Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00151 presentata da DINI LAMBERTO (L'ULIVO) in data 17/10/2007
Atto Senato Mozione 1-00151 presentata da LAMBERTO DINI mercoledì 17 ottobre 2007 nella seduta n.231 DINI, ANDREOTTI, COLOMBO Emilio, MANZELLA, COSSUTTA, D'AMICO, POLITO, SCALERA, TONINI - Il Senato, considerato che: il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha invitato il Parlamento europeo, "al fine di preparare la via a una soluzione della questione della sua futura composizione in tempo utile prima delle elezioni del 2009, a presentare entro l'ottobre 2007 un progetto relativo all'iniziativa prevista nel protocollo 34 approvato dalla CIG del 2004", ossia del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e ratificato in Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57, Protocollo che è ora il n. 10 del progetto di Trattato di riforma dell'Unione (doc. CIG 1/1/07, REV 1, del 5 ottobre 2007, che dovrebbe essere esaminato dai ministri degli esteri il 15 ottobre in vista della sua definitiva adozione da parte del Consiglio europeo straordinario il 18 ottobre 2007); il suddetto Protocollo prevede che il Consiglio europeo adotti all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo I-20, paragrafo 2, primo comma, del Trattato costituzionale; tali disposizioni, integralmente riprese dall'articolo 9A, paragrafo 2, primo comma, del Progetto di Trattato di riforma dell'Unione, prevedono che il Parlamento europeo sia composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, che il loro numero non può essere superiore a 750, che la rappresentanza dei cittadini vada garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro siano assegnati più di 96 seggi; per l'attuale Legislatura 2004-2009, l'articolo 190, paragrafo 2, del Trattato CE, prevede che il Parlamento europeo sia composto, dopo l'adesione di Bulgaria e Romania, da 785 deputati, dei quali 78 spettanti all'Italia, al pari di Francia e Regno Unito; il suddetto articolo 190, paragrafo 2, in seguito alle modifiche entrate in vigore con l'adesione di Bulgaria e Romania, sarà modificato "con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009-2014", prevedendo che il Parlamento europeo sia composto da 736 deputati, dei quali 72 spettanti all'Italia, al pari di Francia e Regno Unito; il Parlamento europeo, nella seduta dell'11 ottobre 2007, ha approvato, con 378 voti favorevoli, 154 contrari e 109 astensioni, una proposta di decisione, da sottoporre al Consiglio europeo, che fissa la composizione del Parlamento europeo, a partire dalla legislatura 2009-2014, che, sulla base del principio della proporzionalità degressiva, ridistribuisce i 750 seggi del Parlamento europeo in base alla popolazione residente in ogni Stato membro (compresi gli immigrati senza diritto di voto), secondo un computo eseguito sulla base dei dati demografici forniti da Eurostat; rilevato che una simile interpretazione contrasta palesemente con la lettera e lo spirito delle disposizioni dei Trattati; ricordato, infatti: che l'articolo 9A, paragrafo 2, comma primo, del progetto di Trattato di riforma dell'Unione (identico all'articolo I-20, paragrafo 2, comma primo, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa) stabilisce che "il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione"; che l'articolo 8A del progetto di Trattato di riforma dell'Unione stabilisce che "i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo"; che l'articolo 8 del progetto di Trattato CE istituisce una cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima, e definisce cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro; che l'articolo 39 della Carta dei diritti stabilisce che "ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato"; ricordato come la materia è stata oggetto di un'audizione dei relatori Lamassoure e Severin e dei deputati italiani al Parlamento europeo, tenutasi il 4 ottobre 2007 di fronte alle Commissioni riunite Affari costituzionali, Affari esteri, e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato; rilevato che: l'allocazione dei seggi del Parlamento europeo risulterebbe essere sensibilmente differente e nettamente più favorevole all'Italia, se, invece di basarsi sul criterio della popolazione residente, secondo la proposta del Parlamento europeo, si basasse sul criterio della cittadinanza, secondo un'interpretazione rigorosa, nella lettera e nello spirito, delle norme dei Trattati sopra riportate; la legittimità di una decisione fondata sul criterio della residenza invece che su quello della cittadinanza potrebbe essere contestata innanzi alla Corte di giustizia; questa ridistribuzione, adottata in base al criterio dei residenti (cittadini e non), prevede che all'Italia siano attribuiti 72 seggi, al Regno Unito 73 e alla Francia 74, rimettendo in discussione, per la prima volta nella storia del Parlamento europeo, la parità di rappresentanza che storicamente esiste tra Italia, Francia e Regno Unito; il Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi ha dichiarato il 10 ottobre a Bruxelles che non esiste alcun nesso tra il problema della ripartizione dei seggi al Parlamento europeo e l'approvazione del Trattato di riforma dell'Unione europea, il quale, secondo quanto da egli dichiarato "potrà benissimo essere approvato senza che si modifichi il numero dei parlamentari"; richiamato l'articolo 3, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, secondo cui il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere, impegna il Governo: in occasione del Consiglio europeo straordinario del 18 e 19 ottobre, a non dare il proprio consenso ad una decisione che alteri, nella composizione del Parlamento europeo, gli equilibri tra i Paesi stabiliti dai Trattati vigenti, e che contrasti con l'essenziale principio di rappresentanza dei cittadini europei fissato dall'art. 9A del Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione, secondo il quale il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. (1-00151)