Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00281 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 03/10/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00281 presentata da MARCO LION mercoledì 3 ottobre 2007 nella seduta n.216 Le Commissioni X e XIII, premesso che: da alcuni giorni è in atto una spiacevole e per certi versi irragionevole esecuzione di provvedimenti cautelativi riguardo alla vendita diretta del latte crudo effettuata dalla fattoria al consumatore; la vicenda sembra trarre origine dalle nuove disposizioni comunitarie in materia di metrologia legale, allo scopo introdotte dalla Direttiva 2004/22/CE del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti metrici; le autorità competenti in materia omologazione e controllo degli strumenti metrici per fini commerciali sono le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Presso di esse sono istituiti gli Uffici metrici che si occupano, a livello provinciale, di garantire la fede pubblica in ogni rapporto economico. La loro finalità è quella di rendere trasparenti le operazioni di scambio e di promuovere l'autocontrollo del mercato; l'attività di tali Uffici camerali si coordina con il Ministero dello sviluppo economico, che identifica caratteristiche e requisiti degli strumenti per pesare e per misurare seguendo le direttive comunitarie in materia; gli Uffici metrici effettuano controlli sia su richiesta dei fabbricanti metrici ed utenti metrici, sia autonomamente con finalità ispettive e sono competenti, tra l'altro, per le violazioni in materia di metrologia legale. In tale ambito gli ispettori metrici possono irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente; risulterebbe che in applicazione della citata Direttiva 2004/22/CE, i citati Uffici metrici delle Camere di Commercio si trovino costretti ad applicare la normativa di riferimento, pur se in assenza di una disciplina metrica studiata specificamente per questo «liquido» e ad ogni modo da ritenere sproporzionata e irragionevole se applicata allo specifico settore della somministrazione del latte crudo, e stanno procedendo a sequestrare e chiudere tutte le macchine automatiche distributrici di latte sfuso non omologate, con ciò causando gravi danni agli allevatori e ai consumatori; il problema nascerebbe dalla scelta di inserire i distributori di latte crudo nel sistema delle macchine metriche, fatto inusuale e ad ogni modo solo del nostro Paese; dal novembre 2006 (ai sensi della nuova Direttiva 2004/22/CE, Allegato MI-005), la precisione richiesta per essere in regola con la vendita del latte sfuso è pari al due per mille, corrispondente a circa 20 gocce per ogni litro; in effetti, la Direttiva di cui trattasi non obbliga perentoriamente la prescrizione dell'utilizzo degli strumenti di misura legali, ma li esige specificamente in relazione a funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, ma solo se ritenuto giustificato; qualora gli Stati membri non ritengano di dovere prescrivere tale utilizzo, ne devono dare comunicazione dei motivi alla Commissione e agli altri Stati membri; in altri paesi dell'Europa, tra cui la Svizzera e l'Austria, da decenni si vende il latte crudo sfuso con i distributori automatici, senza prescrivere l'omologazione metrica; questi paesi utilizzano, con soddisfazione degli allevatori e dei consumatori le stesse macchine distributrici che in questi giorni sono oggetto di sequestro in Italia; in particolare, in Svizzera il competente Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS), fin dal 1996 ha proceduto ad esonerare dalla disciplina legale i distributori di latte sfuso. In tale sede, al fine di garantire i consumatori e gli operatori, è stato previsto che tali distributori a fronte di una somma versata, eroghino un quantitativo minimo garantito di latte e contestualmente siano dotati di un apparecchio misuratore integrato atto ad essere verificato, tramite il quale il consumatore può verificare la quantità di latte allo scopo dosata e che ad ogni modo questa corrisponda al minimo garantito; a specifica garanzia del consumatore, i distributori di latte sfuso autorizzati in Svizzera, recano anche l'iscrizione «Dosatore automatico di latte non controllato ufficialmente»; riguardo all'opportunità di effettuare la vendita di latte sfuso direttamente dall'azienda al consumatore tramite i distributori automatici, si evidenzia che l'operazione risulta di grande rilievo per il nostro settore agricolo di pregio, non solo perché permette ai consumatori di acquistare un prodotto di altissimo tenore qualitativo, nutrizionale ed organolettico, ma anche perché consente di realizzare il sistema della filiera cortissima produttore-consumatore che comporta reciproci vantaggi di prezzo e di fiducia ad entrambe le parti; in un contesto di tensioni sui prezzi quali è quello attuale, dove agli agricoltori sono corrisposte cifre unitarie spesso anche inferiori ai relativi costi di produzione, ed ai consumatori sono applicati importi in costante aumento, l'iniziativa della vendita del latte tramite distributore automatico si è dimostrata estremamente valida soprattutto per integrare adeguatamente il reddito delle piccole e