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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00160 presentata da COSSIGA FRANCESCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 28/11/2007

Atto Senato Mozione 1-00160 presentata da FRANCESCO COSSIGA mercoledì 28 novembre 2007 nella seduta n.257 COSSIGA, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, SINISI, BOSONE, MONACELLI, BINETTI, GIARETTA, POLLEDRI, POLLASTRI, CARRARA, PALLARO, PAPANIA, BANTI, BOBBA, GHIGO, BIANCONI, COLOMBO Emilio, PETERLINI, FAZIO, RANDAZZO, TURANO, SCALERA, THALER AUSSERHOFER, PROCACCI, BAIO, BUTTIGLIONE, BURANI PROCACCINI, PISANU, MANTOVANO, ADRAGNA - Il Senato, premesso che: la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha pronunciato in data 16 ottobre 2007 la sentenza n. 21748 con la quale ha posto alcuni principi assai importanti e delicati in materia di eutanasia e testamento biologico; la sentenza, in particolare, in un passo piuttosto frettoloso della motivazione, qualifica come "trattamento sanitario", suscettibile di dare luogo ad "accanimento", l'idratazione e 1'alimentazione artificiali. Sulla base di tale premessa, assolutamente dubbia dal punto di vista scientifico, la Suprema Corte giunge ad escludere che, in presenza di alcune circostanze che possano far supporre una volontà in tal senso del paziente, l'interruzione dell'idratazione e dell'alimentazione possano essere qualificate come eutanasia, e come tale essere ritenuta atto illecito penalmente rilevante, secondo l'ordinamento vigente; la stessa sentenza, inoltre, afferma che una pregressa manifestazione di volontà del paziente di sottrarsi all'alimentazione artificiale, comunque espressa, giustifica che egli, divenuto incapace di intendere e volere, sia privato di tale aiuto; e senza che sia prevista alcuna formalità utile ad attribuire serietà e certezza alla addotta manifestazione di preferenza. Di più, la sentenza soggiunge che il giudice può ricavare una implicita volontà del paziente "dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, dal suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona". Dunque qui si ritiene sufficiente una mera supposizione del giudice, che si sostituisce alla volontà del paziente; il tema dell'eutanasia e del cosiddetto testamento biologico è da tempo al centro dell'attenzione del Parlamento, nel cui ambito si sono manifestate sensibilità e visioni politiche assai articolate, in modo anche trasversale ai diversi schieramenti politici; sino ad oggi non è ancora stato possibile, proprio in relazione alla vivacità della dialettica politica sulla questione, giungere all'approvazione di una legge che affronti in modo organico la materia; il sistema istituzionale, come tutti i sistemi costituzionali occidentali, da Montesquieu ad oggi, poggia sul principio della reciproca separazione dei poteri e della soggezione di essi alla Costituzione. La Costituzione prevede che nella formazione del diritto vivente, spetti al legislatore (statale, regionale e provinciale) tracciare il quadro normativo; mentre al potere giudiziario, che alla legge è soggetto (art. 101, secondo comma Cost.) compete applicare, alla luce dei principi costituzionali, la norma al caso concreto; nei sistemi giuridici continentali, a differenza di quelli di common law , è da escludersi il potere giudiziario possa assumere, più o meno surrettiziamente, un ruolo radicalmente "creativo", perché la produzione di nuove norme per via meramente giurisprudenziale, si configura come esproprio delle funzioni costituzionali del Parlamento e, indirettamente, della Corte Costituzionale chiamata a valutare la compatibilità delle norme di legge con la Carta fondamentale; la semplice constatazione di un ipotetico vuoto legislativo non rende in alcun modo legittima la violazione della netta separazione fra legislazione e giurisdizione, se non altro perché, come potrebbe ritenersi nel caso in esame, la mancanza di una disciplina legislativa specifica potrebbe essere il frutto di una scelta consapevole del Parlamento, il quale non ha sino ad oggi ritenuto opportuno intervenire per disciplinare fattispecie del tipo di quella oggetto della sentenza, le quali dovranno essere giudicate alla stregua delle leggi vigenti; tale sentenza si configura come atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente, adottato per via giudiziaria dal giudice di legittimità, che dovrebbe viceversa esercitare la cosiddetta funzione nomofilattica, ovvero la verifica della corretta applicazione del diritto vigente da parte dei giudici di merito; tale atto, proprio perché assunto dal giudice di legittimità, non conosce ulteriori impugnazioni e si sottrae alla valutazione di legittimità costituzionale ad opera della Consulta; l'unico rimedio disponibile è il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale, la quale potrebbe verificare la fondatezza del rilievo circa il carattere abnorme della sentenza e la sua lesività delle prerogative costituzionali del Parlamento; tale possibilità potrà essere tempestivamente valutata nelle sedi proprie, sulla base dei precedenti conflitti fra corpi elettivi e potere giudiziario; esprime la più viva preoccupazione di fronte ad atti del potere giudiziario che si pongano sostanzialmente in conflitto con il fondamentale principio della separazione dei poteri e si configurino come lesivi delle prerogative costituzionali del Parlamento; sottolinea come tale preoccupazione assuma carattere ancora più urgente di fronte a sentenze che intervengano in modo originale ed innovativo su materie sensibilissime dal punto di vista etico e politico e che sono, per di più oggetto, di dibattito in sede scientifica, etica e culturale, e di un serrato confronto in sede politica e parlamentare, impegna il Senato: ad attivare le procedure necessarie per sollevare un eventuale conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale tra il Senato della Repubblica e la Corte di Cassazione per invasione da parte di quest'ultima nella sfera di poteri attribuiti costituzionalmente agli organi del potere legislativo. (1-00160)

 
Cronologia
martedì 20 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 333 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento del Governo Dis 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. C. 3194-A, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 28 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 326 voti favorevoli e 238 contrari, l'emendamento del Governo 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1 e soppressivo dei restanti articoli (da 2 a 37) e delle allegate tabelle, del d.d.l. C. 3178-A, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 5 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Nasce il nuovo soggetto politico La sinistra e l'arcobaleno dall'unione di Prc, Verdi, Pdci e Sd. L'ufficializzazione avviene l'8 e 9 dicembre durante l'assemblea costituente (il nome definitivo sarà poi Sinistra Arcobaleno).