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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04909 presentata da STRIZZOLO IVANO (L'ULIVO) in data 24/09/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04909 presentata da IVANO STRIZZOLO lunedì 24 settembre 2007 nella seduta n.209 STRIZZOLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: con il comma 346 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria) vengono riconosciute detrazioni dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute (fino ad un massimo pari a euro 60.000,00) per l'installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda ad uso sanitario; l'articolo 8 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Regolamento attuativo) definisce le condizioni per poter accedere alle detrazioni e, nello specifico, al comma 1 lettera c) si legge: «che i pannelli solari devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da laboratorio accreditato»; con circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, confermava, al punto 3.3 la necessità della omologazione secondo UNI 12975; i pannelli solari sono nella quasi generalità dei casi (se non addirittura la totalità) certificati non secondo la norma nazionale UNI 12975 ma secondo la norma europea EN 12975 perché, ovviamente, i produttori si rivolgono non solo al mercato italiano ma anche a quello europeo; probabilmente, un'area di confusione e di incertezza si è determinata per il fatto che le due norme riportano il medesimo numero e che di conseguenza molte persone interessate hanno dato per scontata l'equivalenza fra le due normative; a seguito di ulteriore pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate con Circolare 244/E dell'11 settembre 2007, viene sancito che non vi è diritto alla detrazione fiscale in presenza di omologazione e certificazione diverse da quanto stabilito dalla normativa UNI 12975; la regola di codifica del recepimento delle norme europee da parte di UNI prevede il mantenimento del numero attribuito dal CEN e l'aggiunta della sigla «UNI» a quella già presente e che di solito è «EN» e che, pertanto la corretta definizione avrebbe dovuto essere UNI EN 12975 e non UNI 12975 che, in realtà non esiste; è probabile che il riferimento normativo inserito nella disposizione legislativa (decreto ministeriale 19 febbraio 2007 - Regolamento attuativo) non sia corretto e che si può presumere che l'effettiva intenzione del legislatore volesse far riferimento alla EN 12975 (o equivalente UNI EN 12975); è evidente la necessità di un urgente intervento normativo chiarificatore che stabilisca l'equivalenza tecnica delle due norme, ciò al fine di evitare la situazione per cui molti cittadini rischierebbero di non poter accedere ai benefici fiscali previsti dal soprarichiamato comma 346 della finanziaria 2007 -: quali iniziative intendano assumere, singolarmente o congiuntamente, per un immediato intervento che faccia puntuale chiarezza nel merito del problema sopra descritto.(4-04909)