Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00322 presentata da BONO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 18/01/2008
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00322 presentata da NICOLA BONO venerdì 18 gennaio 2008 nella seduta n.269 La VII Commissione, premesso che: il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997 - introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48 - ha previsto la riduzione ad un anno della durata della Scuola di specializzazione per le professioni legali (in seguito S.S.P.L.), in virtù dell'aumento a cinque anni della durata del percorso accademico per i laureati del corso di laurea magistrale in giurisprudenza e del corso di laurea specialistica, sussistendo l'aggravio di un anno, rispetto al percorso accademico dei laureati cosiddetti «quadriennali» del cosiddetto vecchio ordinamento ed essendo la durata biennale della S.S.P.L. stata originariamente prevista proprio tenendo conto di un percorso accademico della durata di quattro anni; nel medesimo comma è sancito che con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. Nonostante siano trascorsi quasi sette anni, tale semplice regolamento interministeriale ad oggi non risulta ancora emanato; a causa dell'iniquo ritardo sono state mortificate le aspettative di tutti quegli studenti che hanno conseguito una laurea cosiddetta «quinquennale» facendo legittimo affidamento nella durata annuale della successiva specializzazione già, perentoriamente, prescritta dalla legge. Studenti che sono stati, fra l'altro, incoraggiati dalle corali conferme sul punto fornite dagli atenei nelle guide dello studente, di anno in anno pubblicate e che, oltre al danno di non poter godere della riduzione ad un anno del corso di specializzazione che sarebbe dovuta spettar loro di diritto, hanno subito anche la beffa di vedersi costretti a frequentare il biennio al pari dei colleghi che hanno conseguito la laurea quadriennale; le S.S.P.L., hanno consapevolmente profittato della mancata emanazione del suddetto regolamento interministeriale negando l'auto-applicatività del suindicato decreto legislativo e dichiarando che il corso di durata annuale sarebbe entrato in vigore solo dall'anno accademico 2007-2008, cosa che non è avvenuta. Non appare inoltre motivato il principio per il quale, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento didattico delle S.S.P.L. alla durata annuale, sia necessaria l'emanazione del succitato regolamento, poiché tale obbligo non si evince dalla legge e le S.S.P.L. avrebbero ben potuto già provvedere nelle more dell'emanazione del regolamento. Né può essere invocata a discolpa lo stato di presunta confusione, laddove si richiami strumentalmente il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 537 del 1999 che recita: «la scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni [...]», perché questo decreto, per la successione delle leggi nel tempo, riguardava solo i laureati quadriennali con il vecchio ordinamento, non essendo state ancora previste, al tempo, le classi di laurea quinquennali; va considerato che il diploma di specializzazione per le professioni legali è oramai requisito necessario per l'accesso ai concorsi da uditore ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto n. 12 del 1941, così come recentemente modificato, e che lo slittamento della durata della Scuola di specializzazione ha prodotto l'effetto illegittimo di procrastinare di un anno gli studi, discriminando i laureati più meritevoli quanto a tempestività nel completamento degli studi degli ultimi due anni accademici, e sarebbe profondamente iniquo perseverare nell'illegittimità; impegna il Governo: a dare tempestiva attuazione al comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, ed emanare il decreto concertato tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della giustizia per definire i criteri generali ai fini dell'adeguamento alla durata annuale della scuola di specializzazione per le professioni legali, onde consentire che i laureati cosiddetti «quinquennali» in giurisprudenza possano accedere alla specializzazione annuale già a partire dall'anno 2008-2009, anche con riguardo al legittimo affidamento da essi maturato in relazione a tale durata, alle norme che proteggono il diritto allo studio, nonché al principio di eguaglianza sancito dalla carta costituzionale. (7-00322) «Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani».