Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00579 presentata da SCANDROGLIO MICHELE (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080709

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00579 presentata da MICHELE SCANDROGLIO mercoledi' 9 luglio 2008 nella seduta n.031 SCANDROGLIO e CASSINELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha introdotto all'interno dell'ordinamento tributario la disciplina degli «studi di settore»; tali «studi di settore» organizzano e suddividono le attivita' economiche in gruppi che dovrebbero essere omogenei, in base a criteri di dimensioni strutturali e locazione territoriale; tale suddivisione appare, da un punto di vista territoriale, non corretta, poiche', solo a titolo esemplificativo, fanno parte dello stesso gruppo («Gruppo 1») localita' dell'entroterra ligure che hanno limitati introiti da turismo (Santo Stefano D'Aveto, Cicagna, Moconesi ed altre), localita' della riviera che, al contrario, sono vere e proprie attrazioni a livello europeo e mondiale (Zoagli, Portovenere, Sestri Levante ed altre), e localita' della Valle d'Aosta che, in buona parte, si reggono sul turismo (Pre' Saint Didier, Sarre, Pont Saint Martin ed altre); e' evidente che una qualsiasi impresa (nel settore turistico, ricettivo, alberghiero, ristorativo, ma non solo) che svolga la propria attivita' a Moconesi piuttosto che a Cicagna ha introiti ben diversi rispetto ad un'omologa di Portovenere o Pre' Saint Didier; altresi' gli «studi di settore» pongono in stretta correlazione il fatturato richiesto ad un'impresa (ad esempio, un'impresa edile, od un'azienda alberghiera) con gli acquisti di attrezzature, soffocando di fatto ogni possibile innovazione ed ammodernamento dell'impresa (per l'impresa edile, nuovi macchinari; per l'azienda alberghiera, arredi e comfort per l'hotel), per la cui messa in atto l'imprenditore sarebbe costretto a pagare un surplus in imposte dirette ed indirette -: se il Governo, alla luce delle sopra esposte osservazioni, ritenga opportuno - al fine di restituire ossigeno e competitivita' alle imprese oggi soggette agli «studi di settore» - di procedere ad una revisione di tale sistema, sicche' appaia piu' razionalmente strutturato da un punto di vista territoriale, tenendo conto, fra gli altri fattori, di quello turistico, e creando norme che possano incentivare, piuttosto che reprimere, ogni iniziativa di ammodernamento dell'azienda da parte degli imprenditori. (4-00579)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 9 luglio 2009 nell'allegato B della seduta n. 200 All'Interrogazione 4-00579
presentata da MICHELE SCANDROGLIO Risposta. - Con l'interrogazione in esame, gli interroganti chiedono, al fine di restituire competitivita' alle imprese, di procedere ad una revisione dell'attuale sistema degli studi di settore, in modo tale da consentire una riorganizzazione piu' razionale da un punto di vista territoriale, che tenga conto, tra l'altro, del fattore turistico e della possibilita' di incentivare le iniziative di ammodernamento delle imprese. In relazione a quanto rappresentato dagli interroganti l'Agenzia delle entrate ha fatto presente quanto segue. Per quanto attiene alla territorialita' generale, detta agenzia ha chiarito che la stessa, nella elaborazione degli studi di settore, analizza le differenze che connotano l'ambiente economico, le quali possono influenzare le caratteristiche della domanda finale di beni e/o servizi, il bisogno di ricorrere a servizi professionali, le condizioni in cui l'impresa svolge la propria attivita'. Con decreto ministeriale 6 marzo 2008 (individuazione delle aree territoriali), l'Agenzia delle entrate ha proceduto ad un aggiornamento della territorialita' generale, gia' approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. L'aggiornamento della territorialita' generale ha mantenuto inalterate, rispetto alla precedente versione, sia la numerosita' delle aree territoriali omogenee precedentemente individuate (5 aree), sia la qualificazione economica delle stesse. Il mutamento, correlato all'aggiornamento degli indicatori, ha riguardato l'assegnazione di alcuni comuni, che hanno subito un processo di modifica del proprio tessuto economico e sociale, ad area omogenea, diversa rispetto a quella nella quale erano in precedenza collocati. A seguito del suddetto aggiornamento, in particolare, i comuni citati nell'interrogazione sono stati classificati come di seguito riportato: Santo Stefano d'Aveto, Cicagna, Moconesi, Zoagli, Portovenere, Sarre nel gruppo territoriale 1 - aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato; Sestri Levante, Pre'-Saint-Didier, Pont-Saint-Martin nel gruppo territoriale 3 - aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti. L'Agenzia delle entrate ha pure sottolineato che ci sono dei settori economici - commercio al dettaglio e all'ingrosso, autotrasporto di merci e altre attivita' comprese nel settore manifatturiero - per i quali il criterio della territorialita' non e' significativo; al