Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01563 presentata da BONELLI ANGELO (VERDI) in data 04/02/2008
Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01563 presentata da ANGELO BONELLI lunedì 4 febbraio 2008 nella seduta n.274 BONELLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) stabilisce all'articolo 2, comma 506 che: «Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»; lo stesso articolo della stessa legge al comma 507 stabilisce che: «Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.»; ad oggi non risulta che la direzione generale dell'INPS stia dando autorizzazioni agli uffici periferici a trattare con le imprese di cui al citato articolo 2, commi 506 e 507, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) nelle modalità previste; conseguentemente, a migliaia di imprese cooperative non viene ancora prospettata una soluzione per i contenziosi in corso con l'INPS e ciò causa una situazione di incertezza sul futuro delle imprese stesse -: se non intendano effettuare una seria verifica delle motivazioni per le quali l'INPS sta ritardando l'applicazione di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, commi 506 e 507.(3-01563)