Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00304 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 06/11/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00304 presentata da MARCO LION martedì 6 novembre 2007 nella seduta n.236 Le Commissioni riunite IX e XIII, premesso che: ai sensi del Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, i commercianti e i concessionari di macchine agricole, per esigenze connesse alle prove tecniche, dimostrazioni o trasferimenti per la consegna e per le fiere, sono dotati di regolare autorizzazione per la circolazione di prova (targa di prova) che per tali scopi è rilasciata dal Ministero dei trasporti, per il tramite della Motorizzazione civile e ha validità annuale e con la quale è possibile trasferire su strada qualsiasi veicolo a motore, rimorchio o macchina agricola sprovvista di carta di circolazione senza l'identificazione del mezzo; quando occorre spostare macchine agricole semoventi o trainate che eccedono i limiti di sagoma o massa di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tali mezzi, ai sensi dell'articolo 104 dello stesso codice, sono classificati macchine agricole eccezionali e in tal senso devono essere munite, per la circolazione su strada, di apposita autorizzazione che viene rilasciata dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) o dall'ente proprietario della strada; al momento della richiesta di tale autorizzazione, gli uffici compartimentali ANAS, in base all'articolo 14, comma 10, del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, precisano e specificano «....che in sede di effettuazione di trasporto eccezionale pare condivisibile che i mezzi non possono essere dotati di generiche autorizzazioni, allorché le stesse debbano farsi dipendere, oltre che dalle dimensioni minime e massime riconosciute ammissibili, dalla presenza di documenti specifici che possono asseverare la situazione del singolo mezzo, non invece di una categoria di mezzi». In tali circostanze, vengono inoltre richiesti i seguenti documenti: dati identificativi (tipo, modello, numero di telaio) oltre alle specifiche tecniche; scheda tecnica del veicolo, ovvero certificato di omologazione rilasciato dal dipartimento trasporti terrestri; disegno di insieme del veicolo (schema grafico) riportante gli estremi della targa prova; copia dei dati riportati sulla targhetta di identificazione; dichiarazione avente valore di autocertificazione a firma del legale rappresentante della ditta; concessionario e/o proprietario del veicolo, in grado di precisare alcuni aspetti del trasporto; descrizione dell'itinerario da percorrere; motivazione del trasporto; i Commercianti Macchine Agricole, facendo presenti i disagi che la suddetta prassi reca a tutta l'utenza, oltre che gravare di oneri economici il costo delle macchine, segnalano le grosse difficoltà che tale procedura gli arreca, dal momento che diviene impossibile stabilire, con un anticipo temporale, in certi casi anche di un mese, il bene che dovrà essere consegnato al cliente o che dovrà essere trasferito per una fiera o per una prova dimostrativa; gli stessi Commercianti fanno altresì presente che spesso gli acquisti, da parte dell'utilizzatore finale, non vengono programmati per tempo ma a ridosso delle campagne di raccolta o del momento di utilizzo della macchina; accade nella prassi che molti costruttori, per motivi di programmazione interna, mettono a disposizione le macchine con tempi molto ristretti che non permetterebbero al concessionario di richiedere le relative autorizzazioni; si deve ancora, purtroppo, evidenziare che le macchine operatrici spesso devono essere trasferite da un magazzino ad un altro per l'allestimento preconsegna o verifiche, o trasferite dalla sede alla filiale di altra provincia che a volte si trova in altra regione. Quando la macchina viene trasferita in regioni diverse si è costretti a richiedere più autorizzazioni. L'UNACMA (Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole), alla luce delle problematiche sorte sulla materia e dei disguidi arrecati agli operatori allo scopo interessati, ha chiesto all'ANAS, la possibilità di poter chiarire le problematiche inerenti la propria categoria e valutare tutte le possibilità per ottenere una unica autorizzazione annuale, per ogni categoria di mezzi, relativa alla targa in prova precedentemente rilasciata, dal momento che le necessità attuali non permettono di sostenere il disagio che crea disorganizzazione ed eventuali illeciti; risulterebbe altresì che in precedenza, ai sensi di una lettera del 10 novembre 2003, un'analoga richiesta di chiarimenti verso l'ANAS era stata inoltrata dall'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA), ente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 del quale fanno parte le organizzazioni professionali agricole, imprese meccanico agrarie, i costruttori di macchine agricole, oltre ai commercianti di macchine agricole (Unacma) ed il Ministero per le Politiche Agricole Forestali, le regioni e le strutture tecniche, tra cui l'Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione Agricola (ISMA), ma pare che a tutt'oggi l'ente non abbia ancora ricevuto alcuna risposta in merito alle questioni sollevate, impegna il Governo ad adottare gli occorrenti provvedimenti che siano in grado di dare una urgente e concreta soluzione alle problematiche determinate dalle strutture dell'ANAS agli operatori del settore del commercio delle macchine agricole, come in tal senso esposte in premessa. (7-00304) «Lion, Bonelli, Fundarò, Camillo Piazza».