Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01920 presentata da GALLI DANIELE (FORZA ITALIA) in data 16/01/2008
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01920 presentata da DANIELE GALLI mercoledì 16 gennaio 2008 nella seduta n.267 GALLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: su diversi quotidiani ,tra i quali Il Giornale di venerdì 7 dicembre 2007, pag. 12, veniva pubblicata la notizia dell'assunzione da parte di Poste Italiane S.p.a. di «500 nuovi dipendenti part-time da mettere agli sportelli per assistere gli immigrati....» Di cui «metà dei posti sono riservati agli stranieri» «i nuovi contratti saranno firmati nell'arco di due anni, 200 entro il 2008 e altri 300 l'anno dopo; le prime assunzioni forse già entro questo dicembre...»; l'attività agli sportelli degli impiegati di Poste Italiane S.p.a., pur rappresentando lo svolgimento di una funzione privata nel contesto dell'erogazione di servizi bancari, ritiene al suo interno una maggior quota di svolgimento di funzione di pubblico servizio per quanto attiene ai servizi postali, e si ritiene che a tale funzione di pubblico servizio possano applicarsi per estensione le norme attinenti al pubblico impiego che saranno in seguito esposte; l'articolo 4 della Costituzione italiana riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto; all'articolo 3 della Costituzione italiana si sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; riguardo all'accesso al pubblico impiego dei cittadini stranieri non comunitari, la Funzione pubblica, con parere n. 196/04 del 28 settembre 2004, si è espressa negativamente, in risposta ad una richiesta del Ministero dell'interno, circa la possibilità di accesso al pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 56 del 1987, da parte di cittadini non comunitari; nel parere sono contenuti diversi riferimenti normativi sviluppatasi negli ultimi anni, che conducono a considerare l'accesso al pubblico impiego, sia ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, sia per pubblico concorso, precluso ai cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea e solo parzialmente consentito ai cittadini degli Stati membri, tenuto conto inoltre che in Europa si tende a consentire ai cittadini non comunitari la libera attività di lavoro privato e autonomo, ma non pubblico; il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili nello Stato, indica fra i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi il possesso della cittadinanza italiana; l'articolo 48 del Trattato, istitutivo della Comunità europea del 25 marzo 1957, stabilisce l'inapplicabilità del principio di libera circolazione per gli impieghi nella pubblica amministrazione e la Corte di giustizia europea ha fatto successivamente rientrare nell'esclusione tutti i posti che implicano la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che riguardano la tutela degli interessi generali dello Stato e delle collettività pubbliche, mentre per i posti che non implicano partecipazione diretta a compiti di pubblica amministrazione si ritiene possano essere ammessi anche lavoratori di nazionalità non italiana; l'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 estende ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea l'accesso a posti pubblici senza esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attinenti la tutela dell'interesse nazionale; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 174/94 - Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche - individua i posti e le funzioni per i quali non si prescinde dalla nazionalità italiana; la legge n. 39 del 1990 (Martelli) che prevedeva la possibilità di assunzione nella pubblica amministrazione per i cittadini non comunitari ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, è stata abrogata dalla legge n. 40 del 1998 (Turco-Napoletano); l'accesso al pubblico impiego non è inteso come diritto fondamentale garantito, secondo il principio di uguaglianza, contenuto nel testo unico sull'immigrazione - decreto legislativo n. 286 del 1998 - articolo 2; Il testo unico sull'immigrazione - articolo 26 - ha stabilito una deroga al requisito della cittadinanza solo per l'iscrizione a ordini o collegi professionali; la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale) di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, recita all'articolo 3 comma 1, lettera a) «con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità ..., ovvero ..., commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»; la stessa Convenzione, nel suo preambolo esprime allarme per le politiche di segregazione o di separazione, e ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego, all'articolo 1, comma 1, recita che «...l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica»; sempre la Convenzione citata, all'articolo 5 impegna gli Stati contraenti a «vietare ed eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica nel pieno godimento dei seguenti diritti: e) i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare (...) i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti...; la legge 6 marzo 1998, n. 40, all'articolo 41, comma 1, recita: «Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni o pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica», e al comma 2): «In ogni caso compie un atto di discriminazione: ... e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa»; la sopra citata legge 6 marzo 1998, n. 40 al comma 3, dell'articolo 41, sancisce: «Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia»; l'introduzione, da parte di un datore di lavoro svolgente funzioni di pubblico servizio, di «quote fisse di stranieri» appare all'interrogante in aperta violazione delle citate normative vigenti, e il suo effetto reale sarà ben distante dal raggiungimento degli obiettivi dell'integrazione degli stranieri nel tessuto sociale del Paese, ottenendo di fatto degli sportelli separati in ragione della nazionalità di appartenenza, in una sorta di apartheid all'italiana, in cui per gli stranieri sono disponibili operatori stranieri e per i cittadini italiani operatori italiani -: in forza di quale norma di legge vigente Poste italiane S.p.a. possa procedere all'assunzione riservata di cittadini extracomunitari, discriminando i cittadini italiani e in contrasto con quanto richiamato in premessa; quali atti il Ministero del lavoro intenda adottare per ottenere il rispetto delle normative contro la discriminazione razziale richiamate; se il Ministero dell'economia non reputi che gli atti posti in essere da Poste italiane Spa non pongano tale società, partecipata dal Governo, a rischio di subire una azione civile contro la discriminazione ai sensi dell'articolo 42 della citata legge n. 40 del 1998. (5-01920)