Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00308 presentata da BERTOLINI ISABELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080610
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00308 presentata da ISABELLA BERTOLINI martedi' 10 giugno 2008 nella seduta n.015 BERTOLINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: il collegio dei docenti dell'Istituto tecnico per geometri «Guarini» di Modena avrebbe deciso, nella riunione del 22 maggio 2008, di non applicare l'ordinanza ministeriale che riconosce all'insegnamento della religione cattolica un peso nell'attribuzione dei crediti alla fine dell'anno scolastico; tale decisione sarebbe motivata dal fatto che l'ordinanza risulterebbe discriminatoria per gli alunni che non frequentano ne' i corsi di religione cattolica, ne' le attivita' alternative; tale obiezione sarebbe in realta' ridimensionata dal testo dell'ordinanza stessa che riconosce un peso, ai fini dell'attribuzione dei crediti, anche alle attivita' alternative; la decisione dal collegio dei docenti, in aperto contrasto con gli indirizzi ministeriali, risulta di fatto, secondo l'interrogante, illegittima; la medesima decisione appare frutto per l'interrogante di un sentimento e di un pregiudizio anticattolico, che contrasta apertamente con il principio di laicita' che deve essere rappresentato, garantito e tutelato dalle istituzioni scolastiche; l'insegnamento della religione cattolica deve continuare ad essere considerato, anche in termini di importanza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, alla stregua delle altre materie insegnate; appare necessario applicare, interamente e in tutte le scuole, la direttiva ministeriale che riconosce alla religione cattolica un peso ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, anche per evitare discriminazioni tra gli studenti che frequentano un istituto rispetto ad un altro -: se sia a conoscenza della decisione assunta dal Consiglio dei docenti dell'Istituto tecnico «Guarini» di Modena di non applicare l'ordinanza ministeriale che riconosce all'insegnamento della religione cattolica un peso nell'attribuzione dei crediti alla fine dell'anno scolastico e, in caso affermativo, quale giudizio ne dia; se sia a conoscenza delle ragioni alla base della decisione assunta dal collegio dei docenti; se reputi tale decisione illegittima e quindi da revocare; se sia a conoscenza di decisioni simili assunte all'interno di altri Istituti scolastici della regione Emilia-Romagna o di altre regioni italiane; se concordi nel ritenere necessaria ed opportuna l'applicazione della suddetta ordinanza ministeriale, in tutte le scuole della regione e del Paese; se e quali azioni intenda porre in essere al fine di ristabilire una uniformita' di trattamento e di opportunita' per gli studenti che frequentano l'Istituto «Guarini» di Modena, rispetto agli studenti frequentanti altri istituti scolastici nei quali tale normativa e' applicata. (4-00308)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 23 ottobre 2008 nell'allegato B della seduta n. 071 All'Interrogazione 4-00308
presentata da ISABELLA BERTOLINI Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare indicata in esame, l'interrogante lamenta che «il collegio dei docenti dell'Istituto tecnico per geometri "Guarini" di Modena avrebbe deciso, nella riunione del 22 maggio 2008, di non applicare l'ordinanza ministeriale che riconosce all'insegnamento della religione cattolica un peso nell'attribuzione dei crediti alla fine dell'anno scolastico». A tale riguardo, la Direzione scolastica regionale per l'Emilia-Romagna, acquisite le opportune informazioni presso l'Ufficio scolastico provinciale di Modena, ha confermato che, in sede di Collegio dei docenti del 22 maggio 2008, i docenti dell'istituto «Guarini» hanno respinto a maggioranza la proposta avanzata da una docente, titolare dell'insegnamento di religione cattolica, intesa a considerare l'interesse e l'esito con cui l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica - come per altro dell'attivita' alternativa o di altra attivita' - come una voce specifica in aggiunta agli altri elementi previsti per l'attribuzione del credito scolastico, di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 323 del 23 luglio 1998 (Regolamento recante la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425). I docenti hanno invece approvato, sempre a maggioranza, la proposta alternativa del Dirigente scolastico di non esplicitare, tra i criteri per l'attribuzione del credito scolastico, la voce relativa all'esito positivo riportato dagli studenti che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica o delle attivita' alternative o studio individuale, avendo ritenuto che gia' si tenga conto del parere dei relativi docenti nel momento in cui essi partecipano collettivamente all'attribuzione del credito scolastico per l'interesse e l'impegno nella partecipazione al piu' ampio dialogo educativo. L'Ufficio catechistico diocesano di Modena, con nota scritta, ha osservato che con l'introduzione dei nuovi esami di Stato (legge n. 425 del 10 dicembre 1997) si e' posto fin dall'inizio il problema del ruolo della disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nel momento dell'assegnazione del credito scolastico. Poiche' il docente di religione cattolica non esprime un voto (e quindi il giudizio dallo stesso espresso non rientra nella media dei voti dello scrutinio finale), ne' l'avvalersi di tale insegnamento puo' essere considerato credito formativo (perche' questo e' un titolo che deve essere conseguito al di fuori della scuola), l'insegnamento della religione cattolica rischiava di essere escluso da qualsiasi computo a guisa da costituire un onere irrilevante ai fini della carriera scolastica degli alunni. Per riequilibrare tale situazione, l'ordinanza ministeriale n. 128/1999 (confermata dalle successive ordinanze n. 90/2001 e n. 26/2007) ha aggiunto esplicitamente il giudizio dell'insegnante di religione alle altre voci che concorrono a determinare il credito scolastico, utilizzando la locuzione «oltre che». Il ragionamento posto in essere dal Dirigente scolastico, sul quale il collegio ha concordato, considera che nell'ordinanza ministeriale n. 30 del 10 marzo 2008, relativa agli esami di Stato per l'anno scolastico 2007/2008, la precedente locuzione «oltre che» e' stata sostituita con i termini «in coerenza con», ritenendoli sostanzialmente piu' restrittivi dei precedenti, anziche' inclusivi degli stessi. Pertanto la delibera assunta dal Collegio dei docenti dell'Istituto «Guarini» di Modena appare effettivamente illegittima in quanto il docente di religione cattolica ha diritto, nell'attribuzione del credito scolastico, ad una autonoma espressione di giudizio conforme agli esiti registrati nel proprio insegnamento. Tanto premesso, l'Ufficio scolastico provinciale di Modena ha invitato il dirigente scolastico a riesaminare la delibera adottata per il corrente anno scolastico perche' ne sia modificato il contenuto nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti, che sono riassunte nella suddetta ordinanza ministeriale n. 30 del 2008, al fine di veder riconosciuto ai docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica, come a quelli delle attivita' alternative, la partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico. Il dirigente dell'Istituto «Guarini» ha accettato l'indicazione espressa dall'Ufficio scolastico provinciale di Modena a trattare la revisione dell'attuale delibera in sede di collegio dei docenti all'inizio del nuovo anno scolastico 2008/2009. Non sono giunte altre segnalazioni in proposito all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, che non e' a conoscenza di decisioni simili assunte all'interno di altri istituti scolastici della regione. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: Mariastella Gelmini.