Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00300 presentata da FABBRI LUIGI (FORZA ITALIA) in data 25/10/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00300 presentata da LUIGI FABBRI giovedì 25 ottobre 2007 nella seduta n.231 La XI Commissione, premesso che: l'articolo 36-quater del decreto legislativo n. 626 del 1994, come novellato dal decreto legislativo n. 235 del 2003, prevede l'obbligo di realizzare corsi di formazione, per addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, da parte del datore di lavoro, il quale è tenuto ad assicurare «che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste»; in attuazione della disposizione citata, la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 3 novembre 2006 ha fissato il relativo termine - entro il quale è obbligatorio formare i preposti e gli addetti al montaggio dei ponteggi - in due anni dalla data di pubblicazione dell'accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006; essendo la citata data di pubblicazione intervenuta il 23 febbraio 2006, il termine di cui sopra è, quindi, fissato al prossimo 23 febbraio 2008; in diverse province (e, tra queste, nella provincia di Alessandria), l'Ente Scuola Edile preposto alla formazione teme di non riuscire a soddisfare, nonostante il susseguirsi ininterrotto di corsi (peraltro attuati con diligente tempestività), le innumerevoli richieste di partecipazione entro il termine sopra stabilito; occorre, dunque, fronteggiare questa emergenza, per evitare che le imprese edili sul territorio abbiano seri problemi di funzionalità e per scongiurare il rischio di una paralisi dei lavori pubblici e privati nel settore dell'edilizia -: impegna il Governo: a compiere ogni possibile sforzo diretto a garantire tempi utili per ultimare la formazione dei lavoratori addetti alle incombenze di cui in premessa, atteso anche che tali addetti, in attesa dello svolgimento dei corsi, possono comunque operare solo se in possesso di documentata esperienza pregressa, a garanzia sia della propria sicurezza sia degli utilizzatori delle opere provvisionali in questione; a verificare, in ogni caso, la possibilità di disporre una proroga del termine del 23 febbraio 2008, riportato in premessa, per soddisfare la continua richiesta di svolgimento dei corsi, in tal modo consentendo di rispondere adeguatamente alle innumerevoli richieste di partecipazione formativa, anche oltre il termine sopra stabilito. (7-00300) «Fabbri, Stradella, Lovelli, Leddi Maiola».