Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00278 presentata da AURISICCHIO RAFFAELE (SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO) in data 26/09/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00278 presentata da RAFFAELE AURISICCHIO mercoledì 26 settembre 2007 nella seduta n.211 La V Commissione, premesso che: l'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286 ha introdotto l'articolo 48-bis al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, stabilendo il principio secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; ove l'inadempienza risulti, le pubbliche amministrazioni e le società indicate non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini del recupero delle somme iscritte a ruolo; la legge demandava ad un regolamento successivo del ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative della disposizione; in pendenza del regolamento, a tutt'oggi non emanato, dallo scorso maggio si sono succedute diverse iniziative: a) la direzione generale dell'Agenzia delle Entrate, interpellata con riguardo all'applicazione dell'articolo introdotto, ha reso noto che «la norma prevedendo espressamente l'attuazione con un regolamento, resta inapplicata fino all'emanazione del medesimo», b) la Corte deiconti, sezione regionale Basilicata (parere 10/2007) ha ritenuto «pienamente operativa la disposizione normativa», al contempo riconoscendo, nell'attesa del regolamento, «le sicure difficoltà oggettive per la sua applicazione, tali da determinare ingiustificati ritardi anche nei confronti dei creditori che non si trovino nelle condizioni di morosità verso l'Amministrazione Finanziaria», c) con due successivi atti amministrativi (circolari n. 28 del 6 agosto e n. 29 del 4 settembre) il ministero dell'economia e delle finanze ha definito ambito e modalità applicativi della norma, linee guida con valore precettivo - in particolare nei casi di accertamento della morosità dei creditori delle pubbliche amministrazioni e delle società indicate -, stabilendo anche ipotesi di sanzioni - nella fattispecie, l'arrecato danno erariale - nel caso di irregolare applicazione delle disposizioni da parte delle amministrazioni; d) il 12 settembre Equitalia ha emanato una direttiva contenente il modello che i fornitori/creditori delle pubbliche amministrazioni e delle società indicate dovranno utilizzare per dichiarare, in autocertificazione, l'assenza di cartelle di pagamento a loro carico; in questi giorni la Ragioneria generale dello Stato avanza l'ipotesi di un nuovo intervento in materia, al fine di dirimere alcune criticità applicative emerse in merito al suddetto «blocco», sempre nell'attesa del prescritto regolamento ministeriale che, tuttavia, potrebbe adottare modalità applicative difformi in tutto o in parte rispetto a quelle finora indicate; l'applicazione dell'articolo 48-bis, delineata dalle circolari e dalla direttiva sopra richiamate, ha sollevato dubbi con riguardo all'efficacia e agli effetti giuridici vincolanti degli atti stessi, ma, in particolare, ha generato non poche incertezze e difficoltà interpretative nei soggetti interessati; la più vistosa è senza dubbio la portata stessa della disposizione originaria, che pare indistintamente comprendere qualsiasi tipo di pagamento a qualsiasi titolo da effettuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni; un secondo fattore di criticità risiede nel fatto che fino all'emanazione del regolamento, le pubbliche amministrazioni, le società indicate e gli agenti della riscossione risultano essere impossibilitati ad effettuare gli adempimenti previsti dalle circolari - in particolare le verifiche delle autocertificazioni da parte dei creditori che, tra l'altro, hanno una validità di venti giorni - con ciò alimentando i ritardi, le difficoltà burocratiche ed i mancati pagamenti che rischiano di innescare un meccanismo a catena con gravi ripercussioni giuridiche ed economiche; un ulteriore aspetto problematico riguarda la mancata previsione, chiara ed inequivocabile, dei casi di esclusione dal blocco dei pagamenti, tra i quali, in particolare, i casi di cartelle di pagamento in contenzioso, che potrebbero risolversi in favore del contribuente e per questo rendere ingiustificato il blocco medesimo; occorre evitare che si procrastinino tali condizioni di incertezza, che rischiano di incrementare il già notevole contenzioso con gli apparati delle amministrazioni, in particolare quella finanziaria, che spesso risulta soccombente; impegna il Governo: a sospendere l'applicazione delle circolari e della direttiva sopra richiamate; ad adempiere tempestivamente al dettato della legge attraverso l'emanazione del regolamento prescritto, tenendo in considerazione i fattori di criticità emersi e, in parte, sopra esposti; a valutare, al contempo, l'opportunità di introdurre misure idonee a limitare o prevenire i ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, onerosi per i fornitori di opere e servizi e che rischiano di apparire come veri e propri abusi. (7-00278) «Aurisicchio, Rotondo».