevede il dimezzamento di punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna e con riguardo alle graduatorie ad esaurimento, condividendo in pieno i rilievi mossi al riguardo dai docenti-correnti, ha ritenuto i rapporti in essere non esauriti (in quanto tali si sottrarrebbero agli effetti della pronuncia della Corte costituzionale); il Tar del Lazio sembra orientato a salvaguardare i diritti degli insegnanti che si sono sobbarcati il sacrificio derivante dal lavorare per anni consecutivi in scuole ubicate in zone disagiate. Il Tar, come si evince dalla lettura delle ordinanze, è entrato nel merito delle questioni giuridiche con l'ordinanza del 9 luglio 2007, accogliendo la domanda cautelare, ha ritenuto, fra l'altro che «la portata delle pronunce d'incostituzionalità non può essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, e che l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite. Di conseguenza i commi 605, lettera c) e 607 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, non possono ritenersi travolte dalla pronuncia della Corte costituzionale». Il Consiglio di Stato con ordinanza del 13 luglio 2007 (ordinanza che non entra minimamente nel merito delle questioni giuridiche trattate, ma, molto superficialmente e semplicemente, richiama precedenti pronunce della sezione del Consiglio di Stato che, a loro volta, non hanno trattato alcuna questione) ha respinto la sospensiva del Tar Lazio; la legge n. 143 del 4 giugno 2004 estende la nozione di scuola di montagna alle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che «a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione in base alla tabella di valutazione (articolo 1, comma 1)». Tale Tabella, al punto B. 3) lettera h), recita che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1 o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare». A questo proposito si ricorda l'interpretazione autentica, in senso restrittivo, contenuta nel provvedimento «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», in base alla quale «Il punto B. 3 lettera h) della tabella (omissis) si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra di seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola»; sulla base delle disposizioni finanziarie per il 2007 (Legge n. 296 del 2006), la cui entrata in vigore è anteriore alla data di pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale, si sono determinati i seguenti effetti giuridici: a) la definizione di un piano triennale (2007/2009) per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, da adottare mediante successivo decreto interministeriale; b) la trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; c) in correlazione al piano triennale è dichiarata abrogata, con effetto dal 1 o settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3), lettera h) della tabella di valutazione dei titoli, salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data; d) è conferita al Ministero il compito di ridefinire la citata tabella di valutazione dei titoli, mediante successivo decreto ministeriale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione (CNPI), alle seguenti condizioni: i) con decorrenza dal biennio 2007/2008 e 2008/2009; ii) in correlazione al citato piano triennale; e iii) fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007, nell'ambito di una generale «ratio» di tutela dei servizi già prestati dai docenti in condizioni di precariato; il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione (CNPI) condivideva di «far salva la doppia valutazione nelle scuole di montagna secondo la recente sentenza della Corte costituzionale» motivando tale scelta con la necessità «di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate oggi, graduatorie ad esaurimento»; i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003/2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, i docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione dei decreti ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, si vedrebbero lesi nelle loro legittime aspettative in quanto non gli verrebbero attribuiti i punti in misura doppia previsti per legge, con ciò stravolgendo, in corso di insegnamento, le loro legittime aspettative, tutelabili quanto meno fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 11/2007 della Corte costituzionale; sulla questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Sicilia e Tar Molise, la Corte costituzionale nella sentenza n. 11/2007 ha ritenuto non fondate le censure relative alla violazione degli articoli 28 e 97 della Costituzione (principio di predeterminazione dei titoli da parte della legge e presunta deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici) e quelle afferenti gli articoli 24 e 113 della Costituzione (presunta violazione dei diritti di difesa dei docenti e diritto degli stessi di agire a tutela dei propri interessi). La Corte costituzionale (al punto 6 della sentenza n. 11/2007) ha ritenuto altresì infondate le censure sollevate in merito ai limiti temporali del «meccanismo premiale» oggetto di vaglio costituzionale precisando che: «In primo luogo, la disposizione interpretata, per il suo stesso contenuto (valutazione dei titoli per la rideterminazione della graduatoria) non poteva che avere ad oggetto titoli precedentemente acquisiti». La Corte costituzionale ha quindi ripetutamente chiarito che il principio di tutela del cittadino - elemento essenziale dello Stato di diritto - si considera leso da quelle disposizioni retroattive - nella cui categoria non rientra quella in esame - che «trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori». La norma delimita ad un anno la considerazione del servizio prestato e quindi, non incide su situazioni ormai definite». Diversamente la Corte costituzionale ha riconosciuto fondate le censure relative al meccanismo premiale per criterio altimetrico, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare ha riconosciuto conforme all'articolo 3 della Costituzione, la differenziazione del trattamento «limitatamente all'insegnamento nelle scuole di montagna pluriclasse, in relazione all'effettiva maggiore gravosità dell'impegno richiesto, ancorando altresì detta differenziazione alla presenza di criteri di merito, da porsi necessariamente alla base del reclutamento dei docenti» (articolo 97 della Costituzione); la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del punto B) lettera h) della Tab. prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 97 del 2004 (convertito nella legge n. 143 del 2004) solo nella parte in cui «con riferimento ai comuni di montagna non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse»; il Ministero della pubblica istruzione ha applicato le disposizioni di legge vigenti e costituzionalmente conformi, anche alla luce del richiamato vaglio della Corte, in relazione alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il biennio 2007/2009 senza tenere conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11/2007 della Corte costituzionale; l'Amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime; poiché il Tar Lazio afferma che «l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite» e, di conseguenza, i commi 605, lettera c) e 607 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) non possono essere neutralizzati dalla pronuncia della Corte costituzionale, impegna il Governo: a modificare il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006» e il decreto del Direttore generale del 16 marzo 2007 recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie», in particolare l'articolo 3 del predetto decreto recante «norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti», nonché di ogni altro atto prodromico consequenziale comunque connessi, nella parte in cui non fanno salve posizioni e punteggi già riconosciuti ai precari che hanno usufruito degli dell'articolo 1 legge n. 143 del 4 giugno 2004; ad applicare la legge finanziaria che stabilisce «sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007». (7-00261) «Goisis, Caparini, Grimoldi, Alessandri, Pini».

 
Cronologia
mercoledì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera delibera l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

martedì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445-B), che sarà approvata definitivamente dal Senato il 1° agosto (legge 3 agosto 2007, n. 124).