Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00282 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 03/10/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00282 presentata da LUCIANO CIOCCHETTI mercoledì 3 ottobre 2007 nella seduta n.216 La VII Commissione, premesso che: la Corte costituzionale con una sentenza emessa il 27 gennaio 2007 ha stabilito che è incostituzionale il raddoppio del punteggio di servizio previsto per i precari che hanno lavorato in scuole di montagna; la Consulta ha chiarito che la maggiorazione del punteggio è legittima solo se i servizi siano stati effettuati da insegnanti elementari in scuole situate oltre i 600 metri di altitudine, in comuni giudicati di montagna, ma solo ed esclusivamente in scuole elementari pluriclasse in tutti gli altri casi l'attribuzione del doppio punteggio è illegittima; i docenti che hanno deciso di insegnare nelle scuole di montagna e in quelle pluriclasse, hanno registrato un prevedibile maggiore dispendio di energie e maggiori costi rispetto alla possibilità di insegnamento in scuole vicine alla propria residenza, al fine di usufruire, nei criteri di valutazione dei titoli, come prevede l'articolo 1, della legge n. 143 del 4 giugno 2004, dell'attribuzione del doppio punteggio (24 punti anziché 12); la sentenza mette a rischio la validità di tutte le immissioni in ruolo che sono state effettuate dal 2004 ad oggi tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti di III fascia, dei docenti che, hanno maturato i requisiti per entrare nelle fasce superiori grazie al doppio punteggio; il Ministro della pubblica istruzione e il Direttore Generale, con due recenti decreti (il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2006 e il decreto editoriale del 16 marzo 2006) hanno rideterminato i criteri di valutazione dei titoli del personale docente in riferimento alle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, non solo per gli anni 2007/2008 e 2008/09 come stabilito dalle legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ma anche con effetti retroattivi, decurtando i punteggi già assegnati in contrasto con la clausola di salvaguardia prevista dalla citata legge finanziaria; anche il Tar Lazio aveva accolto le richieste dei docenti iscritti nelle citate graduatorie, mostrandosi orientato a salvaguardare i diritti degli insegnanti che si sono sobbarcati il sacrificio derivante dal lavorare per anni in scuole situate in zone disagiate, ma in queste ultime settimane il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze impegna il Governo a chiarire la corretta interpretazione di quanto detto in premessa, considerando adeguatamente quanto stabilito con sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 e quanto sancito dall'articolo 1, lettera c), commi 605, 606 e 607, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) che valutano in misura doppia il punteggio previsto per le scuole sopraccitate. (7-00282)«Ciocchetti, D'Agrò».