Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00100 presentata da CECCUZZI FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO) in data 14/11/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00100 presentata da FRANCO CECCUZZI mercoledì 14 novembre 2007 pubblicata nel bollettino n.255 La VI Commissione, premesso che: l'articolo 1202 del codice civile disciplina la «Surrogazione per volontà del debitore»; l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, disciplina la portabilità del mutuo bancario; il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 consente al debitore di trasferire il mutuo, l'apertura di credito o altri finanziamenti contratti con una banca, un istituto finanziario o un ente previdenziale, ad altri intermediari bancari e finanziari o enti previdenziali; il comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che tale trasferimento si attua mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore: per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato; il comma 3 del richiamato articolo 8 sancisce la nullità di ogni patto, anche posteriore, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione; il comma 4-bis del medesimo articolo 8 prevede che all'operazione di surrogazione non venga applicata né l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, né le imposte di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, rendendo in tal modo l'atto di surroga esente da imposte; il comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 7 vieta altresì agli istituti assicurativi e bancari di addebitare al cliente le spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto; le associazioni dei consumatori, dal mese di aprile al mese di luglio 2007, hanno raccolto 2.507 denunce relative alla mancata applicazione della portabilità dei mutui; nel mese di luglio 2007 le associazioni dei consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori) hanno presentato esposti in 104 procure contro gli abusi e le illegalità delle banche rendendo noto, a mezzo stampa, che «non esiste una banca italiana o estera operante in Italia» che applichi correttamente la portabilità dei mutui così come disciplinata dalla legge n. 40 del 2007; sempre nel mese di luglio 2007 il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha affermato, riguardo alle citate norme del decreto-legge n. 7 del 2007, che «le nuove norme hanno dato adito a difficoltà interpretative»; ancora nel mese di luglio 2007, il Presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, ha annunciato che è in corso una indagine, nei confronti degli istituti di credito, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni introdotte in materia dal decreto-legge n. 7; secondo un'ulteriore indagine a campione, promossa dalle associazioni dei consumatori nel mese di settembre 2007 e resa nota dai mezzi di informazione, viene confermato che non esiste in Italia «una sola banca che attui la portabilità dei mutui»; in base a quanto emerso sulla stampa, le associazioni dei consumatori Adusbef e Federconsumatori hanno dichiarato che le banche monitorate «non hanno ancora applicato la portabilità dei mutui, forse perché consigliate dalla corporazione dei notai»; venerdì 5 ottobre 2007 il consiglio nazionale dell'Ordine dei notai ha approvato una delibera con cui chiederà agli iscritti di contenere i costi degli atti necessari alla portabilità dei mutui; nel mese di ottobre 2007 lo stesso Ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani, ha dichiarato, a mezzo stampa, che in tempi brevi «si sbloccherà davvero la portabilità dei mutui», riconoscendo quindi di fatto la mancata completa applicazione del decreto-legge n. 7, impegna il Governo ad adottare ogni utile iniziative al fine di dare piena attuazione all'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, chiarendo che il comma 3 del medesimo articolo 8 si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante. (8-00100) «Ceccuzzi».