Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01928 presentata da FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) in data 22/01/2008
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01928 presentata da GIOVANNI FAVA martedì 22 gennaio 2008 nella seduta n.271 FAVA, ALLASIA, BRIGANDÌ e BODEGA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 247), che ha recepito i contenuti dell'accordo sul welfare del 23 luglio scorso fra Governo e parti sociali, sono state apportate modifiche alla normativa in materia di accesso alla pensione di anzianità (abolizione del cosiddetto scalone Maroni, quota 95 dal 2009, reintroduzione di 4 finestre di uscita, eccetera) e sono state introdotte le finestre per la pensione di vecchiaia; mentre prima della riforma, per coloro che avevano maturato i requisiti per accedere al pensionamento di vecchiaia, la pensione veniva concessa in costanza del raggiungimento dell'età anagrafica (60 anni le donne, 65 gli uomini) e del requisito contributivo (almeno 20 anni), dal 2008 le pensioni di vecchiaia saranno erogate con il meccanismo delle «finestre» previsto per le pensioni di anzianità; pertanto, per coloro che maturano i requisiti entro il 31 marzo, la data di decorrenza della pensione sarà il 1 o luglio dello stesso anno se lavoratore dipendente, ovvero il 1 o ottobre dello stesso anno se lavoratore autonomo; per chi matura i requisiti entro il 30 giugno, sarà il 1 o ottobre dello stesso anno se dipendente ovvero il 1 o gennaio dell'anno successivo se autonomo; per chi matura i requisiti entro il 30 settembre, la pensione decorrerà dal 1 o gennaio dell'anno successivo se lavoratore dipendente, ovvero dal 1 o aprile dell'anno successivo se lavoratore autonomo, infine, per coloro che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre, le date di decorrenza saranno 1 o aprile dell'anno successivo se dipendenti, ovvero 1 o luglio dell'anno successivo se autonomi; inevitabilmente, il diritto di licenziare i lavoratori anziani per pensionamento (facoltà prevista dall'articolo 4 della legge n. 108 del 1990) deve ora rapportarsi con le finestre di uscita, nel senso che le imprese si presume non possano licenziare i lavoratori pensionandi prima del giorno di apertura delle finestre di vecchiaia; diversamente, un'interpretazione più favorevole alle imprese, secondo la quale il licenziamento è possibile al raggiungimento dell'età (prima delle finestre), comprometterebbe il lavoratore, che rischia di restare per un certo periodo (dai tre ai sei mesi) senza retribuzione né pensione; qualche rischio, tuttavia, può correrlo colui che ha già presentato le dimissioni in vista del pensionamento, perché, in caso di rifiuto del datore di lavoro a non considerarle, la sola via del lavoratore per non ritrovarsi nella condizione di perdere il posto di lavoro prima di poter incassare la pensione, è quella giudiziaria -: se il Governo sia a conoscenza della problematica esposta in premessa e, in tal caso, se e in che modo intenda intervenire per evitare che nel periodo intercorrente tra il collocamento a riposo d'ufficio e la decorrenza della pensione qualcuno possa ritrovarsi nella gravosa situazione di non percepire alcun reddito. (5-01928)