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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00069 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080429

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00069 presentata da MAURIZIO TURCO martedi' 29 aprile 2008 nella seduta n.001 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in Italia, gli edifici di culto appartengono in parte agli enti della Chiesa cattolica ed in parte allo Stato italiano. Questi ultimi sono stati acquisiti dallo Stato con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1848-1873. Nel 1929, l'allora Presidente del Consiglio Benito Mussolini, in occasione del trattato e del concordato con la Santa Sede, compose definitivamente la "questione romana" anche a proposito dei beni incamerati a suo tempo dallo Stato liberale. Un'apposita clausola, superflua dal punto di vista giuridico, accordo' al nascente Stato Citta' del Vaticano un lauto risarcimento per i beni gia' appartenenti agli enti ecclesiastici, che rimanevano in proprieta' dello Stato italiano (all'interno de il Fondo per il culto e il Fondo speciale di beneficenza e religione per la citta' di Roma); l'articolo 29, lettera a), del Concordato ha previsto, inoltre, che possa essere riconosciuta la personalita' giuridica delle chiese pubbliche gia' appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi. Poiche' il riconoscimento di un ente-chiesa comporta la creazione di una fondazione al fine di curare l'officiatura e la manutenzione del tempio, la norma concordataria prevede che il patrimonio di tali nuove fondazioni sia, in qualche misura, assicurato dallo Stato, assegnando all'ente di nuova formazione la rendita che il Fondo per il culto destinava alla chiesa per assicurarne il funzionamento; tuttavia, nel dare applicazione alla norma citata, gli articoli 6 e 7 della legge 27 maggio 1929, n. 848, richiamando esplicitamente l'articolo 29, lettera a), del Concordato lateranense sono andati oltre quanto sopra detto, prevedendo che le chiese gia' appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi sarebbero state «consegnate all'autorita' ecclesiastica» tutte le volte in cui, in riferimento all'edificio, fosse stata riconosciuta la personalita' giuridica di un ente-chiesa destinato ad occuparsi, come gia' detto, della manutenzione e dell'officiatura del tempio; il termine «consegna» ha dato luogo ad un serio problema interpretativo. Il trasferimento della proprieta' del bene non e' desumibile ne' dall'articolo 29, lettera a), del Concordato lateranense, ne' dagli articoli 6 e 7 della legge n. 848 del 1929, ne' tanto meno dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. Ai fini del trasferimento della proprieta' sarebbe stata rilevante la trascrizione del riconoscimento dell'ente sui registri immobiliari e non la prevista registrazione su atti coperti dal segreto d'ufficio; la giurisprudenza (Cfr. Cass., 3 marzo 1950, n. 516; Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 1959 parere) ha superato il silenzio della legge affermando che l'ente chiesa, per effetto del riconoscimento della personalita' giuridica, acquisterebbe ipso facto la proprieta' dell'edificio di culto e delle sue pertinenze, con il connesso diritto alla «consegna» del bene; la dottrina, in modo pressoche' unanime, ha dichiarato illegittimo il trasferimento automatico del bene, dato che tale pronunciamento ha letteralmente creato dal nulla un nuovo modo originario di acquisto della proprieta' oltre a quelli previsti dalla legge; la situazione di incertezza giuridica si e' aggravata con la revisione delle norme concordatarie effettuata con la legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale riforma ha istituito il Fondo Edifici di Culto, nel quale sono confluiti i fondi precedenti, e ha aumentato considerevolmente il numero degli enti a cui puo' essere riconosciuta la personalita' giuridica, estendendo tale diritto ad ogni singola parrocchia e diocesi. L'articolo 73 della legge n. 222 del 1985 ha altresi' mantenuto transitoriamente in vigore gli articoli 6 e 7 della legge n. 848 del 1929; il consiglio di stato sezione I, nel parere del 18 ottobre 1989 n. 1263, alla luce delle innovazioni normative occorse, si e' sostanzialmente allineato alla precedente giurisprudenza; nella prassi, quindi, lo Stato trasferisce la proprieta' di propri beni di inestimabile valore senza che alcuna norma stabilisca tale trasferimento, e lo fa a favore di soggetti (diocesi e parrocchie) verso i quali non aveva assunto alcun obbligo di «consegna» nel 1929; ancora una volta la dottrina si e' dimostrata estremamente critica verso tale orientamento, che appare inconciliabile con la volonta' del legislatore. Pare altamente dubbio inoltre che la dismissione dei beni corrisponda a un'oculata tutela del patrimonio storico artistico della nazione italiana, a norma dell'articolo 9 della Costituzione; vi e' da considerare, inoltre, che prescindendo da valutazioni storico-artistiche o giuridiche e volendosi avventurare in considerazioni economiche, l'autorita' ecclesiastica, nella prassi, ha richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica soltanto per quei beni di culto giudicati rilevanti, avendo carattere storico-artistico, anche per il reddito che possono produrre come beni di tale natura, evitando invece di farlo per i beni dei quali l'onere di manutenzione eccede il guadagno realizzabile -: quanti e quali siano gli immobili trasferiti in proprieta' all'autorita' ecclesiastica, in seguito alla discutibile interpretazione che la magistratura amministrativa ha dato alle norme giuridiche richiamata in premessa. (4-00069)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 5 agosto 2008 nell'allegato B della seduta n. 048 All'Interrogazione 4-00069
presentata da MAURIZIO TURCO Risposta. - In ordine all'atto di sindacato ispettivo in esame si indicano, di seguito, le chiese, in passato rientranti nel Fondo edifici di culto del Ministero dell'interno, che sono state oggetto di trasferimento in proprieta' all'autorita' ecclesiastica, con a fianco indicato l'anno della relativa approvazione ministeriale: Chiesa ex conventuale degli Angeli custodi e relative pertinenze, sita in Cornigliano (Genova), nell'anno 1992. Chiesa ex conventuale di Sant'Agostino, sita in Giovinazzo (Bari), nell'anno 1992. Chiesa ex conventuale di San Gerardo a Maiella e relative pertinenze, sita in Caposele (Avellino), nell'anno 1994. Il Ministro dell'interno: Roberto Maroni.



 
Cronologia
mercoledì 23 aprile
  • Politica, cultura e società

    Emma Marcegaglia è eletta Presidente di Confindustria.



martedì 29 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    In Parlamento si svolge la seduta inaugurale della XVI legislatura. Il senatore Renato Schifani (PdL) è eletto Presidente del Senato al primo scrutinio.



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mercoledì 30 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    Il deputato Gianfranco Fini (PdL) è eletto Presidente della Camera al quarto scrutinio.



    Gianfranco Fini