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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00297 presentata da FLUVI ALBERTO (L'ULIVO) in data 24/10/2007

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00297 presentata da ALBERTO FLUVI mercoledì 24 ottobre 2007 nella seduta n.230 La VI Commissione, considerato che: il 1 o gennaio 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), che ha rivisitato complessivamente, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2002/92 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, la normativa sulla intermediazione assicurativa; a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private ed a seguito dell'apertura del mercato della intermediazione assicurativa disposta con la legge n. 40 del 2007, si avverte l'esigenza di coordinare al meglio le due normative nonché di apportare alcune semplificazioni operative all'attività di intermediazione; il Codice delle Assicurazioni Private demandava all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) l'adozione di norme di carattere attuativo. Con regolamento n. 5/2006, entrato in vigore il 28 febbraio 2007, l'ISVAP ha disciplinato, fra l'altro, le concrete modalità di iscrizione nella sezione del registro degli intermediari, le regole della formazione professionale, i meccanismi per la promozione e stipulazione dei contratti di assicurazione, le modalità di incasso dei premi assicurativi, il regime sanzionatorio; la normativa prevista dal regolamento ISVAP, attuativa del Codice delle Assicurazioni Private, si sta rivelando di difficile attuazione. Soprattutto essa sta producendo un aggravio di tutte le procedure e dei costi di gestione, e rischia inoltre di ostacolare il concreto avvio della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione; lo spirito del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP tende giustamente a privilegiare il punto di vista del consumatore nel rapporto con i professionisti dell'intermediazione assicurativa, privilegiando la trasparenza del mercato, il rafforzamento delle tutele di carattere patrimoniale e delle garanzie precontrattuali e contrattuali; tuttavia, al fine di evitare un eccessivo appesantimento burocratico ed una inutile produzione di adempimenti, che rischiano di frapporre ostacoli al rapporto fra intermediario assicurativo e consumatore, il Codice delle Assicurazioni Private all'articolo 191 invita l'ISVAP ad adottare regolamenti conformi «al principio di proporzionalità per, il raggiungimento del fine con minor sacrificio per i soggetti destinatari»; inoltre, «i regolamenti devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati»; nello specifico, l'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private individua 5 sezioni del Registro Unico degli Intermediari: alla Sezione A sono iscritti gli agenti; alla sezione B i mediatori assicurativi o brokers; alla Sezione C i produttori che operano per conto delle imprese di assicurazione; alla Sezione D le banche e la società Poste Italiane; alle Sezione E i collaboratori di agenti, brokers e banche, che operino al di fuori dei locali dell'intermediario con il quale collaborano; in merito, tenuto conto di quanto disposto dai cosiddetti «decreti-Bersani» è senza dubbio da preferire una interpretazione che facendo salvo il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro, permetta all'intermediario assicurativo lo svolgimento contemporaneo delle attività proprie delle singole sezioni; appare altresì eccessivamente prescrittiva la norma del Regolamento ISVAP che stabilisce l'onere di aggiornamento professionale annuale per tutti gli iscritti nelle sezioni del Registro, prevedendo la durata e i termini dell'aggiornamento stesso; particolarmente rilevanti, inoltre, appaiono gli obblighi di comunicazione scritta relativi ad ogni variazione della struttura agenziale; il volume delle comunicazioni può risultare particolarmente elevato relativamente a quelle forme di collaborazione intrattenute dagli agenti in forma episodica e saltuaria con collaboratori occasionali; l'articolo 120 del Codice affronta il tema delicato del rapporto fra intermediari e consumatori; esso stabilisce soprattutto che gli intermediari assicurativi prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, debbano fornire al contraente informazioni stabilite dall'ISVAP con regolamento; nel Regolamento l'ISVAP ha articolato in due differenti documenti le informazioni precontrattuali che l'agente è tenuto a fornire al contraente, con ciò ponendo a carico dell'agente l'onere della consegna di ben due distinti documenti, denominati modelli 7a e 7b; inoltre, poiché è previsto che il contratto offerto debba essere adeguato all'esigenza del contraente, l'agente di assicurazione è tenuto a raccogliere in un ulteriore documento fornitogli dalle imprese proponenti, notizie da parte del contraente, relative alle sue esigenze assicurative. Deve essere poi consegnata la nota informativa e il contratto di assicurazione; infine, l'obbligo di far risultare in un'apposita dichiarazione il rifiuto del contraente di fornire informazioni e persino il parere dell'intermediario circa l'adeguatezza del contratto assicurativo proposto, dovrebbe risultare da apposito documento; gli articoli da 329 a 331 del Codice delle Assicurazioni Private disciplinano inoltre, il meccanismo per la irrogazione delle sanzioni: in particolare l'articolo 329 stabilisce che la sanzione nei confronti degli intermediari va irrogata; «in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione»; il richiamo è applicato per lievi manchevolezze; la censura per fatti di particolare gravità e la radiazione per fatti di eccezionale gravità; la normativa legale non rinvia a disposizioni regolamentari, mentre il Regolamento Isvap (articolo 62) elenca tutta una serie di manchevolezze, a fronte delle quali debbano essere automaticamente irrogate determinate sanzioni; infine, è appena il caso di ricordare che all'articolo 343 del Codice delle Assicurazioni private si stabilisce che «le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte negli registro degli intermediari di assicurazioni e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa». In tal senso si è voluto chiarire la differenza tra gli intermediari assicurativi e gli agenti di commercio, principalmente al fine di evitare che i primi possano ricadere nell'obbligo contributivo Enasarco. Nonostante ciò, l'Enasarco continua a pretendere la contribuzione integrativa per i sub-agenti, da parte degli agenti assicurativi, per il periodo intercorrente tra il 2000 e il 2005, impegna il Governo: a coordinare quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e dai cosiddetti «decreti-Bersani» e conseguentemente a semplificare tutta la regolamentazione riguardante l'intermediazione assicurativa, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) i soggetti iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari hanno anche la facoltà di svolgere le attività stabilite per la sezione E del registro, in quanto il superiore livello di professionalità richiesto per l'iscrizione nella sezione A, garantisce ampiamente la capacità professionale necessaria all'esercizio delle attività della sezione E. I soggetti iscritti nella sezione A, secondo la norma dell'articolo 109 del Codice, hanno quindi automaticamente la facoltà di operare anche quali collaboratori di altri soggetti iscritti nelle sezione A, senza che vi sia bisogno di iscrizione nella sezione E. In tal modo, fermi i presupposti di professionalità e le garanzie a tutela dei consumatori, si realizza in uno dei suoi aspetti fondamentali, quella apertura in termini concorrenziali del mercato dell'intermediazione, voluta dalla vigente normativa. Naturalmente restano fermi i limiti di esercizio delle diverse attività, per cui i soggetti iscritti nella sezione A, che operano su incarico di imprese assicuratrici, non possono svolgere l'attività dei mediatori assicurativi (brokers) iscritti nella Sezione B, i quali invece operano su incarico del cliente; b) l'aggiornamento professionale è certamente essenziale per qualunque categoria di professionisti: pertanto, ferma l'esigenza di un aggiornamento costante, questo deve essere rimesso alla valutazione delle parti (imprese, intermediari, collaboratori) per quanto attiene all'entità e durata dello stesso, ferma restandone l'obbligatorietà; c) gli obblighi di comunicazione devono essere riferiti alle modifiche delle collaborazioni stabili intrattenute dagli agenti (quali i rapporti di sub-agenzia, i rapporti con i produttori fissi), mentre per ogni altra forma di collaborazione episodica appare sufficiente l'annotazione presso l'intermediario; d) pur essendo importante ai fini della trasparenza, si ritiene che le informazioni relative all'intermediario possano essere raccolte in un unico documento, oppure fornite insieme al modello relativo all'adeguatezza del prodotto offerto. Un unico documento potrebbe contenere le informazioni precontrattuali e la raccolta degli elementi idonei a stabilire l'adeguatezza del contratto offerto, affidando alla professionalità degli intermediari ogni ulteriore attività informativa, fermo restando l'obbligo di consegnare ai contraenti copia del contratto assicurativo con la relativa nota informativa predisposta dall'impresa proponente; e) per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il meccanismo introdotto è contrario alla norma ed alla ratio della legge, che non prevede alcuna elencazione specifica, ma individua i criteri per l'irrogazione delle sanzioni, in relazione alla gravità della violazione, da valutarsi caso per caso, secondo i noti principi di diritto, in materia di proporzionalità delle sanzioni. Si ritiene, quindi, che l'elenco delle singole violazioni con a fianco l'automatica applicazione delle sanzioni disciplinari, non sia conforme al dettato dell'articolo 329 del Codice delle Assicurazioni; f) l'articolo 343, sesto comma, ha voluto chiarire la differenza tra gli intermediari assicurativi e gli agenti di commercio, principalmente al fine di evitare che i primi possano ricadere nell'obbligo contributivo Enasarco. Nonostante il tenore della norma, che fa espresso riferimento alla previgente normativa in materia di Albo Agenti, individuando i sub-agenti assicurativi proprio attraverso il richiamo alla legge n. 48 del 1979, l'Enasarco continua a pretendere la contribuzione integrativa per i sub agenti, da parte degli agenti assicurativi, per il periodo intercorrente tra il 2000 e il 2005. Viste le incertezze, anche giurisprudenziali, che l'attuale situazione ha creato, si ritiene opportuno un chiarimento governativo circa la portata dell'articolo 343, nel senso che la norma interpreta una situazione di fatto in essere dal dopoguerra in poi, posto che mai l'Enasarco ha avuto a rivendicare contributi nei confronti degli intermediari di assicurazione e in particolare i sub-agenti. (7-00297) «Fluvi, Strizzolo».

 
Cronologia
giovedì 18 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Lisbona il vertice sul trattato di riforma, nel corso del quale si raggiunge un accordo per il nuovo "Trattato di Lisbona", che verrà formalmente firmato il 13 dicembre 2007 nella capitale portoghese da tutti i leader europei.

venerdì 26 ottobre
  • Politica, cultura e società
    La Corte di cassazione rigetta il ricorso della procura generale di Milano e conferma l'assoluzione di Berlusconi nel processo Sme.