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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00159 presentata da CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD PADANIA) in data 27/11/2007

Atto Senato Mozione 1-00159 presentata da ROBERTO CALDEROLI martedì 27 novembre 2007 nella seduta n.255 CALDEROLI, CASTELLI, PIROVANO, POLLEDRI, DIVINA, FRANCO Paolo, STIFFONI, STEFANI, FRUSCIO, GALLI - Il Senato, premesso che: in 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato sono all'esame congiunto 24 disegni di legge di modifica delle legge vigente per l'elezione per la Camera dei deputati e/o del Senato della Repubblica; in data giugno 2007 l'Assemblea del Senato ha approvato la richiesta di dichiarazione di urgenza in relazione agli affari di cui sopra; allo stato attuale dei lavori della Commissione, in corso già da un anno, non è stato neppure ancora adottato un testo base della Commissione; in passato il Presidente del Consiglio Romano Prodi e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Vannino Chiti hanno svolto consultazioni delle forze politiche in relazione agli affari in questione senza che le stesse abbiano prodotto risultati concreti; nel Paese è in corso un ampio dibattito sull'argomento attraverso i mass media , anche con riferimento al possibile referendum relativo; in vista di una calendarizzazione dei disegni di legge sulla riforma del sistema elettorale, esprime l'auspicio che il dibattito venga ricondotto nelle sedi istituzionali competenti e la normativa modificativa dell'attuale legislazione sia improntata ai seguenti principi generali: a) le forze politiche che insieme si candidano per il governo del Paese sottoscrivano alleanze vincolanti, depositando un unico programma di governo e indicando il nominativo di un unico capo della coalizione al momento del deposito dei simboli elettorali; b) nelle elezioni della Camera dei deputati i seggi vengano attribuiti in misura proporzionale al risultato conseguito dai singoli movimenti o partiti politici, che, a livello nazionale, abbiano conseguito almeno il 5% dei voti validi espressi ovvero che abbiamo raggiunto il medesimo risultato a livello di una delle 5 circoscrizioni previste per le elezioni del Parlamento europeo, con assegnazione, in quest'ultimo caso, limitata alle circoscrizioni corrispondenti a un territorio ricompreso nella circoscrizione del Parlamento europeo in cui si è conseguito almeno il 5% dei voti validi espressi; c) una volta stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascuna forza politica, secondo le modalità di cui sopra, si proceda all'attribuzione dei seggi medesimi nell'ambito della forza politica; d) il 75% venga assegnato nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, con riparto proporzionale fra gruppi di candidati collegati, su base circoscrizionale, utilizzando i collegi elettorali già determinati per la legge cosiddetta Mattarellum; e) il restante 25% dei seggi spettanti alla lista nella circoscrizione venga attribuito con metodo proporzionale sulla base di liste bloccate di partito; f) nelle elezioni del Senato della Repubblica i seggi, in ciascuna regione, vengano assegnati in misura proporzionale al risultato conseguito dai singoli movimenti o partiti politici che in quella regione abbiano conseguito almeno il 5% dei voti validi espressi; g) una volta stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascuna forza politica secondo le modalità di cui sopra, si proceda all'attribuzione dei seggi medesimi nell'ambito della forza politica. Il 75% venga assegnato nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, con riparto proporzionale fra gruppi di candidati collegati, su base circoscrizionale; h) il restante 25% dei seggi spettanti alla lista nella regione venga attribuito con metodo proporzionale sulla base di liste bloccate di partito; i) il numero e le caratteristiche delle attuali circoscrizioni elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica restino invariate; l) limitazione della possibilità di candidature in non più di tre liste con lo stesso contrassegno, per la Camera dei deputati ovvero per il Senato della Repubblica, ferma restando l'impossibilità di candidarsi contemporaneamente per le due Camere; m) definizione per legge di un codice deontologico che candidati, movimenti e partiti politici e capi delle coalizioni sottoscrivano all'atto del deposito delle liste e le relative sanzioni in caso di non osservanza; n) individuazione di meccanismi che, pur nel rispetto dell'art. 67 della Costituzione, disincentivino, nell'arco della Legislatura, il passaggio di eletti in liste di forze politiche di una coalizione, a gruppi parlamentari non collegati alla coalizione per cui il candidato è stato eletto, anche attraverso provvedimenti degli Uffici di Presidenza dei due rispettivi rami del Parlamento; o) individuazione di meccanismi in grado di rafforzare il vincolo di coalizione. (1-00159)

 
Cronologia
martedì 20 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 333 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento del Governo Dis 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. C. 3194-A, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 28 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 326 voti favorevoli e 238 contrari, l'emendamento del Governo 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1 e soppressivo dei restanti articoli (da 2 a 37) e delle allegate tabelle, del d.d.l. C. 3178-A, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.