riguardo, sono state introdotte specifiche analisi della territorialita' in grado di discriminare le imprese operanti sul territorio in funzione di particolari indicatori correlati ad elementi di carattere strutturale tipici del settore di riferimento. Per alcune attivita' comprese nel settore dei servizi, e' stato utilizzato in luogo di una specifica analisi della territorialita', un meccanismo di valorizzazione delle differenze territoriali all'interno della funzione di ricavo, sulla base delle tariffe e dei prezzi praticati e di altre variabili fortemente influenzate dalla localizzazione delle imprese. Ad esempio, nello studio di settore UG44U - alberghi ed affittacamere l'analisi della territorialita' generale non viene utilizzata ai fini della stima dei ricavi. A tal fine sono state, invece, utilizzate le tariffe minime e massime indicate dalle imprese nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Un ulteriore fattore discriminante per il settore in esame, fortemente condizionato dalla stagionalita' del servizio offerto, e' rappresentato dal numero effettivo di presenze su base annua, ovvero dal grado di utilizzo della struttura ricettiva nel corso dello stesso periodo. A tale riguardo, nella definizione della «funzione di ricavo» viene analizzato l'effetto dovuto sia al grado di utilizzo della struttura ricettiva, sia alle caratteristiche di stagionalita'. Va infine precisato, che ove le differenze indirettamente riconducibili al fattore territorialita' non fossero adeguatamente colte dalle variabili precedentemente descritte, nella definizione della «funzione di ricavo» si e' comunque tenuto conto anche di possibili differenze direttamente legate al comune di ubicazione della struttura ricettiva. In particolare, nello studio UG44U sono previsti alcuni correttivi per le imprese ubicate in determinati comuni (tra quelli citati nella interrogazione cio' accade per Sestri Levante). Con riferimento alla territorialita', l'Agenzia delle entrate ha, pure, rilevato che le problematiche legate alla stessa sono affrontate e risolte in seno agli osservatori regionali per gli studi di settore, istituiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2007. Tali organismi individuano ogni elemento idoneo a migliorare la capacita' degli studi a rappresentare la realta' alla quale gli stessi si riferiscono. Al riguardo, si rileva che il decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto, al comma 19, dell'articolo 83, a decorrere dal primo gennaio 2009, che gli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, anche su base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, del richiamato articolo 62-bis. Sempre con il richiamato decreto legge n. 112 del 2008, e' stato precisato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del predetto comma 19 e che, l'elaborazione su base regionale o comunale, avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre 2013, garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni. Si rileva, infine, che l'articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, reca, tra l'altro, norme riguardanti la revisione congiunturale degli studi di settore, in base alle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere della commissione di esperti, costituita da rappresentanti delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, puo' integrare gli studi di settore al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. Relativamente alla percentuale di incidenza dei beni strumentali nella determinazione dei ricavi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la presenza di tali beni all'interno della struttura aziendale, nonche' il loro grado di utilizzazione, influenzano enormemente la capacita' dell'impresa a produrre ricavi. Di conseguenza, non e' giustificabile un'impostazione secondo cui, al fine di incentivare gli investimenti, si vengono a comprimere i ricavi stimati in funzione dell'impiego di nuovi beni, che, di contro sono potenzialmente dotati di maggiore capacita' produttiva. Si fa infine presente che gli incentivi all'ammodernamento dipendono da specifiche norme che, in passato, sono state elaborate in presenza di diversa congiuntura economica. Pertanto, l'eventuale previsione di iniziative dirette ad incentivare l'ammodernamento delle imprese dovrebbe essere valutata nell'ambito di interventi alternativi che attengono la competenza di piu' amministrazioni. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.



 
Cronologia
lunedì 7 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Tokyo, in Giappone, i leader dei paesi del G8 discutono del forte rincaro del prezzo del petrolio, della crisi finanziaria, degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e dei cambiamenti climatici. Al vertice partecipano anche Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Sudafrica.

giovedì 10 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (C. 1442), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 luglio (legge 23 luglio 2008, n. 124 - c.d. lodo Alfano).