Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03291 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 15/01/2008
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-03291 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA martedì 15 gennaio 2008 nella seduta n.274 RUSSO SPENA, LIOTTA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: il Consiglio comunale di Aprilia (Latina) nella seduta del 19 marzo 1999, con atto n. 14, ha deliberato di costituire una s.r.l. a maggioranza pubblica (51%) denominata A.Ser, per la gestione dei tributi comunali, entrate patrimoniali, servizio pubbliche affissioni, patrimonio immobiliare e relativi servizi, rifacimento arredo urbano e sistemazione-ristrutturazione aree a verde pubblico, per la durata di venti anni con possibilità di proroga; nella stessa seduta veniva approvato lo statuto della società nonché lo schema del bando di gara ed il relativo capitolato e, inoltre, venivano indicati la procedura di concoro ristretta prevista dal decreto legislativo 157/1995 ed i criteri di aggiudicazione per la scelta del socio privato; la Giunta comunale di Aprilia, con deliberazione n. 138 del 1° aprile 1999, approvava la lettera d'invito a gara, le modalità di pubblicazione e dava atto che "si procederà con successivo provvedimento alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida"; il 7 maggio 1999 la commissione composta da alcuni dipendenti del Comune dichiarava la non ammissibilità a gara del raggruppamento di imprese (Publiconsult s.p.a., Socea s.p.a., Paghera s.p.a. e S.eR.T. s.r.l. con sede in Chiavari - Genova) che entro il termine fissato nel bando di gara aveva prodotto l'unica offerta; la Giunta con atto n. 222 del 26 maggio 1999 deliberava di "procedere all'individuazione del socio privato della costituenda società attraverso trattativa privata, ricorrendo nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157" e deliberava, altresì, "di richiedere al raggruppamento costituito dalla società Publiconsult s.p.a. - capogruppo mandataria - Socea s.p.a., S.eR.T. e Paghera s.p.a., titolare dell'unica domanda di partecipazione alla procedura dichiarata deserta, la presentazione di un'offerta rispondente alle esigenze ed agli obiettivi esplicati nella deliberazione n. 14 del 19 marzo 1999", all'uopo trasmettendo lettera invito nella quale "saranno precisate le caratteristiche dell'offerta ed i requisiti richiesti in capo al potenziale contraente" e contestualmente veniva nominata la commissione per la valutazione dei requisiti; la Giunta con atto n. 302 del 24 giugno 1999 procedeva all'aggiudicazione a trattativa privata a favore del raggruppamento di imprese citato nella deliberazione sopra richiamata, quale socio privato di minoranza della A.ser s.r.l.; approvava lo schema dell'atto costitutivo dell'A.ser; approvava lo schema di convenzione tra il Comune e A.ser, prendeva atto della convenzione tra A.ser e Publiconsult affinché quest'ultima, in qualità di capo mandataria, eseguisse nei confronti del Comune le prestazioni oggetto dell'affidamento ricevendo il 70% del compenso pattuito tra Comune e società mista (pari all'aggio del 30% sulle somme riscosse); il 6 agosto 1999, repertorio n. 1465, veniva stipulato il relativo contratto ventennale tra Comune e A.ser secondo la convenzione approvata con atto di Giunta comunale n. 302/1999; il 20 settembre 1999 con deliberazione n. 364 la Giunta approva il protocollo d'intesa fra i Comuni di Aprilia e Pomezia (Roma) per consentire a quest'ultimo l'ammissione nella parte pubblica della società; il 25 giugno 2001 la Giunta comunale di Aprilia, con deliberazione n. 161, autorizzava l'A.ser a procedere alla fatturazione relativa all'anno 2000 per "il servizio di riscossione acquedotto", nonostante la gestione, la liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali del Comune relative al servizio idrico fossero stati affidati solo in data 28 settembre 2000; nel novembre 2001 viene sciolto il Consiglio comunale di Aprilia per le dimissioni di 16 consiglieri; nel mese di giugno 2002, dopo le elezioni amministrative, si insedia il nuovo Consiglio comunale; con deliberazione consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2003 e deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 12 febbraio 2003, il Comune di Aprilia avviava un procedimento per la rimozione, in via di autotutela, di precedenti atti relativi alla costituzione, alla