Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00269 presentata da FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO (VERDI) in data 10/09/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00269 presentata da MASSIMO SAVERIO ENNIO FUNDARO' lunedì 10 settembre 2007 nella seduta n.201 La XIII Commissione, premesso che: nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 luglio 2007, n.2007/C 152/08, è stata riportata la «Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari». Trattasi in particolare dell'istanza di registrazione della Indicazione Geografica (IGP) «Aceto Balsamico di Modena»; tale pubblicazione ha suscitato numerose proteste e contrarietà, sia da parte della maggioranza dei soggetti che in origine hanno presentato la richiesta di registrazione della citata IGP al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (si fa riferimento ai due principali consorzi di produttori sui tre che costituiscono l'Associazione presentatrice), sia da parte di singoli produttori, fortemente interessati a riguardo ma non interpellati ed anzi incomprensibilmente negletti, nonché l'intervento di diversi parlamentari italiani che contro il relativo operato del Ministero e del Ministro, hanno presentato pertinenti atti di sindacato ispettivo e atti di indirizzo; in particolare, i due consorzi ostili hanno provveduto da un lato a far pubblicare su importanti quotidiani a diffusione nazionale i motivi della loro contrarietà rispetto al documento riportato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e la propria presa di distanza dal procedimento che ciò ha preordinato, allo scopo mettendo pesantemente in discussione l'azione del Ministro che rischierebbe, a loro giudizio, di genericizzare in ambito internazionale la denominazione «Aceto Balsamico» e ad ogni modo slegherebbe la produzione della derrata da tutelare dalla zona di origine, dall'altro lato ha depositato presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio un ricorso per la revoca degli atti su cui poggia la pubblicazione del disciplinare di produzione annesso alla richiesta della IGP; il produttore non coinvolto nella procedura di registrazione di questa IGP è il maggior produttore di Aceto Balsamico di Modena presente in Italia ed il principale esportatore dello stesso aceto a livello mondiale, opera in questo comparto del balsamico da oltre trent'anni e sin dal primo momento che si è tentato di vincolare l'approvvigionamento dei mosti necessari per la fabbricazione dell'aceto balsamico di Modena ad ambiti circoscritti del territorio di riferimento della denominazione di origine, si è opportunamente opposto contro tale evenienza depositando ricorsi giuridici pertinenti ed allo scopo ottenendo sentenze con grado di giudizio definitivo che sanciscono la non territorializzazione delle materie prime e dei cicli di produzione dell'aceto balsamico, pur con ciò non precludendo la possibilità di poter giungere ad una tutela della relativa denominazione. Circa la procedura di registrazione comunitaria della IGP, al pari dei due consorzi che oggi dissentono, anche il produttore in oggetto ha presentato contro di essa ricorsi al TAR del Lazio per chiederne l'annullamento; diverse organizzazioni agricole interessate alla produzione delle materie prime atte all'elaborazione della IGP hanno dichiarato, per motivi differenti e spesso tra loro divergenti, le proprie contrarietà ad una eventuale registrazione di questa specifica disciplina di produzione. Si tratta di associazioni di produttori vitivinicoli che rivendicano finalità territoriali legittime ma che necessitano di un punto d'incontro. Infatti, i produttori enologici della possibile zona d'origine vorrebbero una limitazione della produzione dei mosti necessari all'elaborazione della IGP alle sole uve coltivate nella regione Emilia Romagna, mentre i produttori di mosti del resto d'Italia, soprattutto della regione Sicilia e della regione Puglia (le regioni storicamente maggiori fornitrici dei mosti utilizzati per la produzione dell'aceto balsamico di Modena) chiedono la libertà degli approvvigionamenti e quindi di non essere immotivatamente esclusi dal rifornire i produttori di balsamico; i produttori di mosti siciliani in particolare, hanno presentato ricorsi amministrativi contro i decreti nazionali che sorreggono l'istanza di registrazione comunitaria della IGP aceto balsamico di Modena anche e soprattutto evidenziando, con dati scientifici ufficiali prodotti da enti autorevoli e non controvertibili, che il luogo di coltivazione delle uve e le varietà ampelografiche dei relativi mosti non determinano le caratteristiche del prodotto finale; il disciplinare di produzione correlato alla domanda di registrazione della IGP di cui si discute dovrebbe comportare una condivisione di tutti i soggetti interessati alla catena produttiva del relativo prodotto, ad iniziare dai produttori dei mosti, passando per i fabbricatori di aceto ed i relativi confezionatori, per i distributori, fino a giungere agli utilizzatori ed ai consumatori. Purtroppo al momento tale convergenza non sembra esservi ed anzi le distanze tra le singole categorie si accrescono sempre di più, dovendo ritenere che gran parte dei dissidi possano derivare da una frettolosa predisposizione di numerosi disciplinari avvenuta a partire dal 1994 intorno ai quali è mancata la partecipazione delle categorie oggi in reciproca posizione centrifuga; nel 1994, infatti, al fine di approfittare della registrazione semplificata delle denominazioni di origine nazionali, si predispose una proposta di riassetto normativo sulla disciplina dell'utilizzo della denominazione di origine Modena e della denominazione Reggio Emilia per la designazione dell'aceto balsamico e dell'aceto balsamico tradizionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1994, in cui si univano in una unica categoria i tre balsamici esistenti: i due aceti balsamici tradizionali di Modena e di Reggio Emilia e l'aceto balsamico di Modena, con ciò però confondendo le due denominazioni del condimento tradizionale con il nome specifico dell'aceto balsamico. Tale proposta non ebbe l'approvazione governativa di merito, ma la parte relativa alla produzione dell'aceto balsamico di Modena fu utilizzata in maniera autonoma per predisporre i disciplinari cartacei che di volta in volta sono stati inoltrati alla Commissione europea per la registrazione della IGP, ma che si allontanavano fortemente dalle uniche e legittime regole di produzione dell'aceto balsamico di cui al pertinente decreto interministeriale del 3 dicembre 1965, recante «caratteristiche di composizione e modalità di preparazione dell'aceto balsamico di Modena»; ancora oggi le uniche regole di produzione dell'aceto balsamico di Modena e le relative modalità di utilizzazione in commercio della sua denominazione merceologica sono quelle disposte dal citato decreto 3 dicembre 1965, compresi le prerogative ed i diritti che esso ha prodotto in favore di specifici produttori, in particolare uno, che avendo osservato tale decreto anche in sedi impiantistiche non ubicate nel territorio amministrativo delle province di Modena o di Reggio Emilia ma avendo ottenuto sentenze del giudice nazionale in tal senso ad esso favorevoli circa la possibilità di produrre in ambiti territoriali differenti da tali province, andrebbero sempre salvaguardati; è indispensabile conseguire una tutela rigorosa e formalmente corretta per il prodotto alimentare Aceto Balsamico di Modena, sia se si tratti di conseguire la protezione della omonima denominazione di origine, sia si trattasse di un istituto di protezione legale del nome merceologico di valenza comunitaria come quello allo scopo previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 sulla protezione delle specificità tradizionali che nella versione di cui trattasi permette anche il vincolo della territorialità della produzione dei prodotti relativamente interessati; sarebbe indispensabile, al fine di raggiungere un concreto e condiviso documento volto alla tutela giuridica dell'aceto balsamico di Modena, revocare gli atti nazionali emessi fino ad oggi su tale materia, compreso il ritiro dell'avvenuta richiesta di registrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 luglio 2007, in tal senso istituendo delle riunioni tecniche, trasparenti e prive di portatori d'interessi estranei alla tutela dell'aceto balsamico di Modena, partecipate da tutti i soggetti interessati all'argomento, soprattutto tenendo in considerazione la necessità di convocare quei produttori che operano al di fuori del territorio d'origine ma che allo scopo hanno avuto giudizi favorevoli per potervi operare, ed in queste sedi predisporre un disciplinare in linea con le esigenze della filiera e rispettoso del diritto nazionale consolidato e di quello comunitario allo scopo preordinante; impegna il Governo a procedere alla revoca degli atti amministrativi che sono alla base della pubblicazione della domanda di registrazione per la IGP aceto balsamico di Modena, come riportata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 luglio 2007, n. 2007/C 152/08, con corrispondente ritiro della stessa domanda dalla Commissione europea, e conseguentemente ad istituire una sede tecnica di concertazione cui far partecipare tutti i soggetti interessati alla produzione dell'aceto balsamico di Modena, sia quelli associati, sia quelli singoli ed in particolare l'impresa campana cui il Giudice nazionale ha riconosciuto il diritto a produrre l'aceto balsamico di Modena presso la propria sede di Napoli, ed in tale sede predisporre un disciplinare di produzione che favorisca, senza creare limitazioni alla circolazione delle merci ed alla concorrenza, l'utilizzo di materie prime originarie della regione Emilia Romagna, che rispetti le disposizioni previste dal decreto ministeriale 3 dicembre 1965 se del caso aggiornate alle esigenze produttive attuali, che tenga altresì conto dei diritti acquisiti dal produttore ricorrente di cui alla sentenza n. 5798 del 14 luglio 2000 del Consiglio di Stato, sezione VI, con la quale l'organo giurisdizionale, decidendo sul ricorso in appello proposto dalla ditta Acetificio Marcello De Nigris, con sede e stabilimento in Afragola (Napoli), per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez. II-ter - n. 467 del 28 gennaio 2000, riforma la sentenza impugnata annullando il decreto ministeriale 15 novembre 1989, con ciò riconoscendo che tale produttore è libero di produrre aceto balsamico di Modena nella sede campana allo scopo indicata, in tal senso eventualmente applicando le previste deroghe che il regolamento comunitario n. 510/06 per la fattispecie contempla, in particolare la prosecuzione quindicennale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, o la compatibilità indicata all'articolo 14, paragrafo 2, ma ad ogni modo per questo solo produttore, e che soprattutto permetta alla denominazione Aceto Balsamico di Modena di conseguire le tutele che il regolamento (CE) n. 510/2006 in tale ambito prevede. (7-00269) «Fundarò».