medie aziende zootecniche da latte delle zone montane, collinari e periurbane, contrastando efficacemente la progressiva tendenza alla cessazione ed abbandono dell'attività agricola in queste zone svantaggiate; la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale attraverso l'uso di distributori automatici di latte sfuso ha origine a Como nel settembre 2004 sull'esempio di quanto già avveniva da anni in altri paesi europei, Austria, Svizzera, Germania e Francia; dopo meno di un anno da questo primo tentativo, erano già presenti alla Fiera di Cremona 2005 otto ditte italiane con diversi modelli di distributori automatici innovativi conformi alle diverse esigenze dei produttori italiani: climatiche, logistiche, culturali ed igienico-sanitarie; la vasta e repentina risposta delle ditte italiane, con modelli e prezzi rispondenti alla domanda di nuove attrezzature per la distribuzione automatica di latte proveniente dal comparto zootecnico, ha fatto cessare fin dal settembre 2005 ogni importazione dalla Svizzera; a seguito della rigida applicazione della Direttiva 2004/22/CE, in Italia si è involontariamente creata una situazione di irregolarità formale che riguarda circa 400 aziende agricole sparse su tutto il territorio nazionale che necessita per essere risolta di un adeguato periodo di assestamento; appare di assoluta urgenza provvedere ad emanare provvedimenti che prevedano una deroga per i distributori di latte crudo dalla disciplina della metrologia legale, se del caso applicando l'opzione prevista dall'articolo 2, comma 2 della citata Direttiva 2004/22/CE che esonera l'utilizzo degli strumenti di misura metrici, ciò in attesa che si definiscano chiaramente le procedure di omologazione ed in considerazione che nel frattempo non è possibile completare l'iter di omologazione delle nuove macchine, come del resto verificare se le precedenti omologazioni siano ancora rispondenti alla attuale normativa; è inoltre indispensabile un approfondito esame di tutte le problematiche connesse a tale materia, compreso il fatto che il latte crudo è un alimento vivo che cambia continuamente nelle sue caratteristiche chimico fisiche con risvolti significativi sulla effettiva quantità misurata; in effetti, il latte prodotto da una mandria subisce nell'arco dei mesi, in modo naturale, variazioni notevoli e non è mai uguale da una mandria all'altra. In tali circostanze pur se sia possibile tarare esattamente lo strumento di misura con un determinato tipo di latte, quando lo stesso strumento sarà utilizzato in un qualsiasi allevamento che produce latte, di tipologia differente da quella di taratura, ci si troverà di fronte a composizioni in grasso e proteine del latte crudo differenti in rapporto all'ambiente ed alla conduzione della stalla. In questi casi lo strumento misurerebbe una quantità di latte diversa da 1 litro, con necessità di ritarare ogni volta l'apparecchio; questa operazione di taratura dovrà essere ripetuta continuamente ogni qualvolta variano le condizioni che determinano una modifica fisiologica del processo che porta alla secrezione del latte da parte della mammella. È evidente che si tratti di una frequenza difficilmente prevedibile e scarsamente controllabile; si segnala che in Italia le Associazioni Allevatori su incarico dello Stato, da 60 anni effettuano operazioni di misura del latte prodotto dal singolo capo, con strumenti di pesatura, questo in quanto il sistema internazionale di controllo qualitativo del latte ai fini selettivi ha stabilito che le misurazioni per i controlli funzionali per misurare il latte, debbano essere effettuate utilizzando l'unità di peso, proprio per evitare errori dovuti alle normali variazioni di volume del latte. Tale procedura, in caso di applicazioni di deroghe per i distributori di latte crudo dalla metrologia legale, potrebbe costituire un valido e confacente mezzo di regolare autocertificazione aziendale e di garanzia per i consumatori all'atto della vendita diretta del latte sfuso dall'azienda all'utilizzatore finale, impegnano il Governo: ad intervenire con la massima urgenza sulla materia descritta in premessa ed in tal senso ad autorizzare, e ad ogni modo a consentire, la prosecuzione della vendita diretta dall'azienda al consumatore del latte crudo sfuso tramite distributori automatici, in particolare adottando, anche in applicazione delle pertinenti opzioni concesse dalla Direttiva 2004/22/CE, specifiche deroghe all'osservanza della metrologia legale per tali strumenti di dosaggio del latte; a far riferimento, ove opportuno e utile per risolvere rapidamente la problematica, alle disposizioni che in tale materia sono già applicate da altri Paesi dell'Europa e da altri Stati membri, come la Svizzera e l'Austria, allo scopo indicando alla Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, di esonerare dalle norme previste dalla Direttiva 2004/22/CE e da relative disposizioni nazionali, le aziende che utilizzano i distributori automatici di latte crudo sfuso, anche sanando in maniera retroattiva quelle che siano state colpite da sanzioni amministrative e da sequestri delle attrezzature di vendita. (7-00281) «Lion, Maderloni, Baratella, Trepiccione».