scelta del socio privato ed al rapporto convenzionale con A.ser, sospendendo, nel frattempo, l'efficacia degli atti oggetto di riesame e, pertanto, l'operatività della convenzione stipulata il 6 agosto 1999 fra il Comune e l'A.ser; con successivo atto consiliare n. 14 del 17 marzo 2003, il Consiglio comunale di Aprilia deliberava che "i provvedimenti a suo tempo adottati dagli organi comunali e gli atti relativi al rapporto convenzionale con la s.r.l. A.ser ed alla scelta del socio privato devono intendersi annullati e/o revocati con il presente atto. Tali provvedimenti sono: deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 19 marzo1999, deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 1 aprile 1999, n.222 del 26 maggio 1999 e n. 302 del 24 giugno 1999, nonché per l'illegittimità derivata, la n.161 del 25 giugno 2001. Il presente provvedimento è dichiarato atto fondamentale del Consiglio comunale secondo il dispositivo dell'art. 42 del decreto legislativo 267/2000"; alla Publiconsult, come socio privato dell'A.ser, è successivamente subentrata la San Giorgio s.p.a., azienda operante in Sicilia dove gestisce la riscossione dei tributi di decine di Comuni tra cui Palermo e Marsala; con ricorso proposto davanti il Tar del Lazio, A.ser e Publiconsult (oggi San Giorgio), socio privato della stessa, impugnavano la sopra menzionata deliberazione consiliare 17 marzo 2003, n. 14, con istanza di sospensione dell'esecuzione, respinta in primo grado ed accolta dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 20 maggio 2003, n. 2009. La decisione sul merito da parte del Tar Lazio non è ancora intervenuta essendo stato il giudizio sospeso con ordinanza del 13 novembre 2003, e reiterata con ordinanza 10 febbraio 2005, n. 1412, lasciando fermi gli effetti della decisione cautelare del Consiglio di Stato; con deliberazione consiliare n. 56 del 18 dicembre 2003 il Consiglio comunale di Aprilia dichiarava decaduta A.ser dalla conduzione del servizio ai sensi dell'art. 8 della convenzione del 6 agosto 1999, per mancato versamento delle somme dovute per più rate consecutive e per continuate irregolarità e reiterati abusi commessi dalla stessa A.ser nella conduzione del servizio; la A.ser e Publiconsult (oggi San Giorgio), unitamente agli altri connessi, con ricorso del 19 dicembre 2003 impugnavano la deliberazione n.56 del 18 dicembre 2003 presso il Tar Lazio - sezione staccata di Latina che, con ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2004, accoglieva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento; con sentenza del 25 febbraio 2004 n. 87 del Tar Lazio - sezione staccata di Latina è stata riconosciuta la decadenza della A.ser a norma dell'art. 8 della convenzione. Detta sentenza è stata appellata da A.ser e Publiconsult al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 1127 del 16 marzo 2004, accoglieva la domanda di sospensione; con sentenza n. 1957 del 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato, sezione V, ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed è stato instaurato procedimento arbitrale nel novembre 2004 tra A.ser e Comune di Aprilia; nell'aprile 2005 dopo nuove elezioni amministrative si è insediato un nuovo Consiglio comunale di Aprilia ed una nuova amministrazione; con delibera consiliare n. 14 del 7 luglio 2006, il Consiglio comunale di Aprilia ha approvato una mozione con la quale impegnava l'amministrazione comunale a perseguire ogni tentativo atto a risolvere il rapporto tra A.ser e Comune, in particolare attraverso lo strumento dell'art. 113, comma 15- bis , del Testo unico delle norme sugli enti locali (TUEL), decreto legislativo 267/2000, così come indicato da due sedute dell'apposita Commissione Finanze e Bilancio; con deliberazione n. 297 del 9 novembre 2006, la Giunta comunale di Aprilia ha costituito un collegio arbitrale ed approvato uno schema di contratto ex articolo 806 del codice penale, e si è demandata la trattazione di tutte le controversie ancora pendenti tra il Comune e A.ser e la San Giorgio e A.ser, oltre a quelle che eventualmente dovessero sorgere in futuro, riguardo alla convenzione stipulata il 6 agosto 1999; con deliberazione n. 26 del 12 dicembre 2006 il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna l'esecutivo a revocare la delibera n. 297 di Giunta comunale; con deliberazione n. 25 del 12 dicembre 2006 il Consiglio comunale riteneva applicabile l'art. 113, comma 15- bis , del TUEL (suffragato da autorevoli pareri legali) e dava mandato al Sindaco, alla Giunta, al Segretario generale e ai dirigenti competenti ad attivare tutti gli atti di loro competenza per ottemperare a quanto previsto dal citato art. 113, comma 15- bis (che di fatto decreta l'automatico scioglimento del rapporto contrattuale con A.ser a far data dal 31 dicembre 2006); con determinazione dirigenziale n. 107 del 28 dicembre 2006, il responsabile del Settore finanze, richiamando la deliberazione consiliare n. 25 del 12 dicembre 2006 determinava di dare atto della cessazione del rapporto tra Comune ed A.ser al 31 dicembre 2006 e di provvedere alla riscossione diretta dei tributi da parte del Comune a decorrere dal 1° gennaio 2007, come previsto dall'art. 113; il Sindaco, con proprio decreto, licenziava il dirigente responsabile del Settore finanze il cui contratto sarebbe scaduto il 31 luglio 2007; A.ser e San Giorgio proponevano ricorso al Tar Lazio, avverso alla delibera n. 25 del 12 dicembre 2006, che con ordinanza 350/07 del 22 gennaio ne accoglieva l'istanza cautelare; con deliberazione n. 44 del 19 febbraio 2007, confermati i contenuti della deliberazione n. 297, la Giunta comunale ha integrato la composizione del collegio arbitrale rifiutandosi nei fatti di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 113, comma 15- bis , e quindi di dichiarare decaduto il rapporto contrattuale con A.ser a far data dal 31 dicembre 2006); in aperto dispregio di quanto previsto dall'art. 113, comma 15- bis , del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio comunale di Aprilia il 2 marzo 2007 ha approvato la delibera n. 13 che revoca le precedenti delibere consiliari e decreta il proseguimento della convenzione con A.ser per la gestione dei tributi comunali, entrate patrimoniali, servizio pubbliche affissioni, patrimonio immobiliare e relativi servizi; anni di gestione dell'A.ser dei servizi di riscossione dei tributi hanno contribuito ad aggravare lo stato delle finanze del Comune di Aprilia, considerato anche che le somme riscosse, detratte dell'elevato aggio del 30%, pervengono al Comune non direttamente dall'A.ser., ma dal socio privato San Giorgio s.p.a., che riscuote i tributi e li trattiene sui propri conti correnti per molto tempo; negli ultimi anni il Comune di Aprilia ha accumulato ingenti debiti nei confronti delle ditte fornitrici di servizi e di numerosi fornitori ed ha una situazione di bilancio ormai prossima al dissesto finanziario; considerato che: il 24 novembre 2005 il Consiglio comunale di Nettuno (Roma) è stato sciolto perché, come recita il decreto del Presidente della Repubblica nel decreto di scioglimento, "sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata rilevati dai competenti organi amministrativi con pesanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione degli organi e il buon andamento della gestione comunale". Inoltre nel decreto di scioglimento è stato appurato che la Nettuno servizi srl, azienda mista composta, sulla falsariga della A.ser dal 51% di capitale del comune e 49% dei privati (gli stessi dell'A.ser), era una "scatola vuota" perché la riscossione dei tributi e gli altri servizi era affidata ad uno dei soci privati che tratteneva per questo i due terzi dell'aggio corrisposto dal Comune "sottraendo così al controllo di gestione e di spesa i servizi affidati, anche in elusione delle norme che impongono di appaltare i servizi pubblici con procedure di evidenza pubblica"; nel comune di Pomezia nel giugno 2001 è stato arrestato il proprietario della Publiconsult s.r.l., socio privato dell'A.ser, che gestisce la riscossione dei tributi anche per conto di quel Comune, con l'accusa di corruzione di consiglieri comunali per garantirsi l'appalto di tali servizi, si chiede di sapere: se, considerata la gravità della vicenda e il difficile stato delle finanze del Comune di Aprilia, non si ritenga indispensabile avviare un'indagine ministeriale attraverso l'accesso presso il Comune al fine di verificare la regolarità dell'operato dell'A.ser e del suo socio privato San Giorgio s.p.a. e di appurare eventuali responsabilità degli amministratori comunali attuali o precedenti; se non si ritenga inoltre necessario avviare un'indagine ministeriale attraverso l'accesso presso il Comune al fine di verificare il rispetto del patto di stabilità da parte dell'amministrazione di Aprilia. (4-03291)