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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00008 presentata da POLLEDRI MASSIMO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080529

Atto Camera Mozione 1-00008 presentata da MASSIMO POLLEDRI testo di giovedi' 29 maggio 2008, seduta n.011 La Camera, premesso che: con decreto 11 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, l'ex Ministro della salute, Livia Turco, ha adottato una versione aggiornata delle Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, a sostituzione delle precedenti linee guida dettate con decreto ministeriale 21 luglio 2004; tra le novita' piu' salienti delle nuove linee guida si segnala, in particolare, l'eliminazione del divieto alla diagnosi preimpianto degli embrioni, esplicitamente previsto dalle precedenti linee guida del 2004, piu' volte oggetto di pronunce giurisdizionali, tra cui, in particolare, la sentenza Tar Lazio ottobre 2007; secondo il proponente Ministro Turco, le nuove linee guida sono il frutto di un lavoro rigoroso finalizzato a due precisi obiettivi: la piena e corretta applicazione della legge n. 40 e la necessita' di fornire idonee e puntuali indicazioni agli operatori sanitari alla luce delle nuove risultanze cliniche e del mutato quadro di riferimento giuridico scaturito da ripetuti interventi della magistratura sulle precedenti linee guida; tre sono i principali problemi sollevati dal nuovo provvedimento attuativo della legge n. 40: in primo luogo, si pone chiaramente il problema della legittimita' politica dell'adozione, da parte di un Ministro di un Governo ormai dimissionario, di un provvedimento che chiaramente fuoriesce dal disbrigo degli affari correnti, incidendo su questioni etiche estremamente complesse che richiederebbero un procedimento di analisi piu' approfondito, trasparente e tendenzialmente condiviso; in secondo luogo, e' evidente per i sottoscrittori del presente atto l'esistenza di un contrasto tra i contenuti delle linee guida e lo spirito, nonche' la stessa lettera, della legge n. 40, specie laddove, all'articolo 13, vieta esplicitamente ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero gli interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche; e' peraltro evidente per i sottoscrittori del presente atto che il divieto della diagnosi preimpianto si ricava, piu' in generale, anche da altri articoli della legge n. 40, tra cui, in primo luogo, il riconoscimento del diritto di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il concepito; un terzo problema che le linee guida sollevano e' quello della sostanziale violazione del risultato del referendum popolare celebratosi il 12-13 giugno 2005, e conclusosi con esito negativo, che, nel combinato dei suoi quattro quesiti, incideva anche sul problema del divieto della diagnosi preimplantatoria; nel merito, l'eliminazione del divieto di diagnosi preimpianto appare inaccettabile sotto il profilo etico-valoriale, essendo destinata inevitabilmente a tradursi nella selezione eugenetica degli embrioni; introdurre un ulteriore meccanismo di selezione pre-impianto sugli embrioni significherebbe riconoscere alla coppia che accede alla PMA un diritto alla scelta del figlio non solo inconcepibile sotto il profilo bioetico ma anche potenzialmente discriminante per le coppie che procedono alla procreazione secondo i metodi naturali (per le quali, ovviamente, tale diritto di scelta preventivo non e' astrattamente configurabile); tale ipotesi appare d'altronde contraria allo spirito della legge n. 40, che appare incentrata proprio sul principio per cui non esiste un diritto alla procreazione, ne', tanto meno, un diritto alla procreazione di un figlio sano; numerose perplessita' emergono anche in relazione ai potenziali rischi derivanti dall'applicazione agli embrioni di tecniche diagnostiche pre-impianto: secondo parte della letteratura scientifica, infatti, tali tecniche sarebbero potenzialmente dannose per la salute degli embrioni, inclusi quelli sani, potrebbero causare malformazioni e non darebbero comunque risultati certi; sarebbe conseguentemente violato il fondamentale principio dell'articolo 1 della legge, che include il concepito tra i soggetti da tutelare; il tema del riconoscimento dei diritti dell'embrione, previsto dall'articolo 1, e' piu' volte ripreso dalla legge n. 40: in particolare, si segnala l'articolo 13, che vieta ogni sperimentazione sull'embrione, ad eccezione di quelle volte a perseguire finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche; sempre all'articolo 13, si vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni o dei gameti, nonche' ogni intervento volto a manipolare ed alterare artificialmente il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete; la legge n. 40 del 2004, fermo restando il divieto generale di cui all'articolo 14, ammette la crioconservazione degli embrioni solo in due specifiche ipotesi: a) nel caso in cui il trasferimento degli embrioni nell'utero della donna non risulti possibile per gravi e documentate cause di forza maggiore relative allo stato di salute della donna non prevedibili al momento della fecondazione, e' consentita la crioconservazione degli embrioni, ma solo in via transitoria, fino alla data del trasferimento da realizzarsi non appena possibile; b) in riferimento agli embrioni prodotti prima dell'entrata in vigore della legge n. 40, l'articolo 17 della legge medesima, nel richiedere ai responsabili dei centri di PMA l'invio - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge - dell'elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti e l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, rinvia ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalita' e dei termini di conservazione degli embrioni gia' presenti nei centri di PMA; l'articolo 7, comma 3 della legge n. 40 prevede una revisione almeno triennale delle linee guida sulla procreazione medicalmente assistita, giustificata tuttavia in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, che nel caso di specie non si ravvisa; la pronuncia del Tar Lazio evocata dal Ministro Turco a fondamento dell'intervento di revisione delle linee guida e' solo una delle numerose pronunce giurisprudenziali sul tema; si ricorda, al riguardo, che la prima pronuncia in materia e' stata l'ordinanza 3 maggio 2004 del tribunale di Catania, che ha respinto il ricorso presentato da due coniugi contro il rifiuto del centro medico di procedere a diagnosi genetica pre-impianto, motivando la decisione alla luce del contrasto con gli articoli 13, comma 3, lettera b) e 14, comma 1 e 2 della legge n. 40; pochissimi sono al momento i centri che, a livello mondiale, eseguono la diagnosi preimpianto, espressamente vietata in Svizzera, Germania ed Austria; il costo economico della diagnosi e' particolarmente elevato, orientadosi indicativamente sui 35.000 per ogni nato vivo, impegna il Governo ad intervenire tempestivamente sul decreto 11 aprile 2008, di revisione delle linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, al fine di ripristinarne la conformita' ai contenuti e allo spirito della legge n. 40 del 2004 in materia di divieto di diagnosi preimpianto degli embrioni. (1-00008) «Polledri, Volonte', Vignali, Di Virgilio, Saltamartini, Capitanio Santolini, Lanzarin, Negro, Lupi, Caparini, Paolini, Torazzi, Alessandri, Fogliato, Togni, Brigandi', Pini, Fava, Forcolin, Callegari, Fedriga, Dozzo, Fugatti, Montagnoli, Allasia, Aprea, Maccanti, Grimoldi, Bragantini, Buonanno, Munerato, Chiappori, Comaroli, Rainieri, Pastore, Simonetti, Pirovano, Consiglio, Dal Lago, Vanalli, Pagano, Bruno, Minardo, Germana', Grimaldi, Garofalo, Marinello, Romele, Speciale, Angela Napoli, Malgieri, Vincenzo Antonio Fontana, Soglia, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Pelino, Dell'Elce, Moffa, Occhiuto, Cera, Nunzio Francesco Testa, Poli, De Poli, Compagnon, Ciocchetti, Libe', Galletti, Pionati, Bosi, Buttiglione, Tassone, Pezzotta, Pisacane, La Loggia, Renato Farina, Centemero, Palmieri, Fallica, Rao, Rosso, Dionisi, Nastri, Corsaro, Adornato, Abelli, Vietti, De Girolamo, Toccafondi, Gibelli, Murgia, Ruben, Castiello, Holzmann, Lo Presti, Frassinetti, Di Biagio, De Corato, Bernini Bovicelli, Sbai, Siliquini, De Angelis, Granata, Landolfi, Bonino, Laura Molteni, Paglia, Delfino, Anna Teresa Formisano, Stucchi».

 
Cronologia
sabato 24 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Kobe, in Giappone, si svolge il vertice dei ministri dell’ambiente dei Paesi del G8 sul contenimento dell’innalzamento medio della temperatura dell’atmosfera terrestre e sulle conseguenti influenze sul clima.

venerdì 30 maggio
  • Parlamento e istituzioni

     

    Con decreto del Presidente della Repubblica, Guido Bertolaso è nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza nello smaltimento dei rifiuti in Campania.