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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00140 presentata da PICIERNO PINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080619

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00140 presentata da PINA PICIERNO giovedi' 19 giugno 2008 nella seduta n.020 PICIERNO, GHIZZONI, BACHELET, NICOLAIS, MAZZARELLA, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GINEFRA, LEVI, LOLLI, ANTONINO RUSSO, PES, ROSSA e SIRAGUSA. - Al Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la normativa vigente in materia di accesso alle facolta' universitarie, la legge n. 264 del 1999, prevede che la restrizione d'accesso sia possibile solo nei corsi che prevedono l'utilizzo di laboratori altamente specialistici, come medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura, scienza della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; come e' noto, la richiamata legge n. 264 del 1999 trae origine dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998, la quale precisava che «i criteri di accesso all'universita', e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diversa e da quella legislativa» e faceva rinvio, in assenza di un quadro «organicamente» predisposto dal legislatore nazionale per la disciplina del numero delle iscrizioni ai corsi universitari, alle norme comunitarie; la Corte costituzionale affermava che «nelle direttive comunitarie si rinviene un preciso obbligo di risultato che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere predisponendo, per alcuni corsi universitari ... aventi particolari caratteristiche, misure adeguate a garantire le previste qualita', teoriche e pratiche, dell'apprendimento» e richiamava la necessita', per l'intera materia, di un'organica sistemazione legislativa che prevenisse l'incertezza degli iscritti ed il contenzioso che ne poteva derivare; e' stata, pertanto, approvata la gia' citata legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che dispone la programmazione a livello nazionale limitatamente ad alcuni corsi, e a livello locale ove ricorrano specifiche situazioni, puntualmente indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b); ogni limitazione del numero degli accessi al di fuori delle fattispecie indicate dalla legge costituisce pertanto un'ingiustificata limitazione del diritto allo studio garantito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, in piu' casi censurata dai giudici amministrativi; i test per l'accesso ai corsi di laurea sono stati spesso caratterizzati da irregolarita' tanto da produrre piu' inchieste giudiziarie, generando aspre polemiche, forti dubbi ed una diffusa insoddisfazione negli studenti che accusano le istituzioni di scoraggiare chi vuole emergere per meriti personali e di non promuovere lo studio e la cultura nel nostro Paese; nel corso della XV legislatura, l'allora ministro dell'universita' e della ricerca, ha emanato una nota di indirizzo agli Atenei (Protocollo n. Gab. 4947, 16 marzo 2007) invitandoli a contenere il ricorso al numero chiuso, in specifico si legge: "... Ogni limitazione del numero degli accessi al di fuori delle fattispecie indicate dalla legge costituisce pertanto un'ingiustificata limitazione del diritto allo studio garantito dall'articolo 34 della Costituzione, in piu' casi censurata dai giudici amministrativi... In particolare, il previsto indicatore della «numerosita'» e' preordinato a garantire allo studente la congruenza tra la formazione impartita ed il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nell'ordinamento didattico, ma non puo' giustificare la programmazione del relativo accesso ... Si ritiene pertanto che nell'ipotesi di una numerosita' superiore a quella indicata dai predetti provvedimenti ministeriali, l'Universita' valuti la piu' razionale utilizzazione delle risorse a disposizione, anche attraverso la duplicazione o triplicazione del corso. Sempre in tali ipotesi, si ravvisa l'opportunita' che l'Ateneo attivi, eventualmente un procedimento mirato a razionalizzare l'offerta formativa riducendo il numero dei corsi attivati ... Al fine di porre termine a una situazione che ha interessato recentemente anche gli organi giurisdizionali, confido sull'attenzione che verra' dedicata, in vista del prossimo anno accademico, al rispetto delle norme vigenti, anticipando che tutta la materia sara' oggetto di un attenta valutazione, che coinvolgera' le SSLL., anche ai fini di una eventuale modifica normativa...» da una intervista pubblicata su il Messaggero del 15 giugno 2007, l'allora ministro dell'universita', aveva dichiarato: «Troppe facolta' a numero chiuso, "un'esagerazione", interverro' con una legge che stabilira' quando il ricorso al numero chiuso e' legittimo e quali sono le condizioni da cui non si puo' derogare per ricorrere al numero programmato che oggi tende a essere la norma»... «Se si supera una certa soglia, si comincia a intaccare il principio costituzionale del diritto di tutti all'accesso alla formazione. Dal momento che l'invito cortese non e' stato accolto, bisognera' intervenire con meccanismi di legge»; ogni anno la programmazione degli accessi genera preoccupazioni da parte degli studenti e delle loro famiglie -: se il Ministro interrogato, al fine di tutelare gli studenti e il diritto alla conoscenza, intenda assumere iniziative legislative per una revisione della materia; se e quali accorgimenti verranno predisposti affinche' le prove del prossimo settembre si svolgano nella piena trasparenza ed equita'. (5-00140)





 
Cronologia
giovedì 12 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Irlanda, si svolge il referendum sulla riforma istituzionale dell’Ue prevista dal Trattato di Lisbona. Il 53,4% degli elettori respinge la riforma. Il risultato blocca l’entrata in vigore del Trattato prevista per il 1° gennaio 2009. Si apre una nuova crisi istituzionale dell’Ue.

mercoledì 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 326 voti favorevoli, 260 contrari e 3 astenuti, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185-A), sul quale era stata posta la questione di fiducia.

    Il provvedimento, recante l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, sarà approvato definitivamente dal Senato il 17 luglio 2008 (legge 24 luglio 2008, n. 126).