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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00296 presentata da PIRO FRANCESCO (L'ULIVO) in data 24/10/2007

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00296 presentata da FRANCESCO PIRO mercoledì 24 ottobre 2007 nella seduta n.230 La V Commissione, premesso che: il comma 713 della legge n. 296 del 2006 ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia percepiti dai Comuni possano essere utilizzati, per l'anno 2007, per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale; detta disposizione ha fatto seguito a quanto previsto dall'articolo 1, comma 43 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha limitato l'utilizzo dei proventi su indicati per spese correnti per gli anni 2005 e 2006 in misura pari, rispettivamente, al 75 e al 50 per cento del loro ammontare; il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, infatti, ha abrogato l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il quale disponeva che gli oneri di urbanizzazione dovessero avere destinazione vincolata, sia pure, come successivamente previsto dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a spese di manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio comunale, senza limiti di importo; per effetto dell'abrogazione disposta dal decreto legislativo n. 378 del 2001 i contributi di costruzione (già «oneri di urbanizzazione») sono riscossi come le altre entrate comunali ed entrano, secondo il principio di unità del bilancio, nel totale delle entrate che finanzia indistintamente il totale delle spese, come recita l'articolo 162, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 2000; in tal senso si è espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 7 ottobre 2003, rilevando come il legislatore, con la norma introdotta dal decreto legislativo n. 378 del 2001, avesse voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie, rendendoli non più soggetti a vincolo di destinazione; analogo orientamento è stato espresso dalla Corte dei Conti (si veda: sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1/pareri/2004) la quale ritiene che le entrate dei contributi di costruzione, riscosse senza vincoli di destinazione, debbano essere iscritte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 nel Titolo I categoria 2 delle Entrate secondo le indicazioni del Principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per le finanze e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno; il Ministero dell'Interno, tuttavia, con circolare n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007, ha inopinatamente espresso un avviso contrario dal momento che al punto 7.2, che tratta dell'utilizzo proventi delle concessioni e delle relative sanzioni in materia edilizia, afferma che «una corretta impostazione contabile comporta l'integrale allocazione in entrata al titolo IV (entrate di parte capitale)» e che «non essendovi alcuna norma derogatoria per gli anni 2008 e 2009, nelle relative previsioni di bilancio pluriennale le entrate di cui trattasi non potranno finanziare spesa corrente; tale interpretazione del Ministero dell'Interno ha creato non poco sconcerto e preoccupazione presso i Comuni, perché in vistosa contraddizione con gli orientamenti sopra descritti e perché si pone addirittura in contrasto con quanto previsto in precedenza, laddove veniva consentito che gli oneri concessori ancorché a destinazione vincolata potessero essere utilizzati per spese correnti (manutenzioni ordinarie), impegna il Governo affinché vengano dati univoci indirizzi sulla natura dei contributi di costruzione e sulla loro corretta allocazione fra le entrate correnti nei bilanci degli enti locali. (7-00296) «Piro, Marchi, Vannucci, Raiti, Napoletano, Misiani, Crisci».

 
Cronologia
giovedì 18 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Lisbona il vertice sul trattato di riforma, nel corso del quale si raggiunge un accordo per il nuovo "Trattato di Lisbona", che verrà formalmente firmato il 13 dicembre 2007 nella capitale portoghese da tutti i leader europei.

venerdì 26 ottobre
  • Politica, cultura e società
    La Corte di cassazione rigetta il ricorso della procura generale di Milano e conferma l'assoluzione di Berlusconi nel processo Sme.