Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00079 presentata da FLUVI ALBERTO (L'ULIVO) in data 31/07/2007

Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00079 presentata da ALBERTO FLUVI martedì 31 luglio 2007 pubblicata nel bollettino n.217 La VI Commissione, premesso che: l'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede, per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e per il finanziamento della ricerca scientifica e delle università, della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
l'articolo 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, nonché le modalità di riparto delle somme destinate dai contribuenti; il 20 gennaio 2006 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22; l'articolo 1, comma 337, della legge n. 266, alla lettera a), nella parte che riguarda come beneficiari le associazioni e fondazioni che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, cita esclusivamente, ed in maniera generica, le associazioni e fondazioni «riconosciute», senza precisare a quale tipo di norma si faccia riferimento, né, a maggior ragione, si parla di riconoscimento della personalità giuridica; migliaia di persone di ogni età, ceto sociale e condizione umana praticano lo sport; lo sport è, dunque, di tutti: bisogna sviluppare una cultura del movimento come valore e come strumento di crescita umana; lo sport è un fenomeno sociale di enorme rilevanza: educa, stimola l'inclusione e la coesione sociale, è risorsa economica e veicolo di comunicazione; le associazioni sportive dilettantistiche svolgono un ruolo sociale importante per la società, come strumento per l'educazione alla convivenza pacifica, per l'integrazione sociale e per la salute delle persone, dando la possibilità di praticare lo sport a migliaia di persone di ogni età e ceto sociale, garantendo l'utilizzo di impianti e attrezzature; le associazioni sportive hanno vissuto negli ultimi anni notevoli difficoltà economiche, anche per una forte carenza di risorse e per la mancanza di un serio programma di sviluppo dello sport per tutti; impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per prevedere, tra i soggetti beneficiari del 5 per mille, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi. (8-00079) «Fluvi, Froner, Strizzolo».

 
Cronologia
mercoledì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera delibera l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

martedì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445-B), che sarà approvata definitivamente dal Senato il 1° agosto (legge 3 agosto 2007, n. 124).

giovedì 2 agosto
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 161 voti favorevoli, 154 contrari ed un astenuto, l'articolo unico del d.d.l. S. 1739, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.