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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00258 presentata da CASSINELLI ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080604

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00258 presentata da ROBERTO CASSINELLI mercoledi' 4 giugno 2008 nella seduta n.013 CASSINELLI e SCANDROGLIO. - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il Parlamento, nella XV legislatura, ha convertito in legge (legge n. 160 del 2007) il decreto-legge n. 117 del 2007, recante «disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione» (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007); l'articolo 2 del sopraccitato decreto recita: «Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t»; il Consiglio dei ministri n. 84 del 28 dicembre 2007 ha prorogato «al 1 o luglio 2008 il termine per la decorrenza dei limiti posti ai neopatentati di categoria B», inizialmente previsto per il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto; tale decreto appare privo di ogni senso logico in quanto, ipoteticamente e a mero titolo esemplificativo, un neopatentato potrebbe guidare, nel primo anno di patente, un'autovettura del tipo «Opel Corsa 1.2» (potenza 80 CV), ma non un'autovettura del tipo «Fiat 500 1.2» (potenza 69 CV); cio' appare ancor piu' insensato se si considera che qualunque cittadino che abbia compiuto il 18 o anno e sia in possesso del «foglio rosa» puo', avendo al proprio fianco una persona in possesso di patente B da almeno 10 anni, che non abbia superato i 65 anni di eta', guidare qualsiasi automobile, senza alcuna discrezione di potenza, cilindrata o velocita' massima raggiungibile; moltissime famiglie si ritrovano nella condizione di dovere acquistare una nuova automobile per il figlio neopatentato, non potendo questi utilizzare il/i mezzo/i gia' in possesso del nucleo familiare -: quali iniziative intenda il Governo intraprendere per venire incontro, oltre che ad evidenti esigenze di razionalita' e di equita', anche alle famiglie dei neopatentati che si trovano, spesso, in una condizione di difficolta'.(4-00258)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 5 agosto 2008 nell'allegato B della seduta n. 048 All'Interrogazione 4-00258
presentata da ROBERTO CASSINELLI Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta. L'introduzione di un limite per i neopatentati, relativo alla tipologia di veicoli ed in specie al rapporto tra potenza specifica e tara (kW/t), era stato gia' introdotto dal legislatore del Nuovo codice della strada, adottato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: l'originario articolo 117, comma 2, prevedeva, infatti, che per i primi tre anni dal conseguimento della patente non fosse consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino una velocita' massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h. Tale disposizione era stata poi abrogata con il decreto-legge 1 o aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Nell'agosto dello scorso anno, il ripetersi di gravi incidenti occorsi per lo piu' a giovani alla guida di autoveicoli di cilindrata molto potente, ha indotto il Governo a riproporre l'introduzione di un tale criterio di limitazione per i neopatentati. Con il decreto-legge n. 117 del 2007, dunque, si era previsto che per tre anni dalla data di conseguimento della patente (conseguita a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge), ai neopatentati con patente di guida di categoria B fosse impedita la guida di veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. Gia' all'indomani dell'approvazione del decreto-legge, tuttavia, si era palesata un'inadeguatezza di tale criterio, specie se applicato in modo assoluto. La norma si dimostrava per taluni profili restrittiva, in quanto il rapporto 50 kW/t escludeva alcune vetture «piccole» tipicamente ritenute adatte ai neopatentati; per altro profilo, invece, permissiva, in quanto non idonea ad escludere dalla gamma dei veicoli «consentiti» alcune vetture, piu' potenti ma anche piu' pesanti, che erano in grado di raggiungere velocita' massima superiore a 180 km/h. Pertanto da subito, sia in sede di conversione del decreto-legge n. 117 del 2007, sia in sede di lavori parlamentari all'A.C. 2480, l'amministrazione dei trasporti ha proposto una riformulazione della stessa disposizione, nel senso di elevare il rapporto potenza/tara a 55 kW/t, ma di coniugare tale criterio con quello di una potenza massima consentita non superiore a 70 kW per i veicoli di categoria M1. Tale modifica all'articolo 117, comma 2 del Codice della strada era stata accolta dal Senato nel disegno di legge su indicato: tuttavia tale disegno non ha potuto concludere il suo iter parlamentare per le note vicende della crisi di Governo. Quanto alle sorti del decreto-legge n. 117 del 2007, in sede di legge di conversione il Parlamento non ha inteso accogliere l'emendamento proposto, ed ha al contempo ridotto ad un anno la durata temporale del limite in parola. Preso atto delle problematiche insorte nel tempo che sono state qui descritte, il nuovo Governo, nel contesto del decreto-legge n. 97 del 3 giugno scorso, su specifica proposta del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha quindi inserito l'articolo 4, comma 4, che prevede una ulteriore proroga fissata al 1 o gennaio 2009 per l'applicazione delle disposizioni attinenti alla limitazione tara/potenza per i neo patentati prevista dall'articolo 117, comma 2-bis del Codice della strada. Sono state accolte, pertanto, le perplessita' sollevate da piu' parti, tra cui anche le forze dell'ordine, relative all'applicabilita' delle norme in questione che avrebbero potuto portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, piu' grandi ed impegnative da guidare. Cosi' facendo si consentira' di disporre del tempo necessario per procedere ad una profonda revisione della materia istituendo un apposito tavolo tecnico per rivedere il parametro relativo al rapporto potenza/peso intorno al quale ruotava la norma relativa ai limiti di guida per i neo-patentati. Si segnala, in ogni caso, che al fine di rendere conoscibili le limitazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 117 del Codice della strada, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, aveva gia' provveduto a produrre la stampa del rapporto potenza/peso riferito alla tara del veicolo sulla Carta di circolazione dei veicoli di nuova immatricolazione o reimmatricolati nonche' rendendo disponibile agli agenti accertatori richiedenti il dato relativo al rapporto potenza/tara dei diversi veicoli. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.



 
Cronologia
martedì 3 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Roma presso la sede della FAO si svolge il secondo vertice mondiale sulla sicurezza alimentare. All’incontro partecipano 181 paesi.

mercoledì 11 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con modificazioni, il disegno di conversione del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (C. 1094), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 19 giugno (legge 23 giugno 2008, n. 111) (salvataggio Alitalia).