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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01267 presentata da D'ALIA GIANPIERO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 27/09/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01267 presentata da GIANPIERO D'ALIA giovedì 27 settembre 2007 nella seduta n.212 D'ALIA, MARTINELLO, MEREU, PERETTI, CAPITANIO SANTOLINI, MAZZONI, ZINZI, CIOCCHETTI, VIETTI e TABACCI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: dopo anni di battaglie legali, finalmente i docenti di religione cattolica hanno ottenuto il riconoscimento del loro status giuridico ed economico; con legge 18 luglio 2003 n. 186, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2004, sono state dettate norme specifiche sull'argomento; in sede di prima applicazione, la legge citata ha previsto, all'articolo 5, comma 1, un concorso per titoli ed esami riservato «agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci...»; come emerge da un'interpretazione logico-sistematica della disposizione, il legislatore non ha voluto assolutamente ancorare il requisito del servizio ad un periodo determinato, come accaduto in tante altre leggi sul precariato-scuola allorquando è stato normativamente specificato sia il dies a quo, che il dies ad quem utile per l'ammissione alle procedure concorsuali; di fatto, il legislatore ha fissato, in via generale, i criteri per l'ammissione al concorso riservato, lasciando l'Amministrazione libera di indire temporaneamente il bando applicativo; in altri termini, il legislatore non ha assolutamente «imposto» alla pubblica amministrazione di indire il concorso entro una certa data dalla pubblicazione della legge; il Ministero della pubblica istruzione ha dato applicazione al dettato normativo attraverso l'indizione del concorso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 10 del 6 febbraio 2004; all'articolo 2, comma 1, del bando, l'amministrazione ha richiesto, come requisito di ammissione, la prestazione continuativa del servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno 4 anni nel periodo temporale compreso tra l'anno scolastico 1993-1994 e l'anno scolastico 2002-2003; nella fattispecie sono stati esclusi i docenti che hanno maturato il quadriennio utile nel corso dell'anno scolastico 2003-2004; tale esclusione appare all'interrogante illegittima, infatti: a) la legge-fonte non ha assolutamente specificato (come in tante altre occasioni) il periodo temporale da prendere in considerazione; b) la previsione del dies ad quem si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale che regola tutte le procedure concorsuali in base al quale tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; collegando tale principio fondamentale alla data di scadenza del termine prevista dal bando de quo discende la piena valutabilità dell'anno di servizio prestato nel 2003-2004; in punto di fatto si precisa che tutti i docenti che hanno attivato specifico contenzioso al riguardo, ammessi con riserva alla procedura concorsuale, hanno superato le relative prove, classificandosi in posizione utile per la nomina a tempo indeterminato; si precisa, inoltre, sempre in punto di fatto, che in quasi tutte le realtà provinciali, i candidati risultati vincitori (senza riserva) non hanno saturato il numero dei posti disponibili messi a concorso -: quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per garantire il pieno rispetto della normativa sopra indicata assicurando l'ammissione a coloro i quali, docenti di religione cattolica, hanno maturato i requisiti nel corso dell'anno scolastico 2003-2004. (3-